Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio

1936, n. 1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62; del r.d.l.

22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n.

3125; del r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito in legge 8 maggio

1933, n. 505; e degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal pretore di Sampierdarena nel

procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al

n. 371 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che il pretore di Sampierdarena ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404,

convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre

1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125, e del

r.d.l. 2 marzo 1933, n. 201 (erroneamente indicato come n. 202),

convertito in legge 8 marzo 1933, n. 505 (erroneamente indicato come n.

205), che consentono l'organizzazione e la partecipazione al gioco

d'azzardo rispettivamente nelle case da gioco di Venezia, di San Remo e

di Campione d'Italia, per contrasto con gli artt. 76, 25, comma

secondo, e 3 della Costituzione; nonché, in subordine alla precedente,

questione altresì di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720

cod. pen., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che nel giudizio a quo lo stesso pretore deve procedere

a carico di alcuni imputati per i reati previsti dagli artt. 718 e 720

cod. pen., per cui soltanto queste ultime norme, e non anche le altre

denunciate nell'ordinanza, sono suscettibili di trovare applicazione;

che il giudizio può quindi essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata in

via primaria, la quale appare perciò prima facie manifestamente

irrilevante nella specie;

che, relativamente agli artt. 718 e 720 cod. pen., identica

questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con

sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con la successiva

ordinanza n. 194 del 1972, e che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per manifesto difetto di rilevanza la

questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 16 luglio 1936, n.

1404, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, che estende al Comune

di Venezia le disposizioni recanti provvedimenti a favore del Comune

di San Remo, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge

27 dicembre 1928, n. 3125, recante provvedimenti a favore del Comune di

San Remo, e del r.d.l. 2 maggio 1933, n. 201, convertito in legge 8

marzo 1933, n. 505, recante provvedimenti a favore del Comune di

Campione d'Italia, e dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale,

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza

di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del

1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 del

1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte