Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo

comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal

Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento

civile vertente tra Forlano Lucio e il Prefetto di Salerno, iscritta

al n. 655 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno

1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad

ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Salerno per il pagamento

di sanzione pecuniaria per infrazioni al codice della strada, il

Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con ordinanza emessa

in data 13 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella

parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene fondato

l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata non

inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che, a parere del giudice a quo, sussisterebbero ragioni che

imporrebbero un nuovo esame della questione già decisa nel senso

della non fondatezza, dal momento che questa Corte, nel riconoscere

al giudice dell'opposizione il potere di rideterminare l'ammontare

della sanzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che, in concreto,

tale potere può esplicarsi solo nel caso in cui risulti che la

sanzione sia stata applicata in misura non consentita dalla legge,

ovvero in modo erroneo rispetto alla peculiarità della fattispecie;

che, di conseguenza, al giudice dell'opposizione dovrebbe

ritenersi preclusa la possibilità di modificare in melius la

sanzione irrogata dalla pubblica amministrazione ove questa si sia

attenuta al minimo precostituito per legge, rappresentato, nel caso

di specie, dal doppio del minimo edittale per ogni singola

violazione;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata per essere stata

già decisa con la sentenza n. 366 del 1994;

Considerato che come rilevato dallo stesso giudice rimettente, il

ricorrente aveva richiesto in via principale l'annullamento

dell'ordinanza-ingiunzione per essere stata l'infrazione alla norma

del codice stradale determinata dallo stato di necessità di

provvedere al ricovero urgente della propria genitrice emodializzata

ed affetta da grave crisi cardiaca;

che lo stesso giudice ribadisce che unicamente in via subordinata

al mancato accoglimento del principale motivo di opposizione era

stata richiesta la riduzione della sanzione amministrativa irrogata;

che in realtà il prospettato dubbio di incostituzionalità

dell'art. 204, primo comma, del nuovo codice della strada,

assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della

domanda proposta in via principale;

che, pertanto, come già affermato da questa Corte (sentenza n.

89 del 1983), "la mancata considerazione in alcun senso delle domande

principali da parte del pretore" rende irrilevante e, quindi,

inammissibile la sollevata questione;

che l'insindacabilità dell'ordine logico di esame delle varie

domande introitate a sentenza, affermata dalla Corte (sentenze nn.

100 del 1993 e 73 del 1991), non può valere nella diversa ipotesi di

proposizione di domande rigorosamente subordinate, dallo stesso

ricorrente, al mancato accoglimento di quella principale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di

Eboli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte