Sentenza n. 92/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 6legge 641/1967
- art. 8legge 641/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 luglio
1967, n. 641, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica e
universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio
1967-1971", promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige, notificato il 5 settembre 1967, depositato in
cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi
1967.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del
Giudice Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante "nuove norme per
l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1967- 1971" sono state emanate
disposizioni volte a promuovere la costruzione di edifici scolastici
secondo un piano quinquennale da compilare in riferimento alle esigenze
e con l'impiego di fondi all'uopo stanziati.
Per il rilievo di tali esigenze, il loro coordinamento e la
formazione di programmi, sono stati istituiti, per ogni regione o per
gruppi di regioni, appositi uffici scolastici e per ogni regione
comitati per l'edilizia scolastica, facenti capo a un comitato centrale
presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, mentre per la
progettazione, l'appalto e il collaudo dei lavori, i compiti relativi
sono stati affidati agli uffici del Genio civile e ai Provveditorati
alle opere pubbliche con l'assistenza dei Comitati
tecnici-amministrativi presso di essi già esistenti, ma la cui
composizione è stata varata in rapporto alla funzione.
Contro questa legge, con atto notificato al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 5 settembre 1967 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 14 ottobre 1967, ha proposto ricorso la Regione
Trentino-Alto Adige, chiedendo che ne venga dichiarata la
incostituzionalità per invasione della competenza propria e di quella
delle due provincie di cui essa si compone, e ciò nonostante che la
stessa legge all'art. 3 faccia "salve le competenze previste dagli
statuti delle regioni" e all'art. 60, contenga una ancor più specifica
clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
provincie di Bolzano e Trento, per le quali è detto "che non avranno
efficacia le norme in contrasto con i rispettivi ordinamenti".
La Regione ricorrente deduce innanzi tutto che la legge, nonostante
tale clausola, per aver omesso una positiva disciplina di coordinamento
delle competenze dello Stato con quelle di essa Regione e delle sue due
Provincie, avrebbe determinato una invasione delle loro competenze
impedendo di fatto l'esercizio dei connessi poteri. Ed ha aggiunto poi
che, anche a voler ritenere che quel coordinamento la legge abbia
implicitamente disciplinato, questa sarebbe sempre costituzionalmente
illegittima per violazione delle norme che garantiscono l'autonomia di
essa Regione e delle sue Provincie, in quanto ne ha compreso il
territorio in quello dell'ufficio scolastico interregionale, e del
relativo Comitato, con sede in Venezia e, inserendolo così in un
organismo che, per comprendere altra regione, supera i suoi confini,
non le ha poi affidato per la gestione in proprio la provvista globale
della quota di fondi spettantile, non ha attuato in suo favore il
decentramento per l'esecuzione del programma, ed ha perfino omesso di
comprendere nel comitato interregionale i rappresentanti delle due
provincie.
In rapporto a questi motivi la Regione denunzia la
incostituzionalità di tutta la legge n. 641 del 1967 e in particolare
quella degli articoli 3, 4, 7, 8 e 9, con riferimento agli artt. 5 e
116 della Costituzione, 4, 11, 13 e 59 del proprio Statuto speciale, e,
in maggior dettaglio, denunzia altresì gli artt. 9 e 14 perché
interferenti con le competenze provinciali in materia di urbanistica, 3
e 13 perché imponenti alle due provincie oneri a favore di un ufficio
interregionale, 20 e 24 perché incidenti sulle competenze regionali in
materia di lavori pubblici e - infine - l'art. 25 perché non
comprendente alcun rappresentante regionale tra i componenti del
Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle
opere pubbliche.
Con atto depositato il 21 settembre 1967 si costituiva in giudizio
per il Presidente del Consiglio l'Avvocatura dello Stato, la quale
opponendosi alle istanze della Regione, deduceva che il ricorso da essa
proposto sembrava precauzionalmente diretto a sollecitare l'emanazione
di quelle norme di coordinamento fra l'attività statale e quella
regionale, che gli artt. 3 e 60 della legge impugnata prevedono e
presuppongono ma la cui assenza nel testo di essa non può determinare
una sua illegittimità, stando che tali norme - nella inesistenza di
una riserva di legge in tema di un siffatto coordinamento - possono
essere sempre emanate con provvedimenti amministrativi.
Rilevava poi l'Avvocatura che, essendo quella impugnata una legge
di pianificazione settoriale, la competenza non poteva che spettare
allo Stato, il quale vi provvedeva con propri mezzi finanziari, e che,
mentre le eventuali invasioni della competenza regionale in determinate
materie, dovevano ritenersi inevitabili e legittime, infondata si
dimostrava la pretesa della Regione all'assegnazione di una quota
globale dei fondi per una sua diretta gestione e infondate le sue
lagnanze per l'assegnazione del suo territorio ad un ufficio
interregionale, trattandosi di un ufficio statale al cui coordinamento
da parte della Regione nulla ostava che esse superasse l'ambito dei
propri confini.
La Regione, in data 8 maggio 1967 depositava una memoria nella
quale, insistendo nelle sue precedenti deduzioni, rilevava come
l'esigenza di un contestuale coordinamento dell'attività statale con
quella regionale era stata posta in luce in sede di discussione
parlamentare della legge 641, e si palesava necessaria anche
dall'ulteriore intervento del legislatore che, con apposita proposta di
legge di iniziativa parlamentare, chiamava gli assessori alla pubblica
istruzione delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano a far
parte del Comitato regionale dell'edilizia scolastica.
Anche l'Avvocatura dello Stato, in data 24 aprile 1968, depositava
una memoria nella quale, dopo aver rilevato che, con la pubblicazione
della legge 17 febbraio 1968, n. 106 - che aveva approvato la sopra
menzionata proposta di legge - una delle deduzioni della Regione, per
la omessa inclusione degli assessori provinciali nel Comitato
regionale, era venuta a cadere, insisteva nelle sue precedenti
argomentazioni, e poneva altresì in luce che l'avocazione da parte
dello Stato della materia dell'edilizia scolastica, configurando questa
come nuova ed autonoma, oltre che d'interesse nazionale, determinava
l'assorbimento in essa di parte di materie preesistenti, anche se per
l'innanzi attribuite alla competenza regionale o provinciale, che ne
restava così legittimamente modificata.
All'udienza di trattazione i patroni delle parti hanno illustrato
le tesi rispettivamente da essi esposte ed insistono nelle già prese
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La legge 28 luglio 1967, n. 641, è una legge di
pianificazione relativa al settore dell'edilizia scolastica e verte
quindi in materia la cui competenza non può che spettare allo Stato,
perché ad esso appartiene il compito di provvedere alla cura degli
interessi generali e al coordinamento con essi di quelli particolari.
Del resto l'attività legislativa ed amministrativa delle Regioni hanno
un limite nel rispetto degli interessi nazionali e delle norme
fondamentali delle riforme economico- sociali della Repubblica.
D'altro canto però, il principio del coordinamento delle attività
statali con quelle regionali si impone ai fini del rispetto
dell'autonomia degli enti locali entro il quadro dell'unità dello
Stato.
La Regione ricorrente, facendo appello a questi principi, lamenta
nel caso una violazione delle proprie competenze perché mancherebbero,
a suo dire, nella legge n. 641, le norme di coordinamento necessarie
affinché quelle competenze possano trovare applicazione.
La mancanza, nella legge, di tali norme determinerebbe senz'altro
una violazione delle competenze regionali, in quanto l'esercizio di
queste resterebbe da tale omissione paralizzato.
2. - Di fronte al contenuto e alla portata della legge n. 641, la
tesi della Regione non può però ritenersi fondata. E ciò per un
triplice ordine di considerazioni.
La prima attiene a un dato di carattere cronologico, relativo ai
tempi di attuazione della legge n. 641, la quale, nella parte investita
dalle censure del ricorso, non esplicherà i suoi effetti prima del
prossimo anno 1969. La legge n. 641, che detta disposizioni per la
compilazione e l'attuazione di piani quinquennali per l'edilizia
scolastica, con la norma transitoria dell'art. 12, stabilisce che per
gli anni 1967-1968 il programma, anziché ad opera dei nuovi organismi
e con le nuove procedure, sia compilato dai provveditori agli studi, e
quindi sostanzialmente secondo la normativa e la prassi anteriori.
Contro questa disposizione transitoria di cui all'art. 12, la
Regione ricorrente non ha proposto alcuna impugnazione, allo scopo -
come si precisa nella sua memoria - "di non bloccare medio tempore
l'operatività della legge nella Regione Trentino-Alto Adige". Tutte le
censure del ricorso concernono dunque disposizioni la cui attuazione è
differita al 1969. Ma, se così è, anche volendo ammettere che per una
corretta applicazione della legge occorrano quelle norme di
coordinamento che finora sarebbero state omesse, gli effetti negativi
per la Regione connessi alla loro omissione, allo stato non sussistono,
potendo essi, eventualmente, non verificarsi. E si tratta, prima del
1969, di effetti, del resto, puramente ipotetici, poiché nulla esclude
che le invocate norme vengano medio tempore emanate.
A tal riguardo - e passando così all'esame della seconda delle
considerazioni che depongono per l'infondatezza delle censure della
Regione - occorre por mente alle già menzionate riserve che la legge
n. 641 enuncia agli artt. 3 e 68, al fine del rispetto delle
competenze delle Regioni in genere e di quella Trentino-Alto Adige in
ispecie, e che costituiscono una previsione del legislatore circa la
emanazione, nelle forme occorrenti, delle norme che si rendessero
necessarie per attuare il coordinamento; e ciò ovviamente in tempo
utile, ossia prima che le norme innovatrici delle strutture e delle
procedure anteriori entrino in attuazione. La riprova dell'intento del
legislatore, e della funzionalità della riserva, è dato dal nuovo
intervento in sede legislativa, attuato con la pubblicazione della
legge 17 febbraio 1968, n. 106, e con la quale, conferendosi voto
deliberativo nel Comitato centrale (art. 6 della legge n. 641) agli
Assessori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e chiamandosi
gli stessi, prima non inclusi, a comporre il Comitato regionale, due
delle censure proposte dalla Regione sono venute a cadere, sì che
relativamente ad esse, deve essere dichiarata cessata la materia del
contendere, non avendo, per altro, le norme cui si riferiscono
espletato alcun effetto.
Passando infine alla terza considerazione che non consente
l'accoglimento delle istanze della Regione, deve rilevarsi non essere
esatto che la legge impugnata non contenga norme di coordinamento e che
abbia omesso di integrare, entro i limiti della possibilità e ai fini
del rispetto dell'autonomia regionale e provinciale, le competenze
statali con quelle locali.
Se si tiene anche conto delle recenti integrazioni di cui alla
legge n. 106 del 1968, si ha infatti che, dalla attività di raccolta
dei dati sulle esigenze locali (art. 9), al loro coordinamento in sede
regionale (art. 8), alla decisione finale sulla compilazione del piano
(art. 6), la Regione Trentino-Alto Adige e le sue provincie sono
presenti con propri rappresentanti e portano il contributo del loro
parere o del loro voto. Infine esse - non diversamente dagli altri enti
territoriali - hanno il diritto di provvedere alla esecuzione dei
programmi, ottenendo a richiesta la concessione dei lavori. Il che
comporta l'attività relativa alla progettazione, l'appalto e
l'esecuzione di essi.
3. - Priva di fondamento si dimostra infine la richiesta della
Regione di ottenere la disponibilità della quota ripartita dei fondi
al fine di provvedere in proprio all'attuazione del piano entro il suo
territorio. Essendo le opere, per il primo quinquennio almeno,
realizzate a totale carico dello Stato (art. 1, comma quarto),
l'intervento assicurato agli organi regionali e provinciali nella
compilazione ed esecuzione dei programmi appare del tutto idoneo a
soddisfare il rispetto della loro competenza e della loro autonomia.
4. - Qualche particolare considerazione merita la censura che la
Regione muove alla legge per aver posto il suo territorio nella
circoscrizione di organi statali che superano il limite dei suoi
confini. Alla Regione Trentino-Alto Adige ed al Veneto la legge assegna
infatti un unico ufficio scolastico interregionale con sede in Venezia.
Ma tale ufficio ha compiti esclusivamente statali di coordinamento
burocratico ed esecutivo, essendo i poteri decisori deferiti ai
Comitati regionali ed a quello centrale. E poiché i Comitati regionali
(art. 4) sono costituiti presso ogni Regione, anche nel caso che questa
dipenda da un ufficio scolastico interregionale, si ha che nessuna
menomazione alla sua autonomia subisce la Regione Trentino-Alto Adige
per la inclusione del suo territorio nell'unico ufficio scolastico
interregionale di Venezia, stante la natura e le limitate funzioni di
tale organo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara cessata - nei limiti indicati in motivazione -la
materia del contendere per le questioni di legittimità costituzionale
proposte col ricorso indicato in epigrafe nei confronti degli artt. 6 e
8 della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante "nuove norme per
l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario
dell'intervento per il quinquennio 1967-1971";
b) dichiara non fondate le rimanenti questioni di legittimità
costituzionale proposte con lo stesso ricorso nei confronti della
medesima legge, nella sua integrità e nei suoi artt. 3, 4, 7, 8, 9,
13, 14, 20, 24 e 25, in riferimento agli artt. 5 e 116 della
Costituzione e 4, 11, 13 e 59 dello Statuto speciale Trentino-Alto
Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte