Sentenza n. 91/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 79,
ottavo comma, in relazione all'art. 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, come modificato dagli artt. 1 della legge 14
febbraio 1974, n. 62 e 1 della legge 14 agosto 1974, n. 394 (codice
della strada), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 novembre 1974 dal pretore di Cervignano
del Friuli nel procedimento penale a carico di Tapparo Italia, iscritta
al n. 123 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal pretore di Pizzo nel
procedimento penale a carico di Azzarito Francesco, iscritta al n. 2
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 10 marzo 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Tapparo Italia,
imputata della contravvenzione di cui all'art. 79, ottavo comma, del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. come modificato dalle leggi 14 febbraio
1974, n. 62, art. 1, e 14 agosto 1974, n. 394, art. 1, per aver
affidato, avendone la materiale disponibilità, una motocicletta di
cilindrata 700 cc. a Zanco Dino, in possesso di patente, categoria B,
ma di età inferiore agli anni ventuno, il pretore di Cervignano del
Friuli sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale
della suddetta norma per preteso contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Il giudice a quo rilevava all'uopo che l'art. 79 citato enumera una
articolata serie di precetti, richiedendo diversi requisiti a seconda
del tipo dei veicoli della cui guida si tratta; e che, in
corrispondenza dei diversi requisiti richiesti, contiene una
differenziata previsione sanzionatoria, a carico di chi si ponga alla
guida dei diversi veicoli, peraltro attuata con la comminatoria, in
taluni casi, tra cui quello in cui versa il nominato Zanco, di sanzioni
amministrative, e, in altri, di sanzioni penali.
Tanto premesso, lo stesso magistrato poneva in risalto come, di
fronte ad una valutazione legislativa differenziata delle ipotesi di
guida di veicolo in difetto dei requisiti prescritti, il legislatore
avesse configurato, senza distinzioni di sorta, un'unica ipotesi
contravvenzionale a carico di chi, genericamente, affidi veicoli (o
animali) a persona priva di uno qualsiasi dei requisti di cui sopra.
Ad avviso del giudice a quo, tale trattamento costituirebbe una
"inammissibile equiparazione relativamente agli affidanti di situazioni
che lo stesso testo legislativo ha chiaramente disciplinato in maniera
diversa relativamente agli affidatari"; ne conseguirebbe un contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della ritenuta lesione del
principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo che la
questione fosse dichiarata non fondata.
Si osserva all'uopo nell'atto di intervento come, prima delle
modifiche introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, fosse
prevista una sanzione unica per tutti i casi di guida senza patente, di
auto o motoveicoli, come unica era pure la sanzione contravvenzionale
per tutti i casi di affidamento del veicolo a persona manchevole di uno
qualunque dei requisiti richiesti.
Con la citata legge n. 62 del 1974, il legislatore ha invece
distinto i diversi casi, a seconda delle diverse ipotesi, sanzionando
come reato o come illocito amministrativo le violazioni riscontrabili
in chi guida senza essere in possesso dei vari requisiti; nulla ha
immutato circa la sanzione prevista per l'afffidamento incauto
dell'autoveicolo, se non la misura della pena edittale.
Così facendo il legislatore ha voluto mantenere il carattere
penale della sanzione in tutti i casi previsti, avendo ritenuto più
confacente ai fini intimidatori tale atteggiamento nei confronti di una
ipotesi di reato diversa, soggettivamente ed oggettivamente, da quella
delle violazioni inerenti al fatto di chi guida essendo privo dei
requisiti prescritti.
2. - Il pretore di Pizzo Calabro, nel corso del procedimento penale
a carico di Azzarito Francesco, imputato del reato di cui all'art. 79,
comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla
legge 14 febbraio 1974, n. 62, per aver affidato la guida di una
autovettura, di cui aveva la materiale disponibilità, a persona
sfornita della patente di guida e che non aveva ancora compiuto gli
anni diciotto, sollevava questione di legittimità costituzionale della
norma suddetta, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Osservava al riguardo il giudice a quo come, a suo avviso,
l'imputato avrebbe dovuto rispondere della contravvenzione di cui
all'art. 79, ottavo comma, citato; e ciò in applicazione del principio
di specialità (art. 15 c.p.) atteso che la previsione incriminatrice
contenuta nel detto art. 79 (affidamento di auto o motoveicolo a
persona sprovvista di uno dei requisiti nello stesso articolo indicati
- nella specie, a un minore degli anni diciotto - ), si appalesa
speciale rispetto alla più generica previsione (affidamento di auto o
motoveicolo a persona non fornita di patente di guida) contenuta nel
dodicesimo comma del successivo art. 80, che prevede peraltro una
sanzione edittale (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 25.000 a
lire 100.000) più grave di quella prevista nel precedente art. 79,
ottavo comma (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50
mila, trattandosi di incauto affidamento di veicoli).
Orbene, sempre secondo il pretore, apparirebbe irrazionale che nel
caso di affidamento di un veicolo ad un minore degli anni diciotto, in
cui l'affidante, "a causa delle caratteristiche somatiche del minore",
è consapevole della mancanza delle condizioni prescritte dalla legge,
onde agisce con dolo sia nella forma diretta o intenzionale, sia in
quella indiretta o eventuale, sia prevista una pena edittale meno
severa rispetto al caso di colui che affidi il veicolo a persona
adulta, la quale risulti sfornita di patente. In questa ultima ipotesi
infatti, l'affidante risponderebbe della contravvenzione prevista "per
aver omesso, a causa di colpevole negligenza, di accertare l'esistenza
del predetto requisito".
In ragione di tale pretesa, irrazionale disparità di trattamento,
veniva sollevata questione di legittimità costituzionale "dell'art.
79, comma ottavo, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in
cui non esclude espressamente l'applicazione di tale disposizione a chi
affida, avendone la materiale disponibilità, un veicolo a un minore
che non si trovi nelle condizioni richieste dal predetto articolo, e
non stabilisce l'applicazione dell'art.80, comma dodicesimo", per
asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; mentre non
si aveva costituzione di parti, spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello
Stato, chiedendo che venisse dichiarata l'infondatezza della questione.
Le considerazioni svolte a sostegno di tale richiesta appaiono
peraltro genericamente improntate alla illustrazione delle innovazioni
introdotte con la legge 14 febbraio 1974, n. 62, in tema dei requisiti
richiesti per la guida dei diversi tipi di auto o motoveicoli; tali
considerazioni appaiono in evidente analogia con quelle svolte a
proposito della diversa questione sollevata con l'ordinanza del pretore
di Cervignano, di cui al precedente n. 1. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze propongono questioni attinenti alla stessa
normativa e possono pertanto essere decise con unica sentenza.
Il pretore di Cervignano rileva che mentre l'art. 79 del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, come modificato dalle leggi n. 62/1974 e n.
394/1974, commina pene e sanzioni amministrative diverse per le varie
infrazioni facenti capo a chi guida veicoli non trovandosi nelle
condizioni prescritte, lo stesso articolo, comma ottavo, commina invece
una sanzione unica e indifferenziata (arresto fino a un mese o ammenda
da lire 15.000 a lire 50.000) a chiunque, avendone la materiale
disponibilità, affida i veicoli a persone che non si trovino nelle
condizioni prescritte per la guida. Il pretore ritiene che anche per
l'affidamento le sanzioni dovrebbero essere differenziate come per la
guida e denuncia perciò come confliggente con l'art. 3 della
Costituzione il detto comma ottavo del d.P.R. n. 393/1959 come
modificato dalle due leggi del 1974.
La questione è manifestamente infondata.
Altro è il reato di chi guida non trovandosi nelle condizioni
prescritte, altro quello di chi affida il veicolo a persona che, per il
difetto di una qualunque delle condizioni richieste, non è abilitata
alla guida. Si tratta, come già la Corte ha ritenuto nella sentenza n.
161/1976, di due ipotesi normative autonome, aventi ciascuna una
propria ratio la cui valutazione appartiene alla discrezionalità del
legislatore, che nella specie non è viziata da irragionevolezza.
2. - Il pretore di Pizzo Calabro, dovendo giudicare un imputato
dell'affidamento di autovettura a un minore di 18 anni sfornito di
patente, ha ritenuto che, per il principio di specialità di cui
all'art. 15 c.p., nella fattispecie dovesse applicarsi la sanzione
(arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000)
comminata nel comma ottavo dell'art. 79 del d.P.R. n. 393 del 1959 per
l'affidamento a minore, e non quella più grave (arresto fino a tre
mesi o ammenda da lire 25.000 a lire 100.000) comminata nel comma
dodicesimo dell'art. 80 dello stesso d.P.R. per l'affidamento a persone
non munite di patente di guida.
E sembrandogli, invece, obiettivamente più grave l'affidamento al
minore (le cui "caratteristiche somatiche" renderebbero consapevole
l'affidante della inabilità alla guida), rispetto all'affidamento a
persona adulta sfornita di patente (l'affidante essendo, in questo
caso, solo colpevole di aver omesso di farsi esibire la patente
stessa), il pretore ha denunciato di incostituzionalità, per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 79, comma ottavo, del
richiamato d.P.R. in relazione all'art. 80, comma dodicesimo, dello
stesso, come modificato dalla legge n. 62/1974.
La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare (da ultimo con la
sentenza n. 85 del 1976), in virtù della irretroattività delle
sanzioni penali più sfavorevoli all'imputato, quale si desume dagli
artt. 25 della Costituzione e 2 del codice penale, il giudice a quo
dovrebbe in ogni caso applicare nella concreta fattispecie la
disposizione più favorevole all'imputato, cioè quella denunciata di
incostituzionalità. Dal che la evidente conseguenza della irrilevanza
della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, come modificato dagli artt. 1 della legge n. 62 del 1974 e 1
della legge n. 394 del 1974, sollevata, come in narrativa, dal pretore
di Cervignano del Friuli, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 79, comma ottavo, in relazione
all'art. 80, comma dodicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
modificato dalla legge n. 62 del 1974, come in narrativa sollevata dal
pretore di Pizzo Calabro con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte