Sentenza n. 91/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/03/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973,
recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per
l'Istituto tecnico femminile di Catania", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 29
dicembre 1973, depositato in cancelleria il 7 gennaio 1974 ed iscritto
al n. 3 del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avv. Antonino Sansone, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Assemblea regionale siciliana in data 21 dicembre 1973
approvava la legge contenente "Provvedimenti per gli Istituti regionali
d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania". Il Commissario
dello Stato, con atto notificato il 29 dicembre successivo al
Presidente della Regione siciliana, proponeva impugnazione avverso la
legge e chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità
costituzionale per violazione dell'art. 17 dello Statuto.
Secondo il Commissario dello Stato a sensi del detto art. 17 alla
Regione è conferita nella materia de qua potestà legislativa
concorrente a condizione che vengano osservati i limiti dei principi ed
interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato e che i
provvedimenti legislativi emanati siano rivolti a soddisfare le
condizioni particolari e le esigenze proprie della Regione.
Nella materia oggetto della legge impugnata detti principi
sarebbero espressi dalla legge statale 30 luglio 1973, n. 477, che
stabilisce i lineamenti generali ed i criteri a cui dovrà uniformarsi
la legislazione statale in materia di istruzione elementare, secondaria
ed artistica. Anche la Regione siciliana, ed a maggior ragione, è
tenuta all'osservanza di tali principi e criteri e ad adeguarsi alle
norme organizzative intese ad assicurare una razionale struttura e
disciplina armonica nel territorio nazionale per ciò che attiene alla
composizione degli organi collegiali amministrativi.
In particolare il ricorrente contestava:
1) che l'art. 5 della legge regionale stabilisce una composizione
del Consiglio di disciplina per il personale scolastico contrastante
con quella prevista dall'art. 8 della legge statale n. 477. La
difformità avrebbe natura sostanziale atteso che l'art. 8 della legge
statale risponde al precipuo intendimento di garantire l'autonomia del
corpo docente e scolastico. Al contrario l'art. 5 della legge regionale
limita fortemente (ad un solo rappresentante) la presenza in seno a un
organo di così fondamentale importanza, del personale scolastico e ne
menoma la funzione essenzialmente tecnica e rappresentativa per
consentire l'ingresso nel consesso, di rappresentanti dell'esecutivo e
di organizzazioni sindacali.
2) L'art. 6 della legge regionale prevede per i consigli di
amministrazione degli istituti d'arte una composizione diversa da
quella stabilita per i consigli dei corrispondenti istituti statali
dall'art. 6 della legge n. 477. La legge regionale, infatti, chiama a
far parte del predetto consiglio anche tre membri eletti dal Consiglio
comunale della località in cui ha sede l'istituto; ed inoltre prevede
che il direttore didattico o preside partecipa ad esso con voto
consultivo laddove la legge statale ne prevede la partecipazione a
pieno titolo. Infine, mentre la legge statale prevede che il consiglio
d'amministrazione sia presieduto da persona eletta dallo stesso
consesso, tra i rappresentanti dei genitori, la legge regionale
attribuisce il potere di nomina del Presidente all'Assessore per la
pubblica istruzione.
3) L'art. 7 della legge regionale stabilisce che il direttore
dell'istituto è l'organo responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, mentre la legge statale
affida le medesime attribuzioni ad altro organo di governo
dell'istituto e precisamente alla giunta esecutiva, eletta dal
consiglio d'istituto e presieduta dal direttore didattico o dal
preside.
Nel ricorso, si metteva in evidenza, ancora, la fondamentale
importanza delle norme concernenti la composizione dei consigli di
istituto in questione in relazione allo scopo perseguito dal
legislatore statale di realizzare la partecipazione democratica di
tutti i componenti della comunità scolastica nella gestione della
scuola; e si sottolineava che la normativa regionale è andata oltre e
contro lo spirito e le finalità della legge n. 477.
4) Gli artt. 23, 24, 25 e 27, infine, che disciplinano in via
transitoria le modalità relative alla assunzione in ruolo del
personale docente che presta attualmente servizio negli istituti
regionali a cui la legge si riferisce, non prevedono tra i requisiti
fondamentali per l'immissione in ruolo il possesso del titolo di
abilitazione all'insegnamento, ove risulti prescritto per determinate
materie dal vigente ordinamento scolastico. Questa normativa contrasta
con i principi della legislazione statale in materia di immissione in
ruolo del personale docente al di fuori delle procedure concorsuali:
tali norme, infatti, consentono l'immissione in ruolo medesimo solo a
condizione che il docente sia fornito del prescritto titolo di
abilitazione.
2. - Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi in
giudizio davanti a questa Corte, chiedeva che il ricorso proposto dal
Commissario dello Stato fosse dichiarato infondato.
Premetteva che la legge impugnata concerneva istituti prettamente
regionali già esistenti in forza di leggi precedenti e le cui spese di
gestione gravano esclusivamente sul bilancio della Regione, e tendeva a
dettare una disciplina organica ed unitaria a livello regionale delle
istituzioni scolastiche concernenti gli istituti d'arte, che non fanno
parte dell'apparato dell'amministrazione diretta della Regione e sono
autonomamente organizzati secondo lo statuto - regolamento del 14
aprile 1967, n. 2.
Osservava preliminarmente che la legge n. 477 del 1973 è di
delegazione, con la conseguenza che unico destinatario dei precetti in
essa contenuti è il Governo, il quale, per altro, non ha ancora
esercitato i poteri normativi conferitigli; ed inoltre, che l'art. 19
di detta legge fa espressamente "salve le competenze in materia delle
regioni a statuto speciale".
I principi e criteri direttivi contenuti in una legge di
delegazione non sono principi di legislazione fino a quando non venga
emanata la normazione delegata; e conseguentemente le enunciazioni
contenute nella detta legge n. 477 del 1973 "sono principi direttivi
per una legislazione statale e non principi della legislazione
statale".
Secondo la Regione, poi, il Commissario dello Stato assimila norme
appartenenti a categorie giuridiche inconfondibili.
Ancora, andrebbe tenuto presente il già richiamato art. 19 della
legge n. 477 del 1973 che ha fatto salva la competenza delle regioni a
statuto speciale ed in realtà ha voluto escludere che in qualsiasi
modo si potesse incidere sulle competenze regionali: con la conseguenza
che tutta la normazione contenuta nella legge risulta non applicabile
alle regioni a statuto speciale.
Sulla base di tali considerazioni, ed anche rispetto alla legge di
delegazione, la Regione riteneva di poter negare validità alle censure
mosse nel ricorso in ordine alla composizione degli organi di governo
degli istituti d'arte disciplinati dalla legge regionale impugnata.
A proposito del consiglio di disciplina, contro la tesi che la
violazione dei principi risiederebbe nel fatto che nell'organo previsto
dalla legge regionale la rappresentanza del personale scolastico
risulterebbe ridotta con prevalenza di rappresentanti sindacali e
dell'esecutivo, la Regione osservava che l'art. 8, comma terzo, della
legge n. 477, si riferisce esclusivamente al personale docente che ha
ruoli provinciali, mentre il consiglio di disciplina di cui all'art. 5
della legge regionale "riguarda il personale direttivo insegnante e non
insegnante ed attiene a personale che non ha ruoli provinciali". Si
tratta, cioè, di due forme organizzatorie che non sono parallele e
ciascuna delle quali risponde alla logica interna del sistema di cui fa
parte, e deve attenersi al principio della proiezione nell'organo,
degli interessi di tutte le categorie alle quali è rivolto.
Le censure riguardanti il modo di composizione del Consiglio di
amministrazione degli istituti partirebbero da presupposti contrastanti
con quelli assunti a proposito del consiglio di disciplina. Mentre,
infatti, per questo si invoca la rappresentatività e democraticità,
per quello si lamenta che il direttore didattico non sia presidente di
diritto del consiglio e che del consiglio stesso facciano parte tre
membri eletti dal Consiglio comunale. Inoltre si sostiene che l'avere
l'art. 7 della legge regionale attribuito al direttore dell'istituto la
responsabilità dell'attuazione delle delibere del consiglio di
amministrazione, costituisca violazione di un presunto principio
democratico fissato dall'art. 6 della legge n. 477 secondo cui la
responsabilità in parola si fa ricadere sulla giunta esecutiva, eletta
dal consiglio d'istituto e presieduta dal direttore didattico o
preside.
A parere della Regione, tale ragionamento sarebbe incongruente e
capzioso, in quanto la democraticità nella pluralità delle scelte
sarebbe garantita dalla collegialità delle deliberazioni, e la
collegialità della esecuzione non assolve certamente una funzione
democratica perché non vi sono scelte da compiere, e oltre tutto
diluisce e disperde le responsabilità e rallenta l'esecuzione.
Ed a conclusione, sul punto, la Regione rilevava che, come
dall'analisi compiuta era risultato, con tecniche diverse poteva
realizzarsi uno stesso principio e che la tecnica adottata dalla legge
regionale si concilia con i principi ai quali si presume sarebbe venuta
ad informarsi la legislazione statale in materia.
Quanto all'ultima censura relativa alla disciplina transitoria
delle modalità di assunzione in ruolo del personale docente che presta
servizio negli istituti regionali (artt. 23, 24, 25 e 27), la Regione
precisava che si tratta di inquadramento di personale in ruoli
regionali per cui la competenza della Regione non può essere in alcun
modo contestata, e che andava respinta l'affermazione secondo cui la
mancata indicazione del possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento tra i requisiti richiesti per la assunzione in ruolo
del personale docente, costituisse motivo di illegittimità della norma
regionale. Infatti, ove tale requisito fosse ritenuto necessario ai
fini dell'inquadramento, l'omessa indicazione non sarebbe motivo
d'invalidità della norma. Ma rilevando esso invece solo ai fini
dell'insegnamento, ben può essere sostituito dalla situazione di
effettivo esercizio delle funzioni: sarebbe fuor luogo richiedere un
titolo di abilitazione ad insegnare a soggetti che già da anni
esercitano proficuamente l'insegnamento. Infine, pure la legislazione
statale anche nel ramo dell'istruzione conterrebbe delle deroghe a
quello che secondo il Commissario dello Stato sarebbe un principio
generale. Senza dire poi che deve essere tenuto presente che la legge
impugnata non riguarda tutte le scuole ma solo quelle create in uno
specifico settore dell'istruzione che riveste particolare interesse per
la Regione.
3. - Con la memoria il Commissario dello Stato replicava alle
deduzioni ed eccezioni della Regione, richiamando, al tempo stesso, i
temi del ricorso.
Premesso che nessuna sostanziale differenza esiste tra la
competenza ripartita (o concorrente o secondaria) delle Regioni a
statuto speciale nella specie della Sicilia (art. 17 dello Statuto), e
considerato che la riserva posta dall'art. 19 della legge di delega n.
477, fa salve le competenze delle Regioni (e delle Province) a statuto
speciale là dove esse hanno competenza primaria (o esclusiva),
insisteva nell'affermare che la Regione siciliana è tenuta
all'osservanza dei principi delle leggi dello Stato in materia di
istruzione media.
A confutazione dell'ulteriore eccezione della Regione, secondo cui
la legge di delega non potrebbe essa stessa contenere principi - limite
della legislazione regionale, osservava che la dottrina più autorevole
non riscontra alcuna differenza tra i principi ed i criteri direttivi
di cui all'art. 76 della Costituzione e riteneva che il legislatore
statale possa dettare criteri uniformi di merito (o più esattamente di
interessi) che, al tempo stesso, ravvisi come indispensabili limiti
all'autonomia legislativa regionale concorrente.
Nulla vieta di rinvenire la sede, dove quei principi possono essere
indicati o donde possono essere desunti, anche in una legge di
delegazione: anche questa, infatti, è norma di produzione giuridica,
proprio in ragione della necessaria specificità e dell'oggetto della
delega e dei principi e criteri a cui essa deve obbedire e del fatto
che il Parlamento, con una sovrana deliberazione e manifestazione,
esprime una chiara indicazione di preferenze, di interessi e di
indirizzi. Ed è una valutazione a parte quella che dovrà essere fatta
in concreto, per ricercare i principi - limite per attività
legislativa regionale.
In relazione alle singole censure, infine, il Commissario dello
Stato osservava: che, in materia di consiglio di disciplina, è
principio - limite (ricavabile anche dalla legge di delega) che esso
debba essere un collegio di pari, cioè di rappresentanti delle stesse
categorie a cui l'incolpato appartiene; che la norma relativa (art. 5),
invece, inserisce nel consiglio di disciplina rappresentanti estranei
alla categoria dei docenti; e che non vale addurre a proposito
dell'intera composizione del consiglio (e se mai per una sezione
autonoma di esso) che accanto al personale docente vi è quello non
docente; e, in relazione agli artt. 23, 24, 25 e 27 della legge, che il
titolo di abilitazione all'insegnamento è un presupposto
indispensabile per l'immissione nei ruoli secondo le leggi generali
dello Stato e che eccezionalmente, al suo posto, è stato considerato
sufficiente il superamento dei cosiddetti "corsi abilitanti" e cioè
l'accertamento dell'idoneità del docente ai fini del suo passaggio
dalla posizione di supplente o incaricato a quella di stabilizzato.
4. - All'udienza del 20 febbraio 1974 il sostituto avvocato
generale Giorgio Azzariti per il Commissario dello Stato e l'avv.
Antonino Sansone per il Presidente della Regione siciliana svolgevano
le ragioni a sostegno delle rispettive richieste. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso indicato in narrativa, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana chiede che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17 dello
Statuto di quella Regione, della legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1973, recante
"Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto
tecnico femminile di Catania".
Assume che codesta contrarietà ricorra a proposito delle norme
contenute negli artt. 5 (sulla composizione del consiglio di disciplina
per il personale scolastico), 6 (sulla composizione del consiglio
d'amministrazione dell'istituto d'arte, sulla partecipazione a detto
consiglio del direttore dell'istituto e sulla scelta e nomina del
presidente del consiglio d'amministrazione), 7 (sulla posizione del
direttore dell'istituto, quale organo responsabile dell'attuazione
delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione), e 23, 24, 25 e 27
(che, disciplinando in via transitoria, le modalità relative
all'assunzione in ruolo del personale docente che presta attualmente
servizio negli istituti regionali in questione, non prevedono tra i
requisiti fondamentali per l'immissione in ruolo, il possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento, ove risulti prescritto per
determinate materie dal vigente ordinamento scolastico).
Ritiene che nelle norme indicate il legislatore regionale non
avrebbe osservato i limiti dei principi ed interessi generali a cui si
informa la legislazione dello Stato ed il provvedimento impugnato non
sarebbe rivolto a soddisfare le condizioni particolari e le esigenze
proprie della regione.
Ed infine precisa che la normativa de qua non si allinea a taluni
precetti fondamentali oppure travalica i limiti posti dalla legge 30
luglio 1973, n. 477 (che stabilisce i lineamenti generali ed i criteri
a cui dovrà uniformarsi la legislazione statale in materia di
istruzione elementare, secondaria ed artistica), e, a proposito
dell'art. 5, anche dalla legislazione statale in materia; e che gli
artt. 23, 24, 25 e 27 vanno contro i principi della legislazione
statale in materia (immissione in ruolo) di personale docente al di
fuori delle procedure concorsuali.
2. - Nelle deduzioni ed in sede di discussione orale della causa,
la difesa della Regione sostiene che le norme della legge di delega n.
477 del 1973, in base al disposto dell'art. 19, comma secondo di essa,
non siano applicabili ad essa Regione in quanto regione a statuto
speciale; che l'applicabilità di quelle norme sia del pari esclusa
perché gli istituti in oggetto sono regionali e pareggiati; e che in
definitiva e comunque, nella legge di delega non si possano rinvenire o
da essa non possano essere tratti (e sino a quando, in attuazione della
stessa non siano emessi i decreti delegati) i principi ed interessi
generali di cui all'art. 17 dello Statuto.
Le tre considerazioni sono in modo evidente connesse e quindi ne è
possibile una valutazione complessiva.
Posto che si è in presenza di una attività legislativa regionale
a svolgimento di competenza concorrente statutariamente garantita (art.
17 lett. d) (e quindi non dovrebbe rilevare la natura giuridica degli
istituti di istruzione artistica e media ai quali la legge si
riferisce), e che il ricorrente non si riporta a sostegno della
denuncia di incostituzionalità, a norme della legge n. 477 del 1973
ritenute immediatamente operative e destinate alla generalità dei
cittadini (e quindi alla detta legge di delegazione quale atto di
produzione giuridica), a proposito dell'ultima osservazione c'è solo
da ricordare che, anche se indubbiamente con la legge di delega il
Parlamento delibera ed esprime una indicazione di preferenze, di
interessi, di indirizzi, una legge del genere è soltanto fonte di un
potere governativo, ha valore preliminare e necessità di essere
integrata dall'atto di esercizio della delegazione (sentenza n. 111 del
1972) e per ciò in essa, e nella specie, nella citata legge n. 477 del
1973, non possono rinvenirsi limiti alla competenza legislativa
concorrente di cui all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana.
Pertanto, mentre si deve rilevare che, appena saranno emessi e
diverranno operanti i decreti delegati, la legislazione regionale,
siccome la stessa difesa della resistente non manca di dare atto,
dovrà attenersi ai principi che caratterizzeranno quella statale,
risultano non fondate le denunce relative alle norme che, secondo il
ricorrente, sarebbero in contrasto unicamente con i principi ed
interessi generali a cui si informerebbe la legge di delegazione de
quos.
Tale conclusione vale per le impugnative concernenti gli artt. 6 e
7 della legge regionale. Ed infatti, secondo il Commissario dello
Stato, l'art. 6 sarebbe costituzionalmente illegittimo solo perché
prevede per i consigli di amministrazione degli istituti d'arte una
composizione diversa da quella stabilita, per i consigli dei
corrispondenti istituti statali, con l'articolo 6 della legge n. 477; e
l'art. 7 solo perché stabilisce che il direttore dell'istituto è
l'organo responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione, e la ripetuta legge statale affida le medesime
attribuzioni ad altro organo di governo dell'istituto, e precisamente
alla giunta esecutiva, a sua volta eletta dal consiglio d'istituto e
presieduta dal direttore didattico o dal preside.
3. - Resta da valutare se sia fondata o meno l'impugnativa rivolta
nei confronti delle altre norme.
a) A proposito dell'art. 5 la Corte osserva, a precisazione di
quanto sopra esposto, che, secondo il ricorrente, alla composizione del
consiglio di disciplina per il personale scolastico (direttivo,
insegnante e non insegnante) stabilita da tale norma non corrispondono
non solo quella prevista dall'art. 8, comma terzo, della legge n. 477,
ma neppure, siccome specificato nella memoria, le strutturazioni
disposte da varie leggi dello Stato per altri consigli dello stesso
genere. Ed è dell'avviso che, pur dovendosi ovviamente prescindere
dallo specifico contenuto delle possibili norme di raffronto, dalla
legislazione statale vigente si possa trarre il principio generale che
la maggioranza dei componenti dei consigli di disciplina è di regola
costituita da rappresentanti del personale latamente considerato, di
cui fanno parte i dipendenti assoggettabili a giudizio. Ed infatti al
riguardo basta riportarsi alla legge 19 maggio 1955, n. 160, artt. 5 e
16, al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 148, e alla legge 5 marzo
1961, n. 90, art. 48.
D'altra parte il rilevato principio generale è coerente con una
diffusa istanza che trova anche riscontro nell'affermazione della
stessa difesa della Regione, secondo cui la logica interna del sistema
comporta l'enucleazione del principio della proiezione nell'organo,
degli interessi di tutte le categorie alle quali è rivolto.
Il consiglio di disciplina previsto dall'art. 5 della legge
impugnata, invece, comprende un solo componente su cinque in
rappresentanza del personale direttivo insegnante e non insegnante, e
quindi non riflette le esigenze di tutela, con il rispetto dei principi
di effettiva rappresentatività e democraticità, delle componenti del
personale scolastico per cui esso consiglio è predisposto.
E pertanto la norma de qua risulta viziata da illegittimità
costituzionale.
b) A proposito degli artt. 23, 24 e 25 che si prestano ad essere
valutati unitariamente perché riferentisi, e là ove si riferiscono,
al personale insegnante incaricato a tempo indeterminato negli istituti
regionali d'arte, nelle scuole medie annesse e nell'istituto tecnico
femminile di Catania, per cui è prevista la nomina in ruolo a domanda
a decorrere dal 1 ottobre 1974 (artt. 23, comma primo, e 24, per quanto
di ragione) ovvero l'inclusione in graduatorie regionali, con titolo
all'assunzione in ruolo (art. 25, commi primo, quarto e quinto),
ricorrono le condizioni perché di detti articoli e nelle parti
appresso indicate venga dichiarata l'illegittimità costituzionale.
Non è dubbio che secondo la legislazione statale, per l'immissione
in ruoli ordinari, per la permanenza in ruoli speciali, per la non
licenziabilità e per la stabilità del personale insegnante non di
ruolo, in questo dopo guerra, sia stato di regola richiesto il possesso
del titolo di abilitazione all'insegnamento, almeno ove il requisito
sia prescritto per la partecipazione ai concorsi per la copertura dei
posti di ruolo: così, sono chiaramente indicativi il decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, le leggi 3 agosto 1957, n. 744, 12
agosto 1957, n. 799,28 luglio 1961, n. 831, 31 dicembre 1962, n. 1859,
27 dicembre 1964, n. 1105, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n.
603, 20 marzo 1968, n. 327, 7 ottobre 1969, n. 748 (modificata
dall'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571), d.l. 19 giugno
1970, n. 366 (convertito nella legge n. 571 del 1970), e legge 6
dicembre 1971, n. 1074.
Il possesso dell'abilitazione non è (o non è soltanto) richiesto
ai fini dell'insegnamento, sibbene (e fondamentalmente) a quelli
dell'inquadramento, immediato o mediato, nei ruoli: per l'insegnante
che aspira a codesta immissione senza concorso, quel titolo, conseguito
attraverso un esame di Stato o mediante corsi abilitanti o
eccezionalmente con un corso speciale, costituisce, infatti, un
probante attestato circa il grado della sua preparazione professionale
(culturale e didattica), indispensabile perché sia garantito un
corretto svolgimento delle funzioni.
Nonostante ciò, pur riferendosi la richiesta del possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento ad un elemento essenziale della
fattispecie costitutiva del rapporto di impiego de quo, nella legge
regionale impugnata, e nelle dette norme, manca ogni previsione al
riguardo.
Né può dirsi che tale omissione sia giustificata o che comunque
non rilevi ai fini della pronuncia sulla avanzata domanda di
dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Il requisito non si presta, infatti, ad essere considerato non
necessario, dato il tipo di scuole per cui lo si richiederebbe, ovvero
impossibile, dato che il conseguimento dell'abilitazione non sarebbe
consentito per determinate materie, e per altre, da anni, ad esso gli
aspiranti materialmente non sarebbero potuti pervenire.
In realtà, in queste osservazioni c'è del vero, per ciò che per
alcuni insegnamenti che vengono impartiti negli istituti e scuole a
riferimento, anche per l'eccezionale specialità dei settori in cui
talune di queste istituzioni operano, non è in fatto sentito il
bisogno e realizzabile la possibilità di un approfondimento della
materia a livello di abilitazione, e perché giuridicamente, e sempre
per alcuni insegnamenti, non è previsto il conseguimento del titolo.
Per i rimanenti insegnamenti, invece, si è avuta la possibilità
giuridica e materiale (anche se per il personale docente degli istituti
d'arte, statali e regionali, in modo non pieno ed incondizionato) di
essere in possesso del relativo titolo.
E per ciò, entro tali limiti, la mancata previsione del ripetuto
requisito non può non rilevare ai fini del presente giudizio. Un
principio generale (e tale indubbiamente deve dirsi quello sopra
enucleato dalla legislazione statale) non risulta osservato dal
legislatore regionale con la legge impugnata.
Da ciò consegue che gli artt. 23, 24 e 25 della legge regionale
impugnata sono costituzionalmente illegittimi nelle parti in cui si
esclude che ai fini della nomina in ruolo prevista dal primo comma
dell'art. 23 e dall'art. 24, e della inclusione in graduatorie
regionali di cui al primo comma dell'art. 25, è richiesto e deve
essere accertato nei confronti del personale insegnante il possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento, ove questo risulti prescritto
per determinate materie dal vigente ordinamento scolastico.
c) Alle norme contenute nell'art. 27, concernenti la immissione in
un ruolo speciale ad esaurimento degli insegnanti che si trovino nelle
particolari condizioni indicate nello stesso articolo, sostanzialmente
non si riferisce la denuncia rivolta dal Commissario dello Stato con il
punto 4) del ricorso. E ciò perché a base di essa sta la
preoccupazione che all'insegnamento di date materie sia destinato,
previa immissione nei ruoli, personale non abilitato, e nell'ipotesi
che ora si considera, invece, il personale di cui si tratta è
destinato ad attività parascolastiche ed integrative della scuola. La
denuncia quindi non appare fondata.
4. - Dalle considerazioni che precedono discende che sono da
dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 5 e gli artt. 23, 24 e
25 nella parte sopra indicata, e non l'intera legge.
Nonostante che l'impugnativa sia formalmente rivolta alla legge nel
suo complesso, le accuse di incostituzionalità invero si riferiscono,
infatti, a dati articoli o a date norme; e poi l'illegittimità
costituzionale a cui si perviene, non è tale da importare quella
dell'intera legge, godendo le rimanenti parti di essa della necessaria
autonomia e potendo il legislatore regionale, in tema di composizione
del consiglio di disciplina per il personale scolastico, adottare
successivo e separato provvedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21
dicembre 1973, recante "Provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte
e per l'Istituto tecnico femminile di Catania", nonché degli artt. 23,
24 e 25 della stessa legge, nella parte in cui si esclude che "ai fini
della nomina in ruolo prevista dal primo comma dell'art. 23 e
dall'art. 24, e della inclusione in graduatorie regionali di cui al
primo comma dell'art. 25, è richiesto e deve essere accertato nei
confronti del personale insegnante il possesso del titolo di
abilitazione all'insegnamento, ove questo risulti prescritto per
determinate materie dal vigente ordinamento scolastico";
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 6, 7 e 27 della sopradetta legge, sollevate in riferimento
all'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, dal Commissario
dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte