Sentenza n. 91/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.P.R. 128/1959
citata
- art. 24d.P.R. 128/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.
9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),
promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1973 dal tribunale di
Lucera nel procedimento penale a carico di Lupardi Bruno, iscritta al
n. 62 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 26 novembre 1973, nel procedimento penale a
carico di Lupardi Bruno, il tribunale di Lucera ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55
del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nella parte in cui consente al
funzionario del Corpo delle miniere, incaricato della constatazione di
un infortunio, di compiere accertamenti tecnici peritali senza le
garanzie di difesa stabilite, per l'imputato o l'indiziato di reato,
dagli artt. 304 bis e 225 del codice di procedura penale.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi
di legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte e intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la
questione di legittimità costituzionale promossa dal tribunale di
Lucera.
Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata contiene null'altro che
una mera attribuzione di competenza, perché non disciplina in alcun
modo le forme e il procedimento da seguire nel compimento
dell'attività istruttoria: ne deriva che il funzionario del Corpo
delle miniere, nel compiere gli accertamenti previsti dall'art. 55 del
decreto n. 128 del 1959, è tenuto ad osservare tutte le norme di
procedura relative alle indagini di polizia giudiziaria e in
particolare quella prevista dall'art. 225 del codice di procedura
penale, nel testo di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62,
che assicura la tutela del diritto di difesa col prescrivere la
assistenza del difensore a determinati atti, tra cui gli accertamenti
tecnici.
All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata
alle proprie deduzioni scritte. Considerato in diritto :
Il tribunale di Lucera denunzia l'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e cave, perché, nel
disciplinare l'inchiesta infortunistica, demanda al funzionario del
Corpo delle miniere accertamenti tecnici su fatti che possono anche
costituire reati, senza nulla disporre per il rispetto delle garanzie
di difesa, previste, in via generale, dall'art. 304 bis c.p.p., ed
estese alla fase delle indagini di polizia giudiziaria dall'art. 225
dello stesso codice.
Secondo il giudice a quo, tali omissioni, in rapporto alle dette
garanzie, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.
La questione non è fondata.
Il funzionario del Corpo delle miniere, incaricato di compiere
l'inchiesta infortunistica, ha ovviamente il compito di accertare tutti
gli elementi di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato
l'evento, compresi quelli che possono integrare estremi di reato, e di
tutto ha l'obbligo di riferire, per il tramite dell'ingegnere capo,
all'autorità giudiziaria.
Come persona incaricata di ricercare ed accertare determinate
specie di reati, il funzionario delle miniere, ai sensi dell'art. 221,
terzo comma, c.p.p., è certamente da ritenersi ufficiale di polizia
giudiziaria e, come tale, vincolato al rispetto di tutti gli
adempimenti previsti nell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui all'art. 3
della legge 18 marzo 1971, n. 62) e nell'art. 223 dello stesso codice.
Egli deve perciò osservare, nel compimento degli accertamenti
commessigli, le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste
dall'art. 304 bis c.p.p.; e ciò in base al preciso disposto delle
norme citate.
Può aggiungersi in via generale, ed in conformità di quanto
deciso dalla Corte nella sentenza 145 del 1974, che quando una norma di
una legge speciale attribuisce a taluno il potere di procedere
all'accertamento di fatti costituenti reato, senza nulla disporre in
merito alle norme da seguire perché siano rispettati i diritti di
difesa dell'indiziato, non consegue da tale omissione alcuna violazione
di norme che tutelano quel diritto, essendo questo assicurato da norme
generali, al cui rispetto sono tenuti tutti coloro cui quel potere è
conferito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di
polizia delle miniere e delle cave; questione proposta con l'ordinanza
in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte