Sentenza n. 91/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 469 del codice
di procedura penale promossi con n. 3 ordinanze emesse il 16 maggio
1991 dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Lugo, iscritte ai
nn. 520, 521 e 522 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze di identico contenuto pronunciate il 16
maggio 1991, il Pretore di Ravenna, Sezione distaccata di Lugo, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 469 del codice di procedura
penale "nella parte in cui non prevede che il giudice conosca ed
utilizzi tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento
(rectius: del pubblico ministero e del dibattimento) al fine di
dichiarare l'estinzione del reato ovvero per negare effetto ad una
causa di estinzione e disporre che si proceda al dibattimento".
Dopo aver premesso, in fatto, che nei procedimenti a quibus è
intervenuta remissione di querela e che le parti, sentite in camera
di consiglio a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale,
non si sono opposte alla immediata declaratoria di estinzione del
reato, il rimettente osserva che la norma denunciata non consente al
giudice, nell'esercizio dei suoi poteri decisori, di conoscere e
utilizzare gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero o
utilizzare tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento
(fra i quali, in particolare, la querela che, a norma dell'art. 511
del codice di rito, può essere utilizzata solo per accertare la
sussistenza della condizione di procedibilità).
La norma, dunque, nell'impedire qualsiasi accertamento sul reato
contestato dal pubblico ministero, violerebbe, secondo il rimettente,
l'art. 101 della Costituzione, in quanto viene "intaccata l'essenza
stessa della funzione giurisdizionale che per principio
costituzionale è soggetta soltanto alla legge" e contrasterebbe con
l'art. 112 della stessa Carta, in quanto si "sottrae al giudice il
giudizio sull'esercizio dell'azione penale" e si "attribuisce al P.M.
la facoltà di disporre in modo insindacabile l'oggetto della
decisione". Osserva il giudice a quo che "non si può escludere (come
nel caso di specie) che il reato contestato dal P.M. e per il quale
occorre applicare una causa di estinzione sia in realtà diverso da
quello commesso dall'imputato; ed è pure possibile che tale
difformità si possa evincere già dagli atti acquisiti nel fascicolo
del P.M. o del dibattimento": ma al giudice è inibito pronunciare la
relativa declaratoria proprio perché non gli è consentito di
conoscere e utilizzare quegli atti. La norma denunciata, poi, viola,
secondo il rimettente, anche il principio di ragionevolezza: infatti,
rilevano le ordinanze, se la stessa causa di estinzione del reato
fosse intervenuta prima della emissione del decreto di citazione, il
pubblico ministero avrebbe dovuto richiedere al giudice per le
indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione, ed il
giudice avrebbe potuto utilizzare tutti gli atti trasmessi per
verificare la legittimità della richiesta "e quindi anche per
dichiarare che la causa di estinzione non è operativa perché il
fatto è diverso da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la
sua qualificazione giuridica". Neppure è possibile sostenere,
osserva il giudice a quo, che già l'attuale disciplina consente al
giudice del predibattimento di "dissentire dai termini storici e
giuridici in cui è formulata l'accusa e di procedere al
dibattimento", giacché una simile verifica è in concreto ostacolata
proprio dal fatto che il giudice non conosce il materiale raccolto
dal pubblico ministero e non può utilizzare nemmeno tutti gli atti
(come la querela) già inseriti nel fascicolo del dibattimento.
2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata irrilevante e
comunque non fondata. La questione, secondo l'Avvocatura, sarebbe
irrilevante in quanto il giudice a quo non ha fornito alcuna
motivazione in ordine alla presunta sussistenza di un reato diverso
da quello contestato. Nel merito, la difesa dello Stato contesta che
la norma impugnata violi l'art. 101 della Costituzione, in quanto è
pur sempre la legge che determina i poteri giurisdizionali, mentre
non vi è alcun arbitrio del pubblico ministero in quanto l'eventuale
esistenza di un reato diverso da quello dichiarato estinto impone
l'esercizio della azione penale. Neppure violato sarebbe l'art. 112
della Costituzione, giacché la norma impugnata non affida al
pubblico ministero la disponibilità dell'oggetto della decisione, ma
si limita a prevedere l'emanazione di una sentenza allo stato degli
atti. Non sussisterebbe, infine, la lamentata irragionevolezza
perché la diversità delle situazioni si spiega in considerazione
della progressione per fasi del procedimento. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze di rimessione, pronunciate dallo stesso
giudice, sottopongono all'esame della Corte l'identica questione
fondata sui medesimi motivi: i relativi giudizi, pertanto, vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato per
avere il giudice a quo omesso di motivare la rilevanza della
questione sotto il profilo della presunta sussistenza di un reato
diverso da quello contestato. Nei termini in cui risulta proposta,
infatti, la questione può ritenersi, per così dire,
autodimostrativa della propria rilevanza, posto che il rimettente,
nel porre in risalto la circostanza che la norma impugnata non
consente al giudice del predibattimento di "conoscere ed utilizzare
gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero", trae da ciò
argomento per dedurre che il medesimo giudice è posto, sempre e
comunque, nella impossibilità di verificare "se il fatto commesso
dall'imputato non sia diverso ovvero non sia da qualificare
diversamente da come contestato". In una simile prospettiva, dunque,
è proprio sulla impossibilità di motivare "in ordine alla presunta
sussistenza di un reato diverso da quello contestato" che si radica
il merito della questione, assorbendo, quindi, quel profilo di
rilevanza che l'Avvocatura assume a fondamento della propria
eccezione.
3. - Nel merito il giudice a quo prospetta le censure invocando
tre distinti parametri di costituzionalità, anche se la questione
ruota essenzialmente attorno ad un unico aspetto della normativa
impugnata, rappresentato dalla asserita carenza di atti sulla cui
base poter operare una adeguata verifica circa la corrispondenza del
fatto alla ipotesi contestata, al fine di emettere la sentenza di non
doversi procedere o disporre la celebrazione del dibattimento.
Poiché, afferma il rimettente, nel particolare stadio del
processo in cui si iscrive la norma impugnata non è consentito al
giudice conoscere ed utilizzare gli atti raccolti nel fascicolo del
pubblico ministero e neppure utilizzare tutti gli atti - come la
querela - che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ne
deriva che il giudice è "vincolato all'ipotesi accusatoria
sostenuta" dal pubblico ministero, con conseguente "restrizione dei
poteri del giudice di conoscere e decidere sul fatto", tale da porre
la norma in contrasto con "l'essenza stessa della funzione
giurisdizionale che per principio costituzionale è soggetta soltanto
alla legge (art. 101 Cost.)".
La questione attinge il nucleo essenziale che qualifica l'impianto
del nuovo sistema processuale, giacché, per certi aspetti, viene
posto in discussione proprio lo iato, tipico della opzione
accusatoria, che separa la fase delle indagini da quella del
giudizio: uno iato che il legislatore delegante prima, e quello
delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto da distinguere lo
stesso "patrimonio delle conoscenze" che caratterizza l'intervento
giurisdizionale a seconda del differente stadio in cui si articola il
progredire della vicenda processuale.
Afferma il giudice a quo che il principio della cosiddetta
indipendenza funzionale del giudice è vulnerato dalla norma
impugnata, in quanto sull'organo della giurisdizione graverebbe un
"vincolo", rappresentato dalla sostanziale incontrollabilità della
ipotesi accusatoria nel caso in cui, sul fatto dedotto nella
imputazione, venga a proiettarsi,
in limine, una causa di estinzione del reato. Vincolo che, sostiene
il rimettente, deriverebbe proprio da quel difetto di "conoscenze"
che scaturisce dal rigoroso meccanismo di selezione degli atti che
segnala il passaggio da una fase all'altra al momento della
translatio iudicii. L'assunto, quindi, ove corretto, porterebbe alla
conseguenza di ritenere come scelta costituzionalmente imposta quella
di consentire al giudice, in ogni situazione in cui ciò possa
apparire opportuno ai fini di una migliore comprensione dei fatti di
causa, di "conoscere", e quindi utilizzare, gli atti raccolti nel
corso delle indagini, con l'ovvio epilogo di un ritorno all'impianto
"misto" che il legislatore ha, invece, inteso ripudiare.
Ma è proprio il paradosso delle conseguenze a svelare
l'erroneità delle premesse da cui muove il giudice rimettente.
Questi, infatti, mostra di ritenere insito nell'invocato parametro
costituzionale, l'obbligo di assegnare al giudice il potere di
utilizzare tutti gli atti comunque raccolti nel corso del
procedimento, obliterando, per questa via, due aspetti essenziali ai
fini di un corretto inquadramento del principio che vuole il giudice
soggetto soltanto alla legge. Da un lato, infatti, la tipologia degli
interventi giurisdizionali viene per sua natura a modellarsi in
funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna domanda che quegli
interventi mira ad evocare; dall'altro, la pronuncia deve
necessariamente saldarsi con la specificità della sede processuale
in cui la stessa si iscrive, così da assegnare al giudice una sfera
di attribuzioni coerente rispetto al "momento" in cui il relativo
munus deve essere esercitato. Ove, invece, si svilisse il principio
della domanda, specie in un sistema di tipo accusatorio, o si
omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale
della giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un
giudice che, lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe
esso stesso in larga misura fonte dei propri poteri. L'esame della
questione, quindi, andrà condotto alla stregua degli aspetti innanzi
evidenziati, per verificare se la norma impugnata effettivamente
"imponga" al giudice una determinata pronuncia su una corrispondente
domanda, e se, quella pronuncia, coerentemente si inquadri nella
particolare fase in cui si trova il processo.
Quanto al primo dei segnalati aspetti, è agevole rilevare come il
decreto di citazione a giudizio che il pubblico ministero emette nel
procedimento davanti al pretore, integri, al tempo stesso, l'atto di
esercizio dell'azione penale e la "domanda" che la parte pubblica
rivolge al giudice: una domanda, appunto, volta a promuovere il
giudizio in ordine ad un "fatto" che trova enunciazione e
qualificazione in quel decreto. Ma se il provvedimento di citazione
affida al giudice il compito di soddisfare la domanda di giudizio che
gli è stata rivolta, qualsiasi "verifica" del fatto e della sua
qualificazione, attingendo il merito della causa, non può che
profilarsi nello stadio terminativo della attività dibattimentale.
In altri termini, poiché la citazione è, in sé considerata, una
domanda in rito, e poiché il fatto ed il corrispondente nomen iuris
trovano formulazione al precipuo scopo di promuovere il
contraddittorio su di un tema predeterminato, se ne deve desumere
che, nella fase degli atti introduttivi, il fatto deve essere
riguardato dal giudice alla stregua di un mero enunciato dichiarativo
che traccia i confini della successiva attività processuale. Ci si
avvede, allora, che, ove quell'enunciato rinvenga in limine una causa
estintiva che rende superflua la celebrazione del dibattimento, è la
stessa domanda di giudizio a non avere più una effettiva ragion
d'essere. Al giudice, quindi, ben può essere inibita la conoscenza
degli elementi sulla cui base l'imputazione è stata elevata, proprio
perché è l'imputazione in quanto tale a dover essere valutata dal
giudice al limitato fine di verificare se la domanda formulata dal
pubblico ministero debba essere o meno ulteriormente coltivata.
D'altra parte, il contraddittorio che precede la pronuncia della
sentenza anticipata di proscioglimento mira proprio a dissipare
qualsiasi controversia sul fatto e sulla sua qualificazione agli
effetti della causa estintiva, sicché neppure potrebbe ritenersi
violato il principio sancito dall'art. 101, secondo comma, della
Costituzione ove si ritenesse che la mancata opposizione delle parti
assegni al fatto dedotto nella imputazione le caratteristiche del
fatto non controverso e, dunque, provato, esimendo il giudice da uno
specifico "controllo" sul punto.
Se, però, la cognizione del giudice è funzionalmente diversa a
seconda degli stadi in cui si articola la fase del giudizio,
risultando, quindi, graduata in rapporto al tipo di accertamento che
deve essere compiuto, neppure può dirsi, come afferma il rimettente,
che il giudice sia privato di qualsiasi potere conoscitivo allorché
viene chiamato a dichiarare l'estinzione del reato nel corso degli
atti preliminari al dibattimento. Un primo aspetto, infatti, sul
quale si proietta tale potere, verte proprio sulla enunciazione del
fatto e delle norme di legge che si assumono violate, giacché, ove
per carenza o ambiguità degli elementi descrittivi, ovvero
contraddittorietà tra questi e la relativa qualificazione, il
giudice ritenga necessario "accertare" l'estinzione del reato, non
v'è dubbio che l'unica sede conferente sia proprio quella
dibattimentale. Sotto altro profilo, non deve essere neppure
sottaciuta l'importanza che riveste la audizione delle parti ai fini
della declaratoria di estinzione del reato: è quella, infatti, la
sede ove il contributo dialettico, a meno che non lo si voglia
appiattire al rango di mera fictio, offre la concreta "misura" delle
rispettive prospettazioni, fornendo al giudice quel patrimonio di
conoscenze che ben può porlo in condizione di operare, ratione
cognita, le scelte previste dalla norma. Ma un ulteriore elemento che
definitivamente svela l'infondatezza della questione, va colto
nell'errore in cui cade il rimettente allorché sostiene di non poter
utilizzare, agli effetti di quanto previsto dall'art. 469 del codice
di procedura penale, "tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il
dibattimento", citando, a mo' d'esempio, la querela "che a norma
dell'art. 511 può servire all'unico scopo di accertare la
sussistenza della condizione di procedibilità". È ben vero,
infatti, che la querela è assoggettata a precisi limiti di
utilizzazione processuale; ma tali limiti, e non a caso, sono
previsti dall'art. 511 del codice di rito con specifico ed esclusivo
riferimento all'istituto delle letture, vale a dire a quel peculiare
veicolo di utilizzazione che si colloca al termine della istruttoria
dibattimentale e che assegna a determinati atti la qualità di
"prove" suscettibili di essere valutate nella sentenza che definisce
il giudizio. Ma ciò non esclude, ed anzi dimostra, che la querela,
fondandosi sulla enunciazione di un fatto previsto dalla legge come
reato, costituisca pur sempre un atto dichiarativo del quale il
giudice può tener conto a fini diversi da quelli di cui innanzi si
è detto. Se, pertanto, la querela prospetta elementi o circostanze
di fatto che rendono sotto qualsiasi profilo dubbia l'estinzione del
reato, al giudice è certamente consentito "conoscere" e "utilizzare"
quegli elementi, al fine di stabilire se sia necessario procedere al
dibattimento per accertare l'effettiva esistenza della causa
estintiva.
4. - Le considerazioni che precedono assorbono anche gli ulteriori
profili di incostituzionalità che il rimettente denuncia. Non coglie
infatti nel segno l'assunto secondo il quale la norma impugnata
violerebbe l'art. 112 della Costituzione, sul presupposto che nella
specie sarebbe sottratto al giudice "il giudizio sull'esercizio della
azione penale" e attribuita al pubblico ministero la "facoltà di
disporre in modo insindacabile l'oggetto della decisione". La
funzione che il giudice è chiamato a svolgere nella specifica sede
che qui interessa, non ha, infatti, a che vedere con un preteso
controllo sulla azione, posto che questa è stata già esercitata con
la emissione del decreto di citazione che, per quanto detto più
sopra, rappresenta l'atto con il quale il pubblico ministero evoca
l'intervento del giudice "domandando" la celebrazione del
dibattimento: sicché, se è vero che il giudizio postula l'esercizio
dell'azione, non può certo dirsi che sia, esso stesso, un giudizio
"sulla" azione. Quanto alla pretesa "disponibilità" della decisione
da parte del pubblico ministero, il rilievo potrebbe ritenersi
fondato solo nell'ipotesi in cui al giudice non fosse consentita
altra via che quella di "acquietarsi" di fronte alle scelte della
parte pubblica; ma una simile evenienza, si è già detto, deve
ritenersi esclusa dal ben diverso scenario che la norma impugnata
consente di tracciare.
L'ultimo aspetto affrontato dal giudice a quo fa leva sulla
irragionevolezza che starebbe al fondo del diverso regime prefigurato
dal codice a seconda che la causa estintiva intervenga prima o dopo
l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Nel primo caso,
infatti, il pubblico ministero è tenuto a formulare richiesta di
archiviazione e, in quella sede, il giudice per le indagini
preliminari può utilizzare tutti gli atti per "verificare la
legittimità dell'inazione del P.M. e quindi anche per dichiarare che
la causa di estinzione non è operativa perché il fatto è diverso
da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la sua qualificazione
giuridica, disponendo in tal caso che il P.M. proceda a formulare
l'imputazione". Nella seconda ipotesi, invece, al giudice del
predibattimento è sottratta la conoscenza di "tutto il materiale di
indagine contenuto nel fascicolo del P.M. già ostensibile al
G.I.P.". L'assunto non si rivela accoglibile perché pone a raffronto
situazioni fra loro non comparabili. Altro è, infatti, il tipo di
"controllo" e la corrispondente funzione che il giudice per le
indagini preliminari è chiamato a svolgere per decidere sulla
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; altro
sono le attribuzioni del giudice del dibattimento a seguito della
relativa "investitura" che promana dal decreto di citazione. Nell'un
caso è l'inazione del pubblico ministero a devolvere al giudice il
compito di verificarne la legittimità, mediante un accertamento ex
actis che deve necessariamente riguardare tutta l'attività svolta
nel corso della fase; nella seconda ipotesi, invece, la pronuncia del
giudice non verte, come si è già evidenziato, sulla azione, e
quindi sugli elementi in base ai quali la stessa è stata esercitata,
ma sulla possibilità o meno di dichiarare in limine estinto il
reato. Competenze funzionali, dunque, troppo diverse per rendere
ammissibile un confronto e desumerne pretese censure di
irragionevolezza fondate unicamente sul differente regime che le
disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 469 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della
Costituzione, dal Pretore di Ravenna, Sezione distaccata di Lugo, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte