Sentenza n. 92/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 692/1955
- art. 32d.l. 745/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo
comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692 (estensione dell'assistenza di
malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia), sostituito
dall'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio
1971 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra
Sbarigia Giuseppe e l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22
settembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Sbarigia Giuseppe e dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Franco Ligi, per lo Sbarigia, l'avv. Carmelo Carbone,
per l'ENPAS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Sbarigia Giuseppe, titolare della farmacia sita in Roma, via dei
Sardi 27-29, il 13 ottobre 1966 citava l'ENPAS davanti al tribunale di
Roma, in relazione alla richiesta dallo stesso Ente a suo tempo diretta
ad esso Sbarigia per il pagamento di lire 584.955, pari allo sconto
complessivo del 17 per cento sul prezzo dei medicinali venduti ai
beneficiari di assistenza sanitaria, e chiedeva dichiararsi la scadenza
della Convenzione 23 marzo 1956 fra gli Enti mutualistici e i
rappresentanti delle farmacie e dei produttori dei medicinali, cui
l'ENPAS si era richiamato nella sua richiesta, nonché la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per
eccesso di delega, dell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955,
n. 692, che porrebbe a carico dei farmacisti l'intero predetto sconto,
salva la rivalsa del 12 per cento nei confronti dei produttori.
L'Ente contestava le avverse richieste, deducendo in particolare la
violazione della Convenzione suddetta da parte dello Sbarigia, per
avere omesso di corredare le ricette della documentazione e delle
annotazioni previste, e la conseguente impossibilità di avvalersi nei
confronti di lui dello speciale meccanismo predisposto per esonerare i
farmacisti dall'obbligo di anticipare lo sconto anche per la parte a
carico dei produttori.
Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, la condanna dello Sbarigia
al pagamento della menzionata somma.
Il tribunale, con sentenza non definitiva 10 ottobre 1968,
condannava lo Sbarigia al pagamento in favore dell'ENPAS, al titolo
richiesto, di una somma da determinarsi nell'ulteriore corso del
giudizio, e lo Sbarigia proponeva appello, deducendo, fra l'altro
l'incostituzionalità del citato art. 4 della legge n. 692 del 1955,
per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 25 maggio 1971,
premetteva che la questione centrale della causa concerneva il modo in
cui l'Ente mutualistico è messo in grado di usufruire, rispetto ai
medicinali forniti in sede di assistenza indiretta, dello sconto
globale del 17 per cento, e doveva essere risolta in base alla
disciplina normativa, indipendentemente cioè dalla regolamentazione
concordata con la ripetuta Convenzione ed accordi integrativi, e
precisava che l'obbligo posto a carico del farmacista dall'art. 4,
terzo comma, della legge n. 692 del 1955 potrebbe dirsi assolto a
favore dell'Ente solo attraverso il meccanismo consistente
nell'anticipazione da parte del farmacista stesso di tutto lo sconto
ivi previsto, e non soltanto della quota a suo carico.
Ciò posto, peraltro, con la stessa ordinanza la Corte d'appello,
dopo avere ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata dall'appellante contro l'art. 4,
comma terzo, della citata legge n. 692 del 1955 in relazione agli artt.
3 e 53 della Costituzione, per pretesa disparità di trattamento dei
farmacisti rispetto ai produttori, agli enti mutualistici ed ai
sostituti d'imposta in genere così come previsti dal vigente
ordinamento tributario, ha ritenuto che, rispetto alla disposizione di
legge citata, "rimasta ferma pur nella nuova formulazione adottata
dall'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745", può invece porsi sotto
altro profilo la questione di legittimità costituzionale per
violazione del principio della capacità contributiva garantito
dall'art. 53 della Costituzione. Invero, mentre la legge stessa
indicherebbe in termini percentuali precisi la misura in cui la
prestazione patrimoniale deve gravare sul farmacista e sul produttore,
con ciò esprimendo il risultato di una valutazione della rispettiva
capacità contributiva, tale valutazione sarebbe poi contraddetta
dall'imposizione a carico del farmacista di una ulteriore prestazione,
consistente nell'onere economico della rivalsa sul produttore, e nel
rischio insito in tale operazione. Né varrebbe obbiettare che questa
imposizione dovrebbe includersi nella misura della quota di prestazione
patrimoniale posta dal legislatore a carico del farmacista perché, in
tal caso, emergerebbe, per altro verso, la violazione della stessa
regola costituzionale, per l'obbiettiva indeterminatezza a priori
dell'effettiva entità della prestazione concernente il recupero, data
l'aleatorietà del suo risultato concreto, onde mancherebbe la
possibilità di ravvisare un rapporto preciso tra prestazione imposta e
capacità contributiva del soggetto gravato.
Tutto ciò premesso, la Corte, con l'ordinanza sopra menzionata, ha
quindi dichiarato non manifestamente infondata e rilevante la questione
di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 4,
comma terzo, ultima parte, della legge 4 agosto 1955, n. 692,
"sostanzialmente riprodotta" dal primo comma dell'art. 32 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745; ciò per violazione dell'art. 53 della
Costituzione.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre 1971.
Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il dott.
Sbarigia, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Ligi, che ha
tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
La difesa osserva anzitutto che l'art. 4, comma terzo, impugnato
sarebbe stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32
della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che ha convertito in legge,
senza modificazioni, l'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745.
Tuttavia, la questione sollevata in relazione all 'art. 4, comma terzo,
citato conserverebbe rilevanza per i pregressi rapporti fra le parti,
che dovrebbero appunto essere regolati in base alle vecchie normative.
Onde, secondo la difesa, la Corte dovrebbe pronunciarsi sulla
legittimità di entrambe le norme.
Ciò posto, insiste nell'affermare che il farmacista sarebbe tenuto
a corrispondere all'Ente l'importo relativo allo sconto gravante sul
produttore, dopo avere pagato il prezzo di acquisto dei medicinali, e
sarebbe così in sostanza tenuto ad eseguire l'anticipazione con danaro
proprio, andando incontro alle spese, interessi passivi e rischi
relativi. Passa, poi, ad esaminare la natura dello "sconto" previsto
dalla legge e, richiamandosi anche alla sentenza n. 70 del 1960 di
questa Corte, conclude osservando che tratterebbesi di un vero e
proprio prelievo di ricchezza da inquadrare giuridicamente fra le
prestazioni patrimoniali cui si riferisce l'art. 23 Cost., per cui la
controversia rientrerebbe nel campo del diritto tributario ed in
particolare in quello regolato dall'art. 53 della Costituzione.
Fondate apparirebbero quindi le considerazioni contenute
nell'ordinanza di rinvio, tenuto anche conto che il farmacista
svolgerebbe, in sostanza, la funzione di esattore dell'imposta gravante
sui produttori, ma senza le garanzie all'uopo previste dalla legge, e
nello esclusivo interesse degli enti previdenziali.
La difesa prosegue poi insistendo nelle argomentazioni tendenti a
dimostrare la sussistenza delle ingiustificate disparità di
trattamento a danno dei farmacisti, già disattese dalla Corte
d'appello, e conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Si è anche costituito l'ENPAS, in persona del Commissario
straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof.
Carmelo Carbone, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni
con cui contesta le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio.
In proposito osserva che la disposizione impugnata regolerebbe
organicamente la posizione del farmacista nei differenti aspetti nei
quali essa può presentarsi, considerando cioè la prestazione nel suo
complesso al fine di garantirne l'adempimento puntuale nei confronti
dell'Ente mutualistico, conformemente ad altre ipotesi analoghe
previste dall'ordinamento, come nel caso del vincolo di solidarietà
tributaria o del sostituto d'imposta.
Né avrebbe fondamento la presunta indeterminatezza della
prestazione, cui si fa cenno nell'ordinanza, poiché il legislatore non
sarebbe tenuto a specificare i vari oneri che concorrono a determinare
una prestazione, ma ben potrebbe considerarli unitariamente. Onde nella
specie il legislatore, disponendo che la prestazione grava sul
farmacista per il 5 per cento, con la precisazione che questi è tenuto
a corrispondere l'aliquota fino al 17 per cento salvo rivalsa sul
produttore ha ovviamente considerato questo ulteriore onere del
farmacista e l'ha graduato nello stabilire la misura del 5 per cento.
Conclude pertanto chiedendo dichiararsi non fondata la questione
sollevata.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura dello
Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura anzitutto osserva che il richiamo all'art. 32 del d.l.
26 ottobre 1970, n. 1034, contenuto nell'ordinanza di rinvio non
sarebbe pertinente, perché la vertenza davanti al giudice a quo
riguarderebbe una fattispecie disciplinata dalla normativa anteriore.
Nel merito osserva che la legge non prevederebbe alcun sistema di
esercizio dello sconto, né tanto meno quello dell'anticipazione da
parte del farmacista, che pertanto risponderebbe solo ad una prassi ma
non sarebbe una componente necessaria della norma impugnata, la quale
si limiterebbe solo a discriminare quale sia l'incidenza dello sconto a
carico del farmacista e del produttore.
Comunque, anche a voler ritenere il contrario, l'onere della
rivalsa nei confronti del produttore costituirebbe solo una componente
della complessa operazione di distribuzione dei medicinali, e la
aleatorietà del risultato positivo della stessa si presenterebbe come
una accidentalità di mero fatto, non diversamente dell'ipotesi della
rivalsa del sostituto d'imposta, della cui legittimità costituzionale
non potrebbe dubitarsi.
La difesa dello Sbarigia ha depositato nei termini una memoria
illustrativa con cui, fra l'altro, contesta la tesi dell'Avvocatura
secondo cui la vertenza avanti al giudice a quo riguarderebbe una
fattispecie disciplinata dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 692
del 1955, e non pure dall'art. 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
perché la causa avrebbe ad oggetto l'ammontare dei crediti dell'ENPAS
nei confronti di esso Sbarigia anche successivi al 18 dicembre 1970 ed
ai quali dovrebbe, quindi, applicarsi la nuova legge, di cui non
potrebbe così contestarsi la rilevanza.
Torna poi ad insistere sulle tesi già svolte, che sviluppa
ampiamente, al fine di dimostrare la fondatezza della sollevata
questione, e contesta le argomentazioni addotte ex adverso.
In particolare, per quanto riguarda il contenuto normativo
dell'articolo impugnato, nega fondamento all'affermazione della difesa
dello Stato, secondo cui l'obbligo di anticipazione dello sconto non
farebbe carico ai farmacisti in forza della legge, ma risponderebbe
soltanto ad una prassi, e in proposito richiama tra l'altro la
giurisprudenza della Corte costituzionale, che avrebbe riconosciuto
invece l'esistenza di tale obbligo legale.
Nega altresì fondamento all'affermazione dell'ENPAS secondo cui
l'onere dell'anticipazione e della rivalsa sarebbe stato valutato dal
legislatore quale componente della prestazione complessiva imposta ai
farmacisti, ed in proposito afferma che tale valutazione non
risulterebbe in alcun modo effettuata, essendo l'argomento ignorato,
fra l'altro, anche nei lavori preparatori. E ciò darebbe maggior forza
alle censure già mosse alla norma impugnata, specie sotto il profilo
della indeterminatezza dell'onere posto a carico dei farmacisti.
Anche la difesa dell'ENPAS ha depositato una memoria con cui
ribadisce le ragioni già svolte e, in particolare, rileva che lo
sconto in esame costituirebbe una prestazione sostitutiva della
posizione di svantaggio in cui si sarebbero trovati farmacisti e
produttori nel caso in cui gli enti previdenziali, a norma del primo e
secondo comma dell'articolo impugnato, si fossero avvalsi della
facoltà di acquistare direttamente i medicinali dai produttori a
prezzo scontato, e dei servizi dei farmacisti per la distribuzione agli
assistiti, previo compenso per tale attività determinato
autoritativamente dalla pubblica Amministrazione.
Svolgendo poi ulteriormente le proprie argomentazioni, osserva, tra
l'altro, che dalla formulazione della norma in esame, la quale fissa
prima la misura complessiva dello sconto a favore degli enti, e ne
suddivide poi l'onere tra farmacisti e produttori, emergerebbe la
solidarietà dell'obbligo dello sconto, così come avrebbe ritenuto
anche il giudice a quo nel motivare sulla rilevanza della questione, e
ne conseguirebbe la necessità logica di comprendere nella prestazione
così imposta anche gli oneri connessi al detto vincolo di
solidarietà.
Aggiunge, infine, che, in realtà, data la continuità dei rapporti
fra farmacisti e produttori, i primi potrebbero rivalersi
immediatamente dello sconto anticipato, operando una corrispondente
trattenuta sul prezzo da versare ai produttori per i medicinali che man
mano vanno acquistando in sostituzione di quelli venduti. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale è sollevata
dall'ordinanza di rinvio nei seguenti termini.
Dal principio (affermato da questa Corte con sentenza n. 70 del
1960) che lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali è
configurabile come prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 della
Costituzione e, quindi, come prelievo, ai fini pubblici, di parte
dell'utile spettante ai produttori ed ai farmacisti, deriverebbe la
conseguenza che la misura di detto sconto debba essere praticata "in
ragione della capacità contributiva" dei soggetti gravati, secondo
l'art. 53 della Costituzione.
Il che non si verificherebbe nella situazione legislativa in esame
(art. 4, comma terzo, legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato, solo per
le percentuali di sconto, con l'art. 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034).
Ciò per duplice motivo: a) perché, dovendo il farmacista
anticipare la quota di sconto stabilita a carico del produttore, si
darebbe luogo ad una prestazione aggiunta, con l'onere della rivalsa ed
il rischio di un suo esito negativo; b) perché, rimanendo in tal modo
indeterminata l'entità della prestazione del farmacista, verrebbe
alterato il rapporto proporzionale tra prestazione imposta e capacità
contributiva del soggetto gravato, in contrasto con il suindicato art.
53 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Va dato atto che l'ordinanza di rinvio, in conformità ad affermata
giurisprudenza, muove dalla premessa di base che la disposizione
impugnata debba interpretarsi nel senso che, non la frazionata, ma
l'intera obbligazione di sconto ricada, in primo tempo e luogo, sul
farmacista, salvo successiva rivalsa sul produttore. La questione di
costituzionalità è coerentemente sollevata in dipendenza di questa
premessa interpretativa.
Ciò posto, la Corte esclude, tuttavia, che si tratti di
disposizione anomala, divergente dal sistema delle leggi tributarie. Al
contrario, il sistema comporta ed ammette che, come riconosciuto in via
generale dall'art. 14 del testo unico sulle imposte dirette, "chi, in
forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento della
imposta, in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili,
ha diritto di rivalsa".
La configurazione di "sostituti d'imposta", in luogo e vece di
altri soggetti, con i quali intercorrano rapporti giuridico- economici,
risponde a criteri di tecnica tributaria, basati sulla finalità di
agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi.
A tale fine, quei rapporti, di fronte ai beneficiari del tributo,
vengono considerati in modo unitario, onde eliminare difficoltà
pratiche.
Tale l'esempio fornito dalla situazione in esame, in cui,
nell'ambito dei rispettivi rapporti tra le parti, la posizione del
farmacista di fronte al rapporto interno con gli istituti ed enti
beneficiari dello sconto, assume diretta e palese connessione,
diversamente dalla posizione distaccata e meno evidenziata dei soggetti
produttori dei medicinali di provenienza. Il che spiega e giustifica la
concentrazione dell'obbligo di prestazione in unico soggetto, salvo a
questi regolare successivamente, dal lato esterno al suaccennato
rapporto con enti ed istituti, il suo personale stato creditorio.
3. - Questi concetti vanno ora integrati con le seguenti
considerazioni, particolarmente attinenti all'art. 53 della
Costituzione di cui si è denunciata la violazione.
Si assume che il collegamento tra imposizione e capacità
contributiva viene qui ad essere distorto, per effetto della
dilatazione del carico tributario, con alterazione in eccesso del
risultato quantitativo. Ma l'assunto non considera, nel suo preciso
contenuto, il concetto di capacità contributiva, quale delineato
uniformemente nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 45 del
1964; nn. 16 e 50 del 1965; n. 89 del 1966; n. 97 del 1968).
Per capacità contributiva deve intendersi l'idoneità soggettiva
alla obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la
prestazione è collegata. Questo collegamento ad un presupposto
condiziona esclusivamente, e nello stesso tempo esaurisce, il
riconoscimento di detta idoneità.
Ciò senza che spetti al giudice della legittimità delle leggi
valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entità e la
proporzionalità dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito
riservato al legislatore (sentenze n. 89 del 1966; n. 124 del 1971):
salvo il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta
arbitrarietà o irrazionalità delle norme, ipotesi da escludersi nel
caso in esame per le ragioni spiegate al numero precedente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla "estensione
dell'assistenza di malattie ai pensionati di invalidità e vecchiaia",
nonché dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con
modificazioni in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente
"provvedimenti straordinari per la ripresa economica": sollevata, con
l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento
all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte