Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6,

ed 80 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico

delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 12

gennaio 16 febbraio 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di

Pescara sul ricorso proposto da D'Archivio Dante contro l'Ufficio

delle imposte dirette di Pescara iscritta al n. 544 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di una controversia tributaria la

Commissione tributaria di primo grado di Pescara ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R.

22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte

sui redditi);

che a parere del giudice rimettente le norme impugnate, con

l'imporre al contribuente che si vale del regime della contabilità

semplificata l'obbligo di dichiarare un reddito minimo pur in

presenza di una perdita di esercizio, vengono ad introdurre un

meccanismo di determinazione automatica del reddito in contrasto con

i principi e criteri direttivi della legge delega, così ponendosi in

contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale non si è

costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la doglianza prospettata dal giudice a quo si

concretizza nel fatto che l'obbligo imposto al contribuente di

dichiarare un reddito minimo in misura predeterminata non offrirebbe

al medesimo la possibilità di fornire la prova contraria, e ciò

soprattutto in presenza di una perdita di esercizio;

che tale questione è già stata dichiarata non fondata da questa

Corte con la sentenza n. 384 del 1997;

che nella citata decisione la Corte ha riconosciuto la

legittimità costituzionale delle norme impugnate, da un lato

evidenziando che il ricorso a presunzioni in materia tributaria è

generalmente ammesso (sentenza n. 137 del 1997) e che nella specie la

presunzione prevista dalla legge riguarda solo i coefficienti di

redditività sulle somme effettivamente ricavate; dall'altro lato

sottolineando che la decisione di fare ricorso al sistema della

contabilità semplificata è frutto di una libera scelta operata dal

contribuente, il quale deve conseguentemente valutarne la convenienza

(v. pure l'ordinanza n. 393 del 1997);

che l'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di

Pescara non introduce nuovi elementi di valutazione in relazione agli

artt. 3 e 53 della Costituzione;

che l'ulteriore parametro di cui all'art. 76 della Costituzione

è inconferente, poiché la legge di delega al Governo per la riforma

tributaria espressamente prevede il ricorso a meccanismi di

contabilità semplificata per le imprese minori;

che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 79, comma 6, ed 80 del d.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte