Sentenza n. 90/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Trentino - Alto Adige 14 luglio 1973, riapprovata il 14
settembre 1973, recante "Provvidenze per favorire la partecipazione
degli emigrati alla consultazione elettorale dell'autunno 1973",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri
notificato il 3 ottobre 1973, depositato in cancelleria il 9 successivo
ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Trentino
- Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Massimo Severo
Giannini, per la Regione Trentino - Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tempestivo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri,
debitamente autorizzato e rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Trentino -
Alto Adige, nel testo già rinviato dal Governo statale e riapprovato
nella seduta del 14 settembre 1973, con la quale si attribuisce una
indennità per mancato guadagno di lire 20.000 ai cittadini emigrati
all'estero, che abbiano esercitato il diritto elettorale attivo nelle
elezioni regionali dell'autunno 1973, chiedendone la dichiarazione di
illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 4, 5, 6 e 25
dello Statuto regionale di cui al t.u. 31 agosto 1972, n. 670.
Secondo il ricorso, infatti, la potestà legislativa accordata alla
Regione dall'art. 25 del citato t.u. è limitata alla disciplina del
procedimento elettorale, nel quale non rientrerebbe l'erogazione di una
siffatta indennità, che, d'altra parte non rientra neppure nell'ambito
delle altre materie contemplate negli artt. 4 e 5 dello stesso testo
unico.
Al riguardo si richiama la sentenza di questa Corte n. 39 del 1973
con la quale è stata dichiarata illegittima analoga legge della
Regione Puglia.
Resiste al ricorso la Regione Trentino - Alto Adige, il di cui
patrocinio mediante controricorso depositato il 29 ottobre 1973, chiede
che il ricorso venga dichiarato infondato, eccependo, in sostanza,
quanto segue:
a) la sentenza n. 39 del 1973 non può essere invocata nella
fattispecie, perché pronunciata nei confronti di regione a statuto
ordinario ed in materia di elezioni politiche statali;
b) la corresponsione di un modesto rimborso all'elettore, il quale,
per esercitare il proprio diritto rientra dall'estero è soltanto un
incentivo all'esercizio di quel diritto e, come tale, costituisce una
semplice modalità attinente alla organizzazione del procedimento delle
elezioni, rientrante nelle attribuzioni conferite alla Regione
dall'art. 25 del t.u. n. 670 del 1972. Considerato in diritto :
Col ricorso di cui in epigrafe la Corte è chiamata a decidere se
la legge regionale Trentino - Alto Adige del 14 settembre 1973 - che
prevede l'attribuzione di un'indennità di lire 20.000 ai cittadini
emigrati all'estero i quali abbiano partecipato alle elezioni regionali
dell'autunno 1973 - contrasti o meno con gli artt. 4, 5, 6 e 25 dello
Statuto, per avere esorbitato dalla competenza legislativa regionale.
L'illegittimità denunziata non sussiste.
Va innanzitutto dichiarata l'estraneità della norma impugnata
all'ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto (nel
testo risultante dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come riconosciuto
espressamente anche dalla Regione e come emerge dalle chiare
attribuzioni di competenza formulate in dette previsioni. Il
conferimento alla Regione della potestà legislativa in materia
elettorale risulta invece disciplinato dall'art. 25 dello Statuto. Tale
disposizione, mentre fissa i principi fondamentali delle elezioni
regionali (sistema proporzionale, suffragio universale diretto e
segreto, ripartizione del territorio nei due collegi provinciali,
numero dei consiglieri, ecc.), rinvia per il resto alla più
dettagliata regolamentazione da emanarsi "con legge regionale". È pur
vero che il d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50, contenente disposizioni per
l'attuazione dello Statuto, regola l'esercizio del diritto di voto
disciplinando esaurientemente la materia in esame. Ciò non esclude
tuttavia la potestà della Regione di stabilire ulteriori norme, di
carattere integrativo, esercitata, come nella specie, con il disegno di
legge impugnato. Quest'ultimo appare in armonia con il principio
costituzionale che proclama "dovere civico" l'esercizio del diritto di
voto (art. 48 Cost.), e con le varie leggi dello Stato che al fine di
facilitare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica del Paese hanno previsto notevoli
facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati per motivi di lavoro
che rimpatriano per esercitare il diritto di voto (art. 117 d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, esteso alle elezioni regionali ed amministrative
con legge 26 maggio 1969, n. 241). Ulteriori agevolazioni a titolo di
indennizzo o di sussidio sono state adottate dalla legge della Regione
Sardegna 7 maggio 1965, n. 14, a favore degli elettori sardi emigrati
per ragioni di lavoro.
In tale contesto normativo si inserisce la legge regionale
impugnata, concedendo un'indennità forfettaria secondo regole generali
che impediscono qualsiasi discriminazione. Né contrasta con il
divieto, stabilito dalle leggi dello Stato e penalmente sanzionato, di
elargire denaro o altri beni nella giornata elettorale e nella
settimana che la precede. Invero l'articolo 95 del citato t.u. n. 361
del 1957, successivamente esteso alle consultazioni elettorali
amministrative, assolve a tutt'altra funzione, essendo diretto ad
impedire ogni illecita pressione sulla libera volontà dell'elettore, e
rimane pienamente operante anche nelle elezioni regionali del Trentino
- Alto Adige (art. 54 della legge regionale 18 gennaio 1964, n. 23).
Per quanto concerne infine la sentenza di questa Corte n. 39 del
1973, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia, recante norme sulla assistenza ai
lavoratori pugliesi rientrati in occasione della consultazione
elettorale del 7 - 8 maggio 1972, è sufficiente rilevare che quella
legge operava in un campo ben diverso, incidendo sulla disciplina delle
elezioni politiche, in ordine alle quali "nessuna potestà legislativa
o amministrativa spetta alle Regioni". Pur tuttavia in tale occasione
la Corte ebbe ad auspicare che l'indirizzo diretto a favorire gli
emigrati per ragioni di lavoro potesse essere attuato nella misura
massima possibile, s'intende da parte degli organi competenti
nell'ambito delle rispettive potestà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Trentino - Alto Adige riapprovata il 14
settembre 1973, recante provvidenze per favorire la partecipazione
degli emigrati alla consultazione elettorale regionale dell'autunno
1973, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte