Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 9d.l. 688/1982
  • art. 2d.l. 688/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c.,

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 dal

Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Nardozza Savino

ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Nardozza

Savino ed altri, imputati di reati edilizi accertati il 13 maggio 1982,

il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 (R.O. n.

503/1984), dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado,

pronunciata il 7 giugno 1983, aveva dichiarato non doversi procedere

per essersi estinto il reato per oblazione, ammessa dall'art. 9 del

d.l. 30 settembre 1982, n. 688, non convertito, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p., che dichiara

applicabili nei procedimenti penali non ancora definiti le norme penali

più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, in

riferimento all'art. 77, u.c., Cost., secondo il quale i decreti, se

non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio.

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di

Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la

sentenza n. 51 del 1985.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di

Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la

sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte