Corte costituzionale

Ordinanza n. 913/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo

comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo

unico delle leggi sulle imposte dirette") e dell'art. 12, lett. e,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 2 giugno 1983 dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Genova sul ricorso proposto da Gemme Giovanni contro

il Primo ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n. 210 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica

n. 18/I° dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 2 giugno 1983 (R.O. n. 210 del 1988) la

Commissione tributaria di primo grado di Genova - nel corso di un

giudizio avente ad oggetto la restituzione di quanto versato

dall'E.N.P.A.S. a titolo d'imposta complementare, sull'indennità di

buonuscita corrisposta ad un dipendente statale - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, ultimo comma,

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 12, lett. e), del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

che la questione è stata sollevata in riferimento all'art. 3

Cost., sotto il profilo che tali norme assoggetterebbero

ingiustificatamente le indennità di fine rapporto erogate

dall'E.N.P.A.S. ad una tassazione meno favorevole di quella prevista

per i capitali percepiti in relazione a contratti di assicurazione

sulla vita (ai sensi dell'art. 15 della l. 15 aprile 1977, n. 114);

Considerato, per quanto riguarda l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, che tale norma regola la tassazione delle

indennità di fine rapporto ai fini dell'I.R.P.E.F., mentre il

giudizio a quo aveva ad oggetto la restituzione di somme versate a

titolo d'imposta complementare, cosicché la questione, sotto tale

aspetto, si palesa irrilevante;

che, per quanto attiene all'art. 140, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645 la questione, sotto il profilo sollevato, è stata già

dichiarata non fondata con sentenza 19 novembre 1987, n. 400 con la

quale detto articolo, sotto altro aspetto, è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che

dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta anche una

somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita

corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a

riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico

dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale

obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche"), sollevata con ordinanza 2 giugno

1983 (R.O. n. 210 del 1988) della Commissione tributaria di I grado

di Genova in riferimento all'art. 3 Cost.;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio

1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte

dirette"), sollevata con l'ordinanza anzi detta, in riferimento

all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:913 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte