Corte costituzionale

Ordinanza n. 919/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e

secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con

ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dal Tribunale di Bergamo

sull'istanza proposta dalla s.p.a. Euroimmobiliare ed altro contro

FRIGENI Giancarlo Romano ed altro, iscritta al n. 830 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in conseguenza del fallimento della società in nome

collettivo Edilbonatese, dichiarato dal Tribunale di Bergamo con

sentenza in data 3 luglio 1986, il curatore e un creditore della

società fallita hanno chiesto l'estensione del fallimento a due soci

illimitatamente responsabili, i quali avevano trasferito ad altri le

loro quote con atto in data 25 ottobre 1985 quando era già insorta

l'insolvenza della società;

che la Corte d'appello di Brescia, accogliendo il reclamo contro

la reiezione della domanda da parte del Tribunale di Bergamo, con

decreto del 20 maggio 1987 ha rimesso gli atti a quest'ultimo "per la

dichiarazione di fallimento di Frigeni Romano e Frigeni Claudio in

qualità di soci illimitatamente responsabili della fallita società

Edilbonatese";

che in questa sede, con ordinanza del 28 settembre 1987, il

Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 147, primo e secondo comma,

della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), interpretato

dalla Corte d'appello, in conformità della giurisprudenza

consolidata della Cassazione, nel senso che il fallimento dell'ex

socio illimitatamente responsabile può essere dichiarato anche dopo

il decorso di un anno dalla data di cessazione del rapporto di

partecipazione sociale, a condizione che l'insolvenza della società

riguardi anche obbligazioni contratte prima di tale data;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 147 l. fall.,

così interpretato, prevede una ingiustificata disparità di

trattamento del socio illimitatamente responsabile rispetto

all'imprenditore individuale che per qualunque causa ha cessato

l'esercizio dell'impresa, il quale può essere dichiarato fallito

solo entro un anno dalla cessazione dell'impresa;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione

di parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha

eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'incidente di

costituzionalità, non avendo il Tribunale "più giurisdizione sulla

questione definitivamente decisa dalla Corte di appello", e comunque

non essendo essa "rilevante ai fini dell'ulteriore attività

demandata al giudice a quo";

che nel merito la questione, a giudizio dell'Avvocatura, è

manifestamente infondata sia perché le due situazioni messe a

confronto dal giudice remittente sono del tutto diverse, sia perché

"non è stato dimostrato, né può esserlo, che l'art. 10 l. fall.

enunci una regola idonea a operare da tertium comparationis in vista

di una pronuncia additiva, quale è quella ipotizzata dall'ordinanza

di rimessione".

Considerato che nella fase del processo per la dichiarazione di

fallimento successiva al provvedimento della Corte d'appello previsto

dall'art. 22, ultimo comma, l. fall., il tribunale non ha più

giurisdizione in ordine al contenuto della norma applicata dal

giudice superiore, ma può sempre impugnarne la validità sollevando

questione di legittimità costituzionale, analogamente a quanto

ripetutamente precisato dalla Corte di cassazione con riguardo al

giudizio di rinvio, onde l'eccezione di inammissibilità formulata

dall'Avvocatura non merita accoglimento;

che nella specie è applicabile il primo comma dell'art. 147 l.

fall., mentre con riguardo al secondo comma, che prevede un caso

diverso, la questione sollevata dal giudice a quo è irrilevante;

che nei confronti dell'ex socio, illimitamente responsabile per

le obbligazioni assunte dalla società fallita prima della cessazione

del rapporto di partecipazione sociale, il fallimento previsto

dall'art. 147, primo comma, è pronunciato in via di estensione del

fallimento della società, mentre nel caso dell'art. 10 l. fall.,

concernente l'imprenditore individuale che ha cessato da non più di

un anno l'esercizio dell'impresa, si tratta di una autonoma

dichiarazione di fallimento, per cui le due posizioni risultano non

comparabili in relazione all'art. 3 Cost.;

che la non comparabilità è dimostrata altresì dal rilievo che

non è proponibile un semplice allargamento dell'ambito normativo

dell'art. 10 includendovi anche il socio illimitatamente responsabile

di una società fallita: invero, essendo il fallimento del socio un

effetto automatico del fallimento della società, il limite dell'anno

dalla cessazione della qualità di socio dovrebbe operare in questo

caso con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento

della società, non alla data della pronuncia di fallimento del

socio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 147, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n.

267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d.

16 marzo 1942 n. 267, sollevata dal predetto tribunale con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:919 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte