Sentenza n. 91/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1982 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10 (vincoli di
inedificabilità) promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1976 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sui ricorsi
proposti da Saccani Anna in Lenzi contro la Regione Emilia-Romagna,
iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977 e nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia- Romagna n. 84 dell'8 giugno
1977.
Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia- Romagna e di
Saccani Anna;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja;
uditi gli avvocati Alberto Predieri per la Regione Emilia-Romagna
ed Emilio Sivieri per Saccani Anna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 3 maggio 1975, Saccani Anna in Lenzi
impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione,
adottato dal Comune di Poviglio con atto consiliare del 20 febbraio
1970, limitatamente alla classificazione a verde pubblico ed a
parcheggio di un'area di sua proprietà.
La ricorrente lamentava che il vincolo di inedificabilità era
stato disposto con programma di fabbricazione anziché con piano
regolatore; che, per esso, non era stato disposto alcun indennizzo, né
era previsto alcun termine di efficacia; che l'atto impugnato era
viziato da eccesso di potere.
Costituitisi la Regione e il Comune di Poviglio, il Tribunale, con
ordinanza del 10 giugno 1976, sospendeva la pronunzia e sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 8 marzo 1976 n. 10, nella parte in cui
esso, attribuendo ai programmi di fabbricazione la possibilità di
disporre vincoli urbanistici, ometteva di prevedere un'idonea
pubblicità la facoltà di presentare osservazioni e l'obbligo del loro
esame, nonché nella parte in cui esso attribuiva efficacia ai vincoli
suddetti con effetto retroattivo.
Il Tribunale premette, nella sua ordinanza, di considerare
legittima, alla stregua dell'ordinamento regionale, l'imposizione di
vincoli di inedificabilità per mezzo del programma di fabbricazione,
oltre che per mezzo del piano regolatore. Legittimo è, pertanto, che
il terzo comma dell'art. 51. reg. n. 10 del 1976 assegni ai vincoli
previsti nei programmi di fabbricazione la stessa efficacia temporale
prevista nelle leggi statali, in conformità dei principi espressi
nella sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 1968 n. 55.
Il Tribunale, peraltro, dubita della legittimità costituzionale
del citato art. 5, a causa della mancata previsione della facoltà dei
privati - prevista, nell'ordinamento statale, dall'art. 9 della legge
17 agosto 1942 n. 1150 per i piani regolatori e dall'art. 6 della legge
18 aprile 1962 n. 167 per i piani delle zone da destinare alla
costruzione di alloggi di tipo economico e popolare - di proporre
osservazioni durante il procedimento di redazione del programma di
fabbricazione, sia nel proprio interesse sia, a titolo di
collaborazione, nell'interesse pubblico. Di qui il contrasto con gli
artt. 117 Cost. e 59 Stat. reg., quest'ultimo prescrivente il
contraddittorio nella formazione dei provvedimenti amministrativi.
Altro profilo di incostituzionalità è ravvisato dal Tribunale
nella statuizione, contenuta nel secondo comma del citato art. 5,
secondo cui i vincoli urbanistici sono efficaci, anche se disposti in
programmi di fabbricazione e loro varianti, approvati precedentemente
all'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 10 del 1976.
Infatti, l'irretroattività della legge corrisponde ad un principio
costituzionale solo quanto alle leggi penali, ma corrisponde altresì
ad un principio fondamentale della legislazione ordinaria statale,
vincolante per il legislatore regionale.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 169 del 22 giugno 1977.
La parte privata si è costituita, chiedendo dichiararsi
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata e rifacendosi
sostanzialmente alle argomentazioni contenute nell'ordinanza del
Tribunale.
E intervenuta la Regione Emilia-Romagna, sostenendo l'infondatezza
delle questioni.
Infatti, l'insufficiente tutela del contraddittorio nella
formazione degli strumenti urbanistici deve essere imputata non già
alla legislazione dell'Emilia - Romagna, bensì alla legislazione
statale, che non esprime alcuna norma in favore di quella tutela,
mentre è da escludere il carattere retroattivo della norma denunciata,
che ha soltanto efficacia dichiarativa e di sanatoria.
2. - La Regione ha depositato, in data 11 febbraio 1982, una
memoria secondo cui il principio del giusto procedimento" né può
ritenersi costituzionalizzato né risulta dalla legislazione
urbanistica statale, come già deciso da questa Corte con la sent. n.
23 del 1978.
La detta omissione di previsione non contrasta neppure con l'art.
59 dello Statuto regionale, che non impone al legislatore regionale di
modificare subito tutti i procedimenti amministrativi già previsti, ma
impone, tutt'al più, di garantire il contraddittorio nella previsione
di nuovi procedimenti: nel caso di specie, l'art. 5 l. reg. n. 10 del
1976 non ha innovato alcunché nella materia procedimentale, ma ha
soltanto confermato l'assetto conferito ai programmi di fabbricazione
dal legislatore statale, essendosi limitato a dichiarare
(legittimamente, secondo la citata sentenza della Corte n. 23 del 1978)
il potere dei comuni di imporre vincoli urbanistici attraverso i detti
programmi.
Quanto alla pretesa retroattività della norma denunciata, la
Regione osserva che la questione si presenta irrilevante nel giudizio a
quo giacché, come risulta dalla più volte citata sentenza n. 23 del
1978, già alla stregua della legislazione statale erano legittimi i
programmi di fabbricazione impositivi di vincoli urbanistici. Su questa
situazione non influirebbe l'eventuale dichiarazione di
incostituzionalità della norma regionale denunciata, d'onde
l'irrilevanza della questione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna dubita della legittimità della legge
regionale 8 marzo 1976 n. 10, art. 5, che consente nei programmi di
fabbricazione la previsione dei vincoli urbanistici a contenuto
espropriativo (primo comma), e dispone altresì che sono validi gli
strumenti urbanistici suddetti approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge (secondo comma).
Il giudice a quo ha dedotto che la norma in esame, nel suo secondo
comma (applicabile alla fattispecie, nella quale si tratta di programma
di fabbricazione approvato anteriormente all'entrata in vigore della
legge), sarebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, della
Costituzione perché violerebbe un principio fondamentale della
legislazione statale e cioè quello della irretroattività della legge,
sancito dall'art. 11 delle Preleggi; si aggiunge inoltre che non
mancano dubbi anche sul primo comma, per inosservanza del principio del
c.d. "giusto procedimento".
2. - La Regione Emilia-Romagna ha eccepito che la proposta
questione non sarebbe rilevante perché, anche se venisse pronunciata
l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nessuna
conseguenza concreta si verificherebbe rispetto al giudizio a quo,
giacché si dovrebbe applicare la legislazione statale, la quale sul
punto dispone analogamente alla normativa regionale.
L'eccezione non può essere condivisa.
Infatti, per stabilire la rilevanza di una questione di
costituzionalità, occorre fare esclusivo riferimento alla legge
denunciata e accertare se essa debba trovare applicazione nel giudizio
a quo. A tal fine nulla importa se, come si deduce nella specie dalla
difesa della Regione, in caso di pronuncia di illegittimità
costituzionale della norma impugnata, sia applicabile altra norma di
identico contenuto: infatti, il giudice a quo deve in tal caso fare
capo ad una fonte normativa diversa da quella che avrebbe dovuto
applicare se non vi fosse stata la pronuncia di illegittimità e ciò
è sufficiente per considerare rilevante la sollevata questione di
costituzionalità. Il che, non solo vale sul piano concettuale, ma può
non essere privo, nella multiforme varietà dei casi, anche di rilievo
concreto, dovendo il giudice tenere conto di tutte le vicende relative
alla legge effettivamente applicata (come modificazioni, abrogazioni,
ecc.); vicende le quali ben possono non corrispondere a quelle della
legge dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - Passando al merito, osserva la Corte che, per il suo carattere
assorbente, va esaminata preliminarmente la denunzia relativa al
secondo comma della disposizione impugnata, ritenuta dal giudice a quo
in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto
violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale
relativa alla irretroattività delle norme giuridiche (art. 11 delle
Disposizioni sulla legge in generale).
Nessun dubbio può esservi sul fatto che la norma denunciata,
disponendo che sono validi anche i vincoli urbanistici previsti in
programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge, prenda in considerazione e disciplini situazioni
giuridiche verificatesi anteriormente alla data suddetta.
Ciò riconosce la stessa difesa della Regione, la quale tuttavia
sostiene che non possa parlarsi di retroattività in senso tecnico
perché la norma ripete una regola della legislazione statale e risulta
quindi inutile: infatti, anche se essa non vi fosse, sarebbero pur
sempre validi - in base a tale ultima legislazione - i vincoli
urbanistici contenuti in programmi di fabbricazione approvati
anteriormente all'entrata in vigore della legge in esame.
Del problema questa Corte si è occupata in un caso del tutto
analogo a quello in questione e cioè a proposito del l'art. 48 della
legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51, ritenendo che la
disposizione fosse costituzionalmente illegittima (cfr. sent. n. 23 del
1978), e tale indirizzo merita di essere confermato e seguito.
Osservò allora la Corte che una norma dal contenuto di quella
considerata non ha valore puramente ricognitivo perché, quanto meno,
"ha voluto fissare con riguardo ai rapporti pendenti nel momento
dell'entrata in vigore della legge regionale, l'interpretazione delle
leggi statali vigenti..." e ciò all'intuitivo "scopo di impedire...
l'eventuale annullamento dei programmi che avessero configurato vincoli
considerati illegittimi dalla prevalente giurisprudenza
amministrativa". La Corte aggiunse che l'art. 117, primo comma, Cost.
risultava altresì violato anche sotto diverso profilo, in quanto una
norma siffatta "si propone di risolvere autenticamente questioni
interessanti la disciplina di principio della materia urbanistica come
quelle relative alla funzione e ai contenuti del programma di
fabbricazione".
Questi rilievi valgono anche per l'ipotesi qui considerata, del
tutto analoga, ripetesi, a quella in precedenza considerata dalla
Corte.
Ciò posto, non è il caso di soffermarsi sui profili di
costituzionalità relativi al primo comma della disposizione impugnata,
giacché tale indagine è assorbita dalla pronuncia di illegittimità
costituzionale del secondo comma della disposizione medesima, con la
conseguenza che, comunque, viene meno la norma da cui i vincoli
urbanistici, oggetto del giudizio a quo, ripetevano la loro validità,
trattandosi di programma di fabbricazione approvato anteriormente
all'entrata in vigore della legge suddetta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo
comma, legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1976 n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte