Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani) promossi con dodici ordinanze emesse il 7 luglio 1984,

il 6 ottobre 1984, il 3 novembre 1984, il 2 marzo 1985 ed il 4 maggio

1985 dal Pretore di Pizzo Calabro, iscritte rispettivamente ai nn.

1150, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 del registro

ordinanze 1984 ed ai nn. 26, 258, 427 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 62 bis, 65

bis, 125 bis, 202 bis, 279 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con dodici ordinanze emanate dal Pretore di Pizzo

Calabro tra il 7 luglio 1984 e il 4 maggio 1985 è stata sollevata, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale

di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e 84 della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui escludono l'estensione del

"rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio di immobili

per finita locazione.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

negli stessi termini e sotto identici profili a questa Corte, che con

sentenza del 13 dicembre 1985, n. 335, l'ha dichiarata inammissibile;

che anche nelle ordinanze introduttive dei presenti giudizi (che

vanno riuniti stante l'identità della questione) o fa totale difetto

ogni motivazione sulla rilevanza della questione stessa nei

procedimenti de quibus (ordinanze nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302,

1303, 1304, 1305/1984; 26, 258, 427/1985) o ne emerge chiaramente

l'irrilevanza, in quanto la normativa impugnata disciplina le locazioni

di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello d'abitazione mentre

la controversia de qua ha come oggetto un immobile destinato ad

abitazione (ordinanza n. 1150/1984).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili

urbani), sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte