Sentenza n. 92/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1976 · relatore Paolo Rossi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata
dal Consiglio regionale dell'Abruzzo il 25 luglio 1974, recante
"Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori
diretti coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 13 agosto 1974, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1974.
Udita nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 la relazione del
Presidente,
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 13 agosto 1974 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Abruzzo, riapprovata
il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea
assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per
infortuni e malattie professionali", per violazione dell'art. 117 della
Costituzione, assumendo che detta normativa travalica i limiti della
competenza legislativa regionale, disciplinando la materia della
previdenza sociale.
La difesa dello Stato ha rilevato che il provvedimento impugnato
istituisce "un'indennità giornaliera regionale" a favore dei
"coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri... loro mogli e
figli, ... residenti nella regione" nei casi di inabilità assoluta
temporanea derivante da infortunio o malattia professionale sul lavoro
dell'agricoltura, di cui agli artt. 210, 211 del t.u. sugli infortuni
sul lavoro n. 1124 del 30 giugno 1965. Esso disciplina inoltre la
misura e le condizioni di liquidazione della indennità, nonché i
rapporti tra Regione ed INAIL. Apparirebbe quindi insufficiente
l'obiezione avanzata dalla Regione in sede di riapprovazione del
disegno di legge, secondo cui la normativa in questione si
inquadrerebbe finalisticamente nella disciplina dell'agricoltura
regionale, specie alla stregua della giurisprudenza della Corte
costituzionale che ha sempre riconosciuto la delimitazione della
competenza legislativa regionale per contenuti oggettivi anziché in
base ad un criterio finalistico (sentenze n. 24 del 1957; 47 del 1959;
2 del 1960; 66 del 1964; 72 del 1965; 29 del 1968).
Il ricorrente ha quindi concluso per la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale della legge regionale.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Abruzzo,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Abbamonte a seguito
delle delibere di Giunta del 19 e 25 settembre 1974, con atto
depositato il 5 ottobre 1974, ben oltre il termine di 20 giorni,
decorrente dal deposito del ricorso, di cui all'art. 23 delle norme
integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
La difesa della Regione ha chiesto preliminarmente che la Corte
muti il proprio orientamento interpretativo in ordine alla non
applicabilità, nei giudizi costituzionali, delle norme sulla
sospensione dei termini processuali durante le ferie estive degli
avvocati, e conseguentemente possa considerare ammissibile la
costituzione in giudizio.
Ad avviso della resistente il ricorso dello Stato sarebbe
inammissibile perché tardivo. La Regione ha esposto infatti che il
Commissario del Governo, dopo aver rimesso al Consiglio l'originario
disegno di legge, adottato il 20 dicembre 1973, aveva nuovamente
rinviato al Consiglio regionale, per lo stesso vizio d'incompetenza
già ravvisato, il provvedimento riapprovato il 24 aprile 1974.
Soltanto contro una successiva riapprovazione del Consiglio,
avvenuta in data 25 luglio 1974, lo Stato aveva ricorso, ma, ad avviso
della Regione, ciò era avvenuto tardivamente per essersi consumato il
relativo potere, che non era stato tempestivamente esercitato contro la
seconda approvazione consiliare.
Nel merito la Regione Abruzzo ha affermato che il provvedimento in
questione disciplina la materia dell'agricoltura, come dovrebbe dedursi
dal fatto che gli interessi tutelati attengono alla agricoltura e che
la legge vuole limitare al massimo l'esodo dalle campagne, assicurando
la stabilità nella composizione delle famiglie dei coltivatori e
l'adeguatezza dei livelli retributivi in ogni circostanza.
La Corte costituzionale, con ordinanza 109 del 1975, dichiarata
inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della
resistente, sospesa ogni altra decisione, ha richiesto alla Regione
Abruzzo di trasmettere le deliberazioni sopra richiamate.
Espletato tale incombente, la causa è stata nuovamente discussa
alla pubblica udienza del 14 gennaio 1976. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale deve decidere se la legge della Regione
Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per
inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri per infortuni e malattie professionali", sia
costituzionalmente illegittima per aver disciplinato, secondo l'assunto
del ricorrente, materia previdenziale che esula dalle competenze
legislative attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione.
Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte, con ordinanza
109 del 1975, dichiarata inammissibile per tardività la costituzione
in giudizio della resistente, aveva chiesto alla Regione di trasmettere
copia di tutte le delibere del Consiglio regionale d'Abruzzo attinenti
l'impugnato disegno di legge. La Corte, infatti, si era posta il
quesito concernente l'eventuale inammissibilità del ricorso dello
Stato, in quanto non sarebbe stata tempestivamente impugnata la
delibera di definitiva approvazione della legge regionale, ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione.
Dalla documentazione ora acquisita risulta che a seguito del rinvio
al Consiglio regionale della prima delibera adottata il 20 dicembre
1973, il Consiglio riapprovò il disegno di legge in esame, con una
lieve modifica concernente la parte finanziaria, senza tuttavia che il
relativo verbale, del 24 aprile 1974, desse atto che l'approvazione
fosse avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
regionale, così come richiesto dal quarto comma dell'art. 127 della
Costituzione. La votazione per alzata di mano, attestata nel citato
verbale, non è infatti idonea a dimostrare la sussistenza del quorum
prescritto.
Pertanto, palesatosi inconsistente il dubbio che lo Stato,
omettendo di ricorrere contro la delibera ora descritta, sia decaduto
dal diritto d'impugnazione, il relativo ricorso è ammissibile.
Le censure proposte dallo Stato sono fondate.
Il disegno di legge impugnato disciplina materia previdenziale,
stabilendo a favore dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e
mezzadri residenti nella Regione Abruzzo forme integrative delle
indennità previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, sugli
infortuni sul lavoro. In particolare la normativa in esame autorizza la
Regione a concedere un'indennità giornaliera di importo variamente
determinato nei casi di inabilità temporanea assoluta che derivi
dagli infortuni o malattie sul lavoro agricolo di cui agli artt. 210 e
211 del predetto testo unico. È altresì disposto che con apposita
convenzione sia consentito all'INAIL di erogare le prestazioni previste
e di farsi poi rimborsare dalla Regione l'importo delle somme così
corrisposte.
L'impugnato provvedimento ha un contenuto, oggettivamente
determinato, esulante dalle competenze legislative attribuite alle
Regioni ordinarie dall'art. 117 della Costituzione, che non contempla
la materia previdenziale. Secondo la costante giurisprudenza della
Corte costituzionale la delimitazione della competenza legislativa
delle Regioni è fissata per contenuti normativi oggettivi, e non in
riferimento ai fini che il legislatore regionale abbia inteso
perseguire (sentenze 124 del 1957, 66 del 1961, 26 del 1962, 66 del
1964).
Pertanto non è pertinente il rilievo che mediante le provvidenze
previste la Regione Abruzzo intendesse realizzare una incentivazione
dell'agricoltura nel proprio ambito territoriale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo, riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per
inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri per infortuni e malattie professionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte