Sentenza n. 92/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
22 febbraio 1971 dal pretore di Bari su istanza di Elia Giuseppe,
iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 20 giugno 1970, diretto al Presidente del tribunale di
Bari, Giuseppe Elia proponeva istanza di ricusazione nei confronti del
pretore dott. Michele Paone, giudice della causa di sfratto per
morosità intentata da esso Elia contro tal Vincenzo Francone.
Nelle more del procedimento, l'Elia Giuseppe, nelle deduzioni
presentate, dichiarava di essersi sbagliato nella valutazione degli
elementi posti a fondamento dell'istanza di ricusazione e di
rinunciare, pertanto, ad essa.
Con ordinanza 28 agosto 1970, ampiamente motivata, il Presidente
del tribunale di Bari, dopo aver rilevato che la rinuncia all'istanza
di ricusazione non poteva produrre gli effetti previsti dall'art. 306
del codice di procedura civile (rinuncia agli atti del giudizio),
rigettava l'istanza stessa e condannava, ex art. 54 c.p.c., terzo
comma, il proponente alle spese del procedimento e ad una pena
pecuniaria di lire 2.000.
La cancelleria della pretura di Bari (ufficio campione civile)
richiedeva all'Elia, con atto del 18 novembre 1970, notificato il 27
gennaio 1971, il pagamento della pena pecuniaria irrogatagli dal
Presidente del tribunale.
In data 11 febbraio 1971, l'Elia inoltrava un esposto al dirigente
la pretura di Bari chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale perché fosse dichiarata la incostituzionalità
dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, per essere
tale norma in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
Il pretore dichiarava non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale e, sulla base del semplice esposto,
ordinava la trasmissione degli atti alla Corte con ordinanza del 22
febbraio 1971.
Nella schematica motivazione si afferma che la disposizione di cui
all'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, è in
contrasto con i richiamati precetti costituzionali, in quanto:
a) la sanzione della pena pecuniaria, che accompagua il rigetto
dell'istanza, costituirebbe una limitazione del libero esercizio del
diritto di difesa del cittadino, per quel tanto di timore che può
determinare nella parte interessata ad agire perché le sia garantita
la imparzialità del giudice;
b) per il procedimento di rigetto non è prevista motivazione e
possibilità di impugnazione, quantunque incida anche su diritti
patrimoniali del ricorrente.
La parte non si è costituita nel giudizio davanti alla Corte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato
in cancelleria il 5 luglio 1971 le sue deduzioni.
L'Avvocatura dello Stato contesta, in via preliminare, la
legittimazione del giudice a sollevare la questione di
incostituzionalità per la mancanza di un giudizio di merito
(impugnazione del titolo esecutivo), in quanto l'unica materia nella
quale esso è stato chiamato a decidere è stata quella di richiesta di
rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Nel merito rileva che:
a) il pretore non ha precisato per quali motivi ha ritenuto vi sia
stata, nel caso, violazione del principio di eguaglianza dei cittadini
davanti alla legge (art. 3 Cost.);
b) non sussisterebbe la violazione dell'art. 111 della
Costituzione, nella parte in cui dispone che tutti i provvedi menti
giurisdizionali debbono essere motivati, sia perché la denuncia di
incostituzionalità avrebbe dovuto colpire l'art. 53, comma secondo,
del codice di procedura civile, come quello che prevede la forma
dell'ordinanza non impugnabile per la decisione sulla ricusazione, e
non già il successivo art. 54, comma terzo, sia perché il
provvedimento di ricusazione non si sottrarrebbe al principio generale
stabilito dall'art. 134 c.p.c., in forza del quale anche le ordinanze
debbono essere succintamente motivate;
c) non sussisterebbe, neppure, lesione dell'art. 111 della
Costituzione, nella parte in cui stabilisce che per tutti i
provvedimenti giurisdizionali è ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge, in quanto, per la costante giurisprudenza della
Corte di cassazione, il provvedimento di ricusazione non ha natura
giurisdizionale, ma ha solo carattere meramente strumentale rispetto
alla lite nella quale si inserisce, senza pregiudizio per i diritti e
per gli interessi della parte in causa. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Bari, a seguito di
istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte
della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a
condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa
di sfratto, ha posto la questione di legittimità dell'art. 54, terzo
comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24
e 111 della Costituzione.
2. - La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto
l'aspetto della sua proponibilità, ossia sulla base dell'accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni che possono legittimarne la
proposizione.
3. - Condizione essenziale perché una questione di legittimità
costituzionale possa essere sollevata, è che essa lo sia nel corso di
un giudizio in relazione alle limitazioni stabilite dall'art. 1 della
legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e ribadite dall'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nella sentenza 30 giugno 1964, n. 65, questa Corte ha precisato non
essere sufficiente che una domanda sia presentata, né che con essa si
chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno,
che effettivamente ricorrano i presupposti in base ai quali un siffatto
giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un
suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato,
per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione
di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale.
In sostanza, il processo di merito si presenta come presupposto
rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale.
4 - Nel caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la
precostituzione di un qualsiasi giudizio; la questione che è stata
sollevata si incardina unicamente in una istanza diretta al pretore al
fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta
di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale.
Infatti, come risulta in narrativa, l'interessato, dopo aver
ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare
l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del
tribunale, si è limitato a inoltrare al pretore, con lettera
raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto;
diretta, cioè , ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore,
questione di legittimità della norma in base alla quale gli era stata
inflitta la pena pecuniaria.
L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare
una controversia di merito, sulla quale il pretore deve decidere e
nella decisione della quale si è inserita in via incidentale la
questione di legittimità. Ciò è tanto vero che, nell'ordinanza che
accoglie la richiesta, non vi è, e non poteva esservi, alcun
riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a
prendere atto della semplice volontà dell'istante di proporre la
questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge
che aveva trovato applicazione in un altro giudizio, davanti ad un
altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere
proposta.
La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevata dal
pretore di Bari con ordinanza 22 febbraio 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte