Sentenza n. 91/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1961 dal
Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Papa
Giuseppe, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza adottata all'udienza del 16 maggio 1961 in un
procedimento penale a carico di Papa Giuseppe, imputato di
contravvenzione a disposizioni del D.P.R.19 marzo 1956, n. 303, il
Pretore di San Donà di Piave, in accoglimento di analoga istanza
dell'imputato, cui aveva prestato adesione il P. M, ha sottosposto a
questa Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante
l'anzidetto decreto, emanato per delega del Parlamento ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione.
La questione attiene al fatto che, mentre la legge 12 febbraio
1955, n. 51 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo
1955) autorizzava il Governo ad emanare "norme generali e speciali per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro"
entro un anno dalla propria entrata in vigore, il decreto impugnato -
adottato in base a tale delega legislativa - fu pubblicato soltanto
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956, e cioè oltre un
anno dopo l'entrata in vigore della citata legge (verificatasi il 22
marzo 1955).
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 31 luglio 1961 e comunicata a mezzo di plico raccomandato
ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 22 agosto 1961.
Si è costituito innanzi a questa Corte, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocato generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 16 agosto 1961. In esso viene
fatto richiamo alla sentenza di questa Corte 6-9 luglio 1959, n. 39,
che ha deciso un caso analogo, nel senso che la data del decreto
presidenziale, adottato per delega di potestà legislativa, da tener
presente ai fini dell'osservanza dei limiti temporali della delega è
quella della emanazione e non quella della pubblicazione; e si conclude
chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di San Donà di Piave
venga dichiarata manifestamente infondata.
Nessun altro si è costituito. Considerato in diritto :
Al dubbio sollevato con l'ordinanza del Pretore di San Donà di
Piave questa Corte ha già dato risposta più di una volta nel senso
che il dies ad quem per l'esercizio, da parte del Governo, delle
deleghe legislative conferitegli dal Parlamento ai sensi dell'art. 76
della Costituzione è quello della "emanazione" del decreto
presidenziale col quale la delega viene esercitata, e non quello della
pubblicazione del decreto stesso (sentenze n. 39 del 1959 e n. 34 del
1960).
Né in ordine all'esattezza di tale soluzione sono possibili
perplessità.
Ai sensi dell'art. 76 citato può essere e viene delegato
("soltanto per tempo limitato") l'"esercizio della funzione
legislativa", e cioè di quella stessa funzione che ai sensi dell'art.
70 viene esecitata, in via normale, "collettivamente dalle due Camere".
Tale funzione, quando viene esercitata mediante decreti delegati, si
esaurisce con l'"emanazione" del decreto presidenziale (art. 87, quinto
comma), e cioè con la firma (o controfirma) di esso. La pubblicazione
- pur essendo elemento indispensabile per l'operatività dell'atto
legislativo - è, invece, un fatto successivo all'esercizio della
funzione legislativa".
Nel caso in esame il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fu emanato -
come risulta dalla sua data - prima che si compisse l'anno dall'entrata
in vigore (verificatasi il 22 marzo 1955) della legge di delegazione 12
febbraio 1955, n. 51, che dalla legge stessa veniva assegnato come
termine finale all'esercizio del potere delegato. Non ostante che quel
decreto sia stato pubblicato soltanto il 30 aprile 1956, e cioè oltre
un anno dopo l'entrata in vigore della legge di delegazione, la
questione sollevata con l'ordinanza di rimessione è da dichiarare
quindi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, riguardante il D.P.R.
19 marzo 1956, n. 303, in relazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 51,
e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte