Corte costituzionale

Ordinanza n. 902/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.382 e 383

c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1987 dal

Tribunale Militare di Padova nel procedimento penale a carico di

Portoghese Maurizio, iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale. dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1987, il Tribunale militare

di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale degli

art.li 382 e 383 c.p.m.p., in riferimento all'art. 25, primo comma,

Cost.;

che - ad avviso del giudice a quo - quelle disposizioni

consentirebbero sia al P.M. che al Presidente del Tribunale ampia

discrezionalità nella scelta del giudice (monocratico o collegiale):

discrezionalità che, secondo l'ordinanza, contraddice la garanzia

costituzionale della predisposizione del giudice, anche giusta la

giurisprudenza di questa Corte;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio;

Considerato che, per quanto si riferisce al P.M. è escluso che

l'art. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di scelta del

giudice, in quanto gli consente soltanto di formulare una proposta al

Presidente del Tribunale, che questi, però, non è tenuto ad

accogliere, tant'è vero che può restituirgli gli atti perché

l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari (art. 383 ultimo

comma);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile in

relazione all'art. 382 c.p.m.p.;

che, per quanto poi si riferisce al Presidente del Tribunale è

esatto che è in suo potere decidere, una volta ricevuta la richiesta

del P.M., se procedere a giudizio per decreto, che egli stesso

emette, oppure far seguire al procedimento le vie ordinarie;

che una siffatta alternativa, però, non lede, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, il principio del giudice naturale

perché si tratta di scelte consentite in base a criteri generali

fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, con

riferimento a fattispecie astratte, e non a posteriori in relazione a

regiudicanda già insorta; non diversamente da quanto accade nel

giudizio pretoreo per decreto, dove pure quel giudice ordinario

decide se pronunziare condanna oppure emettere decreto di citazione a

giudizio;

che nemmeno la circostanza secondo cui, nel caso in esame, la

scelta è posta fra giudice monocratico e giudice collegiale vale ad

infirmare il principio perché - come pure questa Corte ebbe ad

osservare - "la nozione di giudice naturale non si cristallizza

nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si

forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale

competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i

disparati interessi posti in gioco dal processo" (sentenza 16 giugno

1971 n.139): fra i quali non può essere trascurato quello

concernente la speditezza della Giustizia;

che, pertanto, manifesta appare la non fondatezza della

sollevata questione,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 382 c.p.m.p., sollevata dal

Tribunale militare di Padova con ordinanza 6 novembre 1987 in

riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.383 c.p.m.p., sollevata con la stessa

ordinanza dallo stesso Tribunale in riferimento al medesimo

parametro.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:902 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte