Corte costituzionale

Ordinanza n. 911/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto

comma, ultima parte della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) come modificato all'art. 21

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 promossi con ordinanze emesse il

30 aprile, il 7 e 21 maggio, il 19 marzo, l'11 giugno, il 2 aprile

1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma, il 27 maggio (n. 2

ordinanze) dal magistrato di sorveglianza di Brescia, il 1° luglio

1987 dal magistrato di sorveglianza di Perugia, iscritte

rispettivamente ai nn. 344, 345, 346, 347, 607, 608, 703, 704, 734

del registro ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 34, 46, 49 e 52 dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Roma, con 6

ordinanze emesse il 19 marzo (Reg. Ord. n. 347/87), il 2 aprile (Reg.

Ord. n. 608/87), il 30 aprile (Reg. Ord. n. 344/87), il 7 maggio

(Reg. Ord. n. 345/87), il 21 maggio (Reg. Ord. n. 346/87) e l'11

giugno 1987 (Reg. Ord. n. 607/87), il magistrato di sorveglianza di

Brescia, con 2 ordinanze emesse il 27 maggio 1987 (Reg. Ord. nn. 703

e 704/87) ed il magistrato di sorveglianza di Perugia, con ordinanza

emessa il 1° luglio 1987 (Reg. Ord. n. 734/87), hanno sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima parte, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n.

663, nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca

della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per

tendenza ove non risulti pendente una misura di sicurezza;

che nei giudizi, ad eccezione di quello promosso con ordinanza

607/87, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi

possono essere riuniti;

che identica questione è stata dichiarata non fondata con la

sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 14 aprile 1988, la

quale ha ritenuto che la disposizione impugnata, contrariamente a

quanto assumono i giudici a quibus, debba essere interpretata nel

senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o

per tendenza può essere revocata indipendentemente dalla circostanza

che sia pendente una misura di sicurezza;

che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma,

ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come

modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai magistrati di

sorveglianza di Roma, Brescia e Perugia con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:911 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte