Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo

comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991

n. 413), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dalla

Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Ufficio

Imposte Dirette di Roma contro Ranchi Germana, iscritta al n. 558 del

registro delle ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che la commissione tributaria centrale ha sollevato, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della legge delega al Governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413) nella

parte in cui, con norma di interpretazione autentica, prevede la

inapplicabilità nel procedimento tributario, del termine di

decadenza dalle impugnazioni stabilito dall'art. 327 del codice di

procedura civile;

che a parere del giudice a quo, l'introduzione della regola

della inapplicabilità nel processo tributario del predetto termine,

in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, dallo

stesso condiviso, comporta la violazione dell'art. 76 della

Costituzione dal momento che la delega della funzione legislativa fu

concessa al Governo al solo fine di disporre (per il futuro) la

revisione e la organizzazione del contenzioso tributario e non,

quindi, per emanare norme retroattive di interpretazione autentica;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o comunque, per l'infondatezza

della questione;

Considerato che l'art. 15, 1- bis, del decreto-legge 29 aprile

1994 n. 260 convertito in legge 27 giugno 1994, n. 413 ha

ulteriormente differito al 1° ottobre 1995 la data unica di

insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e

regionali prevista dall'art. 42, primo comma, del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 545;

che, in conseguenza, tutte le disposizioni sul nuovo processo

tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

hanno efficacia dalla suddetta data, così come, analogamente, già

disposto dall'art. 69, primo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427 che aveva

differito al 1° ottobre 1994 la data unica di insediamento delle

predette commissioni;

che pertanto si profila una inammissibilità della questione per

difetto di rilevanza, non dovendo il giudice a quo al momento fare

applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si

dubita (ordinanze nn. 230 del 1994 e 502 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo

inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte