Corte costituzionale

Ordinanza n. 916/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo e

secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito"), promosso con ordinanza

emessa il 28 marzo 1987 dal Pretore di Saronno nel procedimento

civile vertente tra Ravanelli Mario ed altra e l'Ufficio distrettuale

delle imposte dirette di Saronno ed altro, iscritta al n. 854 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stata

richiesta la sospensione della procedura esecutiva relativa alla

riscossione di imposte sui redditi, il Pretore di Saronno, con

ordinanza emessa in data 28 marzo 1987, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 54, primo e secondo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito"), per il dubbio che detta norma violi

l'art. 24 della Costituzione nella parte in cui esclude la

proponibilità dell'opposizione alla esecuzione, precludendo altresì

al Pretore la facoltà di sospendere la procedura esecutiva (ad

eccezione del caso in cui sia stata esperita opposizione di terzo)

allorché detta azione, ex art. 615 del codice di procedura civile,

sia stata comunque proposta in relazione alla impignorabilità dei

beni;

che il giudice a quo argomenta nel senso della mancanza di una

effettiva tutela nei confronti del provvedimento dell'Intendente di

Finanza reso a seguito di ricorso avverso gli atti esecutivi

dell'esattore;

che l'esperibilità dei rimedi propri della giurisdizione

amministrativa, affermata da questa Corte con sentenza n. 67 del

1974, secondo il Pretore, troverebbe pur sempre un limite nella

mancanza di una norma che esplicitamente attribuisca tale competenza

al giudice amministrativo, il quale avrebbe giurisdizione soltanto

per gli interessi legittimi e non per i diritti soggettivi, come

quelli ravvisabili nella specie;

che il giudice a quo ha tuttavia sospeso la procedura esecutiva

rilevando come l'opposta soluzione "equivarrebbe a vanificare

un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale" e ritenendo "che

il diritto alla tutela cautelare (...) debba essere comunque (ed

eccezionalmente) garantito" in attesa della decisione sulla medesima

questione in precedenza sollevata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza;

Considerato che le proposte questioni sono sostanzialmente

coincidenti con quelle già decise da questa Corte con le sentenze n.

87 del 1962, n. 67 del 1974 e n. 63 del 1982;

che le prime due decisioni citate, rese in riferimento alla

normativa vigente anteriormente all'introduzione dell'impugnata

disposizione, hanno sottolineato, rispettivamente, la peculiarità

dell'esecuzione esattoriale ed il preminente interesse alla sollecita

riscossione delle imposte;

che, con la pronuncia da ultimo citata, questa Corte ha escluso

la fondatezza di analoghe questioni osservando come contro gli atti

esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di

sospensione attribuito all'Intendente di Finanza e dalla iscrizione a

ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,

anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni

tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio;

che il giudice rimettente non prospetta profili ulteriori

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, ad eccezione delle

considerazioni attinenti ai rimedi esperibili avverso il

provvedimento dell'Intendente di Finanza;

che, peraltro, tale problematica non è rilevante nel giudizio

in corso dinanzi al giudice a quo, direttamente adito per la

sospensione della procedura esecutiva, misura cautelare, oltretutto,

concessa contestualmente all'ordinanza di rimessione;

che, in conclusione, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 54, commi primo e secondo, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte

dirette"), sollevata, in relazione all'art. 24 della Costituzione,

dal Pretore di Saronno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:916 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte