Corte costituzionale

Ordinanza n. 904/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc.

civ., promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dal Tribunale di Brescia

- Sez. Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Ambrosetti

Bernardo ed altro, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Tribunale di Brescia -

Sez. Promiscua - nel procedimento civile vertente tra Nicosia

Gaetano e la S.n.c. La Cartotecnica, iscritta al n. 296 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento promosso da

Ambrosetti Bernardo ed altri contro la Banca Popolare di Palazzolo,

avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento

somme, ha sollevato, con ordinanza del 23 ottobre 1986 (R.O. n.

129/87), questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod.

proc. civ. in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di

trattamento che si verifica rispetto a coloro che ricevano la

notifica a mezzo posta (art. 81, legge n. 890 del 1982) in quanto,

mentre per gli uni la notifica si perfeziona con la semplice

spedizione della raccomandata, rimanendo irrilevante la sua effettiva

consegna al destinatario, per gli altri, nel caso in cui il

destinatario della raccomandata sia assente, previo avviso al

destinatario stesso, il plico è depositato all'ufficio postale e la

notificazione si ha per effettuata solo dopo il decorso del termine

di dieci giorni dal detto deposito;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha

rilevato l'insussistenza della disparità di trattamento, essendo le

modalità identiche in riferimento al procedimento di notificazione

ed essendo consentito in entrambi i casi al destinatario di prendere

conoscenza dell'atto;

che lo stesso Tribunale di Brescia, nel procedimento tra Nicosia

Gaetano e S.n.c. La Cartotecnica, sempre di opposizione a decreto

ingiuntivo per pagamento somme, con ordinanza del 19 marzo 1987 (R.O.

n. 296/87), ha sollevato identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost.;

che i due giudizi, siccome prospettano identica questione, vanno

riuniti e decisi con un unico provvedimento;

Considerato che non sussiste la denunciata disparità di

trattamento;

che, invero, una volta realizzata la fondamentale esigenza

dell'immissione della copia dell'atto da notificare nella sfera di

disponibilità del destinatario - esigenza certamente soddisfatta

dall'art. 140 cod. proc. civ. con l'affissione dell'avviso di

deposito - l'adozione di ulteriori correttivi in senso garantista

della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte

discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in

volta differenti, in presenza delle quali, pertanto, il parametro

costituzionale di cui all'art. 3 Cost. è inesattamente invocato;

che, in particolare, la mancanza di omogeneità tra la

situazione disciplinata dal codice di rito e quella di cui alla legge

n. 890 del 1982 risulta dalla considerazione che, nell'ipotesi di

notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.,

l'ufficiale giudiziario affigge alla porta dell'abitazione o

dell'ufficio del destinatario avviso dell'eseguito deposito della

copia dell'atto nella Casa comunale; avviso che, ai sensi dell'art.

48 disp. att. cod. proc. civ., deve contenere elementi essenziali di

identificazione dell'atto da notificare, quali il nome del

richiedente la notifica, l'indicazione della natura dell'atto e

quella del giudice che ha emesso il provvedimento notificato o

davanti al quale si deve comparire, con la menzione della relativa

data;

che siffatte indicazioni non possono, ovviamente, essere

contenute nell'analogo avviso da rilasciarsi dall'agente postale ai

sensi dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, in quanto

l'atto è, in tal caso, racchiuso nel plico dalla cui busta nessun

elemento è desumibile oltre al nome del destinatario;

che ciò spiega ragionevolmente come nel secondo caso la

presunzione di conoscenza dell'atto sia differita al compimento di un

congruo lasso di tempo (10 gg.) entro cui può ritenersi che il

destinatario, facendo uso di normale diligenza, acquisti quegli

elementi di conoscenza il cui apprendimento, nel caso di notifica ex

art. 140 cod. proc. civ., è adeguatamente garantito dal contenuto

dell'avviso di deposito;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Brescia con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:904 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte