Sentenza n. 90/1977
Altra decisione · depositata il 30/05/1977 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 22 maggio 1975, depositato in cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1975, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito delle deliberazioni nn. 200,
201 e 202 del 14 febbraio 1975 della Sezione provinciale di Salerno del
Comitato regionale di controllo, in merito alla competenza a convocare
il Consiglio comunale di Battipaglia per la elezione del Sindaco e
della Giunta.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Consiglio comunale di Battipaglia, convocato per il 13 gennaio
1975 all'oggetto di deliberare sulla nomina del Sindaco e della Giunta,
dimissionari, non provvedeva in proposito, stante la mancanza del
numero legale.
Il Prefetto di Salerno, con decreto 13 gennaio stesso, considerato
quanto sopra ed attesa l'urgente necessità di pervenire alla elezione,
anche tenuto conto che l'Amministrazione di Battipaglia non aveva
ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio 1975 ed al fine di evitare lo scioglimento del Consiglio
comunale per persistente violazione di legge disponeva, in applicazione
dell'art. 124, ultimo comma, r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (T.U. Legge
comunale e provinciale), la convocazione in via straordinaria del
predetto Consiglio per il giorno 30 gennaio per procedere alla elezione
del Sindaco e degli Assessori effettivi e supplenti. Il Consiglio
provvedeva, nella data fissata, alla dovuta elezione.
La delibera veniva trasmessa alla Sezione provinciale del Comitato
regionale di controllo di Salerno, la quale Sezione con provvedimento
18 marzo 1975, considerato che il potere sostitutivo in ordine alla
mancata convocazione del Consiglio comunale appartiene alla competenza
di essa Sezione e non del Prefetto, annullava la deliberazione
consiliare del 30 gennaio "per difetto di convocazione".
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per conflitto
di attribuzione nei confronti della Regione Campania (ciò con atto
notificato il 22 maggio 1975) deducendo l'invasione della competenza
dello Stato, con violazione degli artt. 128 e 130 della Costituzione.
L'Avvocatura osserva che l'art. 124, ultimo comma, del Testo unico
della legge comunale e provinciale (r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
modificato con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2829 e sostituito dal r.d. 3
marzo 1934, n. 383), in base al quale risulta emanato il decreto
prefettizio de quo, attribuisce al Prefetto una facoltà discrezionale
di convocazione del Consiglio comunale non avente, come tale, natura di
controllo, ma definibile invece come potere autonomo ed indipendente di
convocazione rispetto agli analoghi poteri di convocazione previsti
dallo stesso art. 124 anche nei riguardi del Sindaco, della Giunta e di
un terzo dei consiglieri, dei quali poteri presenta gli stessi
caratteri di amministrazione attiva. Più precisamente, il detto
potere, secondo l'Avvocatura, sarebbe attinente alla materia
dell'ordinamento comunale e provinciale, attribuito espressamente
dall'art. 128 Cost. allo Stato, e rientrerebbe quindi nel potere di
vigilanza tuttora spettante al Prefetto al riguardo, anche se egli non
esercita più il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni. Non
sarebbe venuta meno, pertanto, la ratio legis che aveva a suo tempo
determinato l'attribuzione al Prefetto del potere di convocazione
d'ufficio del Consiglio comunale e, anche sotto questo profilo,
pertanto, sarebbe da escludere la competenza degli organi regionali di
controllo riguardo all'esercizio della facoltà di convocazione in
esame, la quale avrebbe, comunque, una positiva funzione di verifica
della funzionalità dell'Amministrazione comunale in quei casi in cui,
come in quello in esame, occorra stabilire, nell'ambito di una
competenza esclusivamente statale, se ricorrano le condizioni per
promuoverne lo scioglimento.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Vincenzo
Spagnuolo Vigorita, mediante atto depositato in cancelleria il 18
giugno e pertanto fuori del termine previsto dall'art. 41 in relazione
all'art. 25 legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere in merito a conflitto di
attribuzione, sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei
confronti della Presidenza della Regione Campania. Il conflitto trae
origine dalla statuizione adottata il 14 febbraio 1975 dalla Sezione di
controllo istituita presso detta Regione, con la quale statuizione
risulta annullata la delibera del Consiglio comunale di Battipaglia di
nomina del Sindaco e della Giunta, delibera avvenuta a seguito di
precisa istanza sollecitatoria da parte del Prefetto. Poiché
l'annullamento risulta disposto "per difetto di convocazione" e, cioè,
per asserito difetto del potere prefettizio di convocazione del
Consiglio, potere che spetterebbe, invece, ad essa Sezione di
controllo, la Presidenza del Consiglio sostenendo, al contrario, la
competenza del Prefetto, denuncia la situazione conflittuale che da
quanto sopra deriva.
2. - I motivi di conflitto sono fondati.
Va ricordato che con la legge comunale e provinciale del 1865 (T.U.
20 marzo 1865, n. 2248) era stabilito che nessuna riunione
straordinaria del Consiglio comunale potesse aver luogo senza apposito
provvedimento del Prefetto, a richiesta della Giunta o di una terza
parte dei Consiglieri, salvo il caso in cui il Prefetto ritenesse di
ordinare d'ufficio la riunione stessa.
Successivamente, con il T.U. 10 febbraio 1889, n. 5921 fu
apportata al riguardo una notevole innovazione, stabilendosi che le
riunioni straordinarie del Consiglio potessero aver luogo,
alternativamente, per determinazione del Sindaco, per deliberazione
della Giunta, per richiesta di un terzo dei Consiglieri, ovvero per
decreto del Prefetto. Con ciò il legislatore del tempo ha previsto al
riguardo una serie di possibili fonti concorrenti d'iniziativa,
nell'intento di apprestare gli strumenti idonei a garantire il
tempestivo funzionamento dell'organo collegiale e, di riflesso, il
corretto funzionamento del sistema democratico a livello locale.
Dette disposizioni sono state integralmente trasfuse nell'art. 124
del T.U. della legge comunale e provinciale del 1915 (r.d. 4 febbraio
1915, n. 148) confermato in vigore da successive disposizioni
integrative ed espressamente richiamato, nel caso, dal Prefetto di
Salerno nel suo decreto.
Tale iniziativa del Prefetto, pur nell'attuale assetto decentrato
della pubblica amministrazione e nella accresciuta dimensione delle
autonomie locali, è giustificata come strumento di intervento per la
tutela di interessi pubblici, come sono quelli attinenti allo stimolo e
all'attuazione del regolare funzionamento del Consiglio comunale,
lasciando tuttavia libero l'organo collegiale locale quanto al
contenuto delle deliberazioni di sua competenza.
In proposito, va ricordata la sentenza di questa Corte n. 164 del
1972 con la quale, nel dichiarare di spettanza dello Stato il potere di
nomina di commissari per la reggenza di amministrazioni comunali
incapaci di funzionare, si è considerato, in riferimento all'art. 128
Cost., che i Comuni rivestono tradizionalmente la figura di parti
dell'ordinamento generale dello Stato, al quale "deve rimanere
riservata l'intera loro disciplina organizzativa e funzionale, come
espressione di un potere politico di sovranità ".
3. - La Regione Campania ha contestato, come già esposto, il
potere prefettizio di convocazione del Consiglio comunale, assumendo
che, trattandosi di esercizio di potere sostitutivo, questo
rientrerebbe nella competenza della Regione. La Regione ha inteso con
ciò rapportarsi agli artt. 56 e 59, ultimo comma, della legge 10
febbraio 1953, n. 62 sul funzionamento degli organi regionali, secondo
cui il potere di controllo sostitutivo sugli atti dei Comuni, già
attribuito al Prefetto, è deferito alle apposite Sezioni di controllo:
nonché ha inteso riferirsi alla legge regionale 4 marzo 1972, n. 4 in
tutte le articolazioni relative alla materia dei controlli sugli Enti
locali.
La Corte non ritiene, nel caso, applicabili i criteri che regolano
il controllo sostitutivo.
A parte la differenza concettuale tra controllo sugli atti e
controllo sugli organi, come già delineata nella sentenza n. 164 del
1972, può bensì parlarsi di controllo sostitutivo ove si tratti di
sostituzione che faccia seguito ad una situazione di inerzia
concernente l'esercizio di poteri, discrezionali o vincolati, ma
comunque facenti capo direttamente al soggetto sostituito. Invece,
nella specie, il Prefetto ha fatto uso, in una situazione di grave
difficoltà di funzionamento dell'organo comunale, di un potere che gli
è proprio, come sopra si è detto, in linea concorrente con gli altri
soggetti cui è demandata una parallela facoltà di iniziativa.
4. - Va, di conseguenza, riconosciuto essere di spettanza
prefettizia l'impartire disposizioni per la convocazione del Consiglio
comunale, ai sensi ed agli effetti della norma sopra esaminata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza del Prefetto a promuovere la convocazione in
via straordinaria del Consiglio comunale per provvedere alla elezione
del Sindaco e degli Assessori.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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