Sentenza n. 92/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, prima parte,
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con
ordinanza emessa il 18 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Tassinari Ottorino, Tassinari Giuseppe
e Zugni-Tauro Sola contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio del Ministro per le
finanze e di Tassinari Ottorino, Tassinari Giuseppe e Zugni-Tauro Sola;
udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Sergio Micolitti, per i Tassinari e Zugni-Tauro, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il
Ministro delle finanze e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione del 3 maggio 1961 i signori Tassinari
Ottorino e Giuseppe, nonché Zugni-Tauro Sola (che nel 1943 si erano
resi acquirenti della nuda proprietà di tre parti di uno stabile in
Padova, del quale nel 1950 erano divenuti pieni proprietari, in seguito
a rinuncia dell'usufrutto) convenivano avanti al Tribunale di Venezia
l'Amministrazione delle finanze per sentire dichiarare priva di
giuridico fondamento la pretesa da questa fatta valere di commisurare
l'imposta di consolidazione con riferimento al valore dell'immobile al
momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà. Nel corso
del giudizio sollevavano eccezione di incostituzionalità dell'art. 1
del R.D.L. 12 aprile 1943, n. 234, nella considerazione che la
progressività dell'imposta di registro dal medesimo prevista è
divenuta inoperante per effetto della eccezionale svalutazione
monetaria intercorsa, che è venuta a rendere irrisori i valori
assoggettabili alle aliquote minori, e ciò in violazione dell'art. 53
della Costituzione che tale progressività prescrive. Il Tribunale di
Venezia, mentre dichiarava non fondata l'eccezione di
incostituzionalità proposta nei termini ora indicati, ne sollevava
d'ufficio una diversa nei confronti dell'art. 21 della legge di
registro approvata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella
considerazione che detto articolo stabilisce, nel caso di trasferimento
a titolo oneroso della nuda proprietà con successiva riunione ad essa
dell'usufrutto, criteri di determinazione del valore dei beni
trasferiti, ai fini dell'imposta di consolidazione, diversi da quelli
che il precedente art. 20 applica allorché il trasferimento sia stato
effettuato a titolo gratuito, poiché mentre per quest'ultimo la
tassazione, sia del trasferimento e sia della successiva riunione
dell'usufrutto, si ragguaglia al valore che l'immobile aveva al tempo
del passaggio della proprietà, viceversa per il primo l'imposta stessa
si applica sulla differenza fra il prezzo tassato all'atto
dell'alienazione ed il valore della piena proprietà, da determinare al
successivo momento della riunione. Ora allorquando eventi vari, e fra
gli altri quelli della svalutazione monetaria, importino notevoli
mutamenti nel valore del bene trasferito, può venire a verificarsi una
violazione del principio consacrato negli artt. 53 e 3 della
Costituzione, secondo cui a parità di capacità contributiva deve
corrispondere parità di tributo.
Avendo ritenuto la questione così sollevata rilevante per la
risoluzione della controversia ad esso sottoposta, il Tribunale con sua
ordinanza 18 giugno 1962 ha sospeso la pronuncia di merito e disposto
l'invio degli atti alla Corte. L'ordinanza debitamente comunicata e
notificata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre
1962, n. 252.
Nel giudizio avanti alla Corte si sono costituite le parti private
Tassinari e Zugni-Tauro, rappresentate e difese dagli avvocati Giulio
Reggiani, Gastone Nulli e Sergio Micolitti, con deduzioni 10 ottobre
1962, e, con atti 4 agosto 1962, si è costituito il Ministro per le
finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.
I rappresentanti delle parti private, mentre ribadiscono le
considerazioni risultanti dall'ordinanza circa l'incostituzionalità
della differenza di trattamento fra i trasferimenti onerosi e quelli
gratuiti, sostengono poi che la violazione degli artt. 3 e 53 della
Costituzione deve essere dichiarata anche sotto tre altri aspetti. E
cioè, in primo luogo, per la sperequazione di situazione che viene a
verificarsi per l'acquisto di beni aventi lo stesso valore economico,
secondo che esso abbia ad oggetto l'intera, oppure solo la nuda
proprietà, in quanto, a parità di capacità contributiva,
l'acquirente viene ad essere (allorché intervenga il fenomeno della
svalutazione) diversamente gravato nei due casi. In secondo luogo pel
fatto che, commisurandosi l'imposta di consolidazione ai nuovi valori
monetari, si dà luogo all'aumento delle aliquote dell'imposta quali
previste dall'art. 1 del R.D. L. n. 234 del 1943, mentre d'altra
parte, nel procedere alla detrazione della somma pagata per l'imposta
al momento dell'acquisto della nuda proprietà non si provvede al
ragguaglio della medesima ai detti nuovi valori. In terzo luogo,
perché il deprezzamento della moneta ha fatto venire meno, di fatto,
per le prime tre aliquote la progressività disposta dal citato art. 1
del D. n. 234, data la irrisorietà che hanno assunto i valori ad esse
corrispondenti, mentre le rimanenti due aliquote non sono sufficienti
ad assicurare il criterio di progressività imposto dal secondo comma
dell'art. 53. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di
incostituzionalità.
L'Avvocatura generale dello Stato, per dimostrare l'infondatezza
dell'eccezione, mette in rilievo come il sistema della pluralità delle
imposizioni, quale risulta anche dall'art. 23 della Costituzione,
comporta l'autonomia di ciascuna di esse, e pertanto il principio di
proporzionalità rispetto alla capacità contributiva di ogni
contribuente, posto dal primo comma dell'art. 53 della Costituzione,
deve essere fatto valere con riferimento agli indici specifici di
ciascun tributo, e non già sulla base del confronto tra imposte fra
loro diverse. Ciò premesso, l'Avvocatura osserva che la donazione e la
vendita sono istituti distinti sotto l'aspetto giuridico, cosicché la
differenza del trattamento fiscale nei casi di cessione della nuda
proprietà e di successivo consolidamento in essa dell'usufrutto, a
seconda del carattere gratuito o oneroso della cessione stessa, non
può andare incontro a censure di incostituzionalità in confronto
all'art. 53. Non lo può neppure con riferimento all'art. 3, essendo
pacifico che il principio di eguaglianza non solo non esclude ma impone
che a situazioni differenti oggettivamente si faccia corrispondere
diversa disciplina. Si rende pertanto vano ricercare sia la natura da
attribuire all'imposta di consolidazione nel caso di trasferimenti
onerosi, e sia le ragioni suscettibili di giustificare la differenza
del trattamento fiscale rispetto a quelli gratuiti, perché tali
ricerche, se interessano la dottrina finanziaria o la politica
legislativa, rimangono del tutto estranee al presente giudizio.
Conclude chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione
sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Venezia.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti private e del
Presidente del Consiglio hanno ribadito le rispettive tesi
defensionali. Considerato in diritto :
1. - L'esame della Corte deve essere limitato alla questione di
costituzionalità, negli esatti termini in cui è stata formulata
nell'ordinanza di rimessione, e non può quindi rivolgersi alle
eccezioni sollevate dalla difesa delle parti private, riferentisi a
differenti disposizioni di legge.
2. - La incostituzionalità del primo comma dell'art. 21 della
legge del registro è stata prospettata dal Tribunale di Venezia sotto
l'aspetto del contrasto che la differenza del trattamento tributario
disposto pei casi di riunione di usufrutto alla nuda proprietà
acquistata a titolo oneroso rispetto a quello praticato, a tenore del
precedente art. 20, per gli acquisti a titolo gratuito, presenta con
l'art. 53, in quanto nei due tipi di trasferimento vi è identità dei
presupposti sui quali si instaura il rapporto tributario ed in entrambi
si palesa un'eguale capacità contributiva; mentre, d'altra parte, la
rilevata eguaglianza di situazione fra le due fattispecie non può
rimanere influenzata dalla diversità del titolo di acquisto,
risultando questa neutralizzata dalla funzione perequativa che deriva
dall'assoggettamento dei rispettivi atti di acquisto a differenti
aliquote di imposta.
3. - In ordine a questa presentazione della questione l'Avvocatura
dello Stato ha fatto osservare come, se pure fosse vera l'esigenza
della unitarietà di disciplina giuridica nei due casi, non vi sarebbe
nessun elemento per decidere se per il suo conseguimento debba
adottarsi l'uno anziché l'altro dei due criteri disposti dalla legge;
e ciò impedirebbe di valutare se la censura sia stata validamente
rivolta contro l'art. 21 piuttosto che contro l'art. 20. Si deve
tuttavia osservare come, se pure è vero che denunciato è l'art. 21
(ciò che si rendeva necessario, dato che di esso si richiedeva
l'applicazione nel caso sottoposto al giudice di merito), è vero
altresì che la denuncia investe la disuguaglianza della disciplina
giuridica stabilita per rapporti ritenuti eguali fra loro, sicché non
sarebbe necessario per la sua soluzione prendere posizione in ordine
alla preferenza da accordare all'uno o all'altro dei procedimenti di
tassazione previsti dai detti articoli, poiché, ove dalla divergenza
stessa dovesse derivare una ragione di incostituzionalità, spetterebbe
al potere legislativo la scelta del modo attraverso cui giungere alla
sua eliminazione.
4. - La Corte però ritiene che la incostituzionalità denunciata
non sussiste. Può ammettersi che il primo comma dell'art. 53, nel
sancire non già solo il dovere delle prestazioni tributarie, ma
altresì il principio della correlazione di queste con la capacità
contributiva di ciascuno, imponga al legislatore, oltre all'obbligo di
non disporre prestazioni che siano in contrasto con i principi
fondamentali sanciti dalla Costituzione a tutela della persona,
altresì l'obbligo di commisurare il carico tributario in modo uniforme
nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per
essi una perfetta identità della situazione di fatto presa in
considerazione dalla legge al fine dell'imposizione del tributo. Ed è
a questa ultima esigenza, esattamente ricollegata dall'ordinanza al
principio generale di eguaglianza sancito nell'art. 3 della
Costituzione, che si fa richiamo per contestare la costituzionalità
dell'art. 21.
Senonché è da escludere che nella specie si verifichi la
condizione richiesta per potere invocare il detto principio. Non è
esatto, infatti, che il trasferimento a titolo oneroso della nuda
proprietà di un bene, cui successivamente segua la riunione ad essa
dell'usufrutto, sia da considerare espressione di una capacità
contributiva in tutto equivalente a quella da presumere sussistente
allorché il trasferimento medesimo si effettui a titolo gratuito. Né
è esatto che la differenza di aliquota dell'imposta di registro, da
applicare in misura proporzionale in un caso e progressiva nell'altro -
differenza che si adegua essa stessa alla diversità delle situazioni e
ne è testimonianza -, sia sufficiente di per sé sola a ricostituire
la equivalenza dei due rapporti generatori dell'obbligazione
tributaria.
Infatti, la diversità del titolo giuridico dell'acquisto nei due
casi influisce sulla funzione che, ai fini tributari, l'acquisto
adempie - secondo la valutazione discrezionale del legislatore, non
sindacabile in questa sede quando si sia mantenuta entro limiti
razionali - di indice rivelatore della ricchezza.
Non si contesta che l'anzidetto sistema di imposizione possa dar
luogo ad inconvenienti, secondo è stato prospettato dalla dottrina, ed
apparire non in tutto in armonia con i principi - cui la legge si
informa in materia di imposta sui trasferimenti, come quelli in esame,
i quali non siano sottoposti a condizione. Ma è da escludere che
inconvenienti e disarmonie, da valutare in sede di politica
legislativa, siano configurabili quali vizi di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge di registro approvata con R. D. 30 dicembre
1923, n. 3269, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte