Sentenza n. 923/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
della Regione Sicilia 10 agosto 1984, n. 46 ("Norme riguardanti gli
enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della
legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle leggi regionali
6 giugno 1975, n. 42 e 9 maggio 1984, n. 27"), promosso con ordinanza
emessa il 13 gennaio 1987 dal Pretore di Caltanissetta nel
procedimento civile vertente tra Giammusso Salvatore ed Ente
Minerario Siciliano iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno
1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana;
Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con istanza presentata il 19 giugno 1984, il sig. Salvatore
Giammusso, dipendente dell'Ente minerario siciliano, chiese la
risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro prevista
dall'art. 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984, n. 27,
optando per la corresponsione della indennità una tantum aggiuntiva
al trattamento di fine rapporto da liquidarsi secondo i parametri
precisati nel secondo comma della citata disposizione legislativa.
L'Ente suddetto, con nota del 28 giugno 1984, comunicò
l'accoglimento della domanda specificando altresì che il rapporto
sarebbe cessato il 1° luglio successivo e che sarebbe stato
corrisposto il richiesto trattamento economico; quindi il dipendente
lasciò il servizio a partire dalla indicata data.
Sopravvenuta la legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, il cui art.
9 disponeva che l'indennità una tantum prevista dal secondo comma
dell'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1984 sarebbe stata
corrisposta secondo parametri diversi e meno favorevoli rispetto a
quelli indicati nella precedente norma, l'Ente minerario siciliano
comunicò all'interessato che, non essendosi egli avvalso della
disposizione di cui al secondo comma del richiamato art. 9 della
legge n. 46 del 1984 - secondo la quale la domanda di risoluzione
anticipata del rapporto di lavoro poteva essere confermata o ritirata
- i conteggi relativi alla indennità sarebbero avvenuti "secondo il
combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984,
n. 27, e dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46".
Nel procedimento civile instaurato avverso la liquidazione della
indennità, in concreto corrisposta nella misura ridotta, il Pretore
di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della
legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, in riferimento all'art. 3
Cost.
Ha ritenuto il giudice remittente che tale ultima disposizione,
benché qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art.
6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, non presenta la
struttura propria della norma interpretativa e, pertanto, deve
ritenersi modificativa della precedente per quanto attiene alla
disciplina della indennità una tantum per il prepensionamento
volontario. Ma, per effetto di siffatta ultima normativa,
risulterebbe ingiustificata e discriminatoria la differenza operata
dal legislatore tra il lavoratore prepensionato, la cui vicenda
lavorativa si sia conclusa con la materiale corresponsione della
indennità prima della entrata in vigore della norma denunciata, e
quindi sotto il regime giuridico precedente, ed il lavoratore che,
avendo presentato la domanda di prepensionamento, ma non avendo
ancora percepito il beneficio patrimoniale, si trovi nella sola
alternativa, prevista dal secondo comma dell'art. 9 della
sopravvenuta legge n. 46 del 1984, di rinunciare al prepensionamento
volontario ovvero di accettare la riduzione della indennità in
esame.
È intervenuto nel presente giudizio il Presidente della Regione
Siciliana, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato,
deducendo in via preliminare la inammissibilità della questione per
difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza
della questione medesima, non avendo il giudice a quo precisato le
ragioni per le quali la norma di modifica debba applicarsi a
situazioni verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, e,
nel merito, la sua infondatezza. Considerato in diritto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento
del trattamento economico previsto, per la risoluzione anticipata
volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente minerario
siciliano, dall'art. 6, secondo comma, della legge della Regione
siciliana 9 maggio 1984 n. 27 - in misura superiore rispetto a
quella in concreto riconosciuta e calcolata secondo i parametri
fissati dalla successiva legge regionale siciliana 10 agosto 1984, n.
46 - il Pretore di Caltanissetta ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della citata legge regionale
10 agosto 1984, n. 46, in riferimento all'art. 3 Cost.
Il giudice rimettente ha in primo luogo negato che la norma più
sfavorevole contenuta nella legge n. 46 del 1984, nonostante la
definizione formale riportata nel titolo della legge stessa, possa
essere qualificata come interpretazione autentica dell'art. 6 della
legge regionale 9 maggio 1984 n. 27, dovendosi viceversa ad essa
riconoscere natura ed effetti modificativi della precedente
disciplina, per quanto attiene alla misura della indennità una
tantum per il pensionamento anticipato volontario, suscettibile così
di applicazione autonoma nel contenuto, nel tempo e nelle modalità.
Pertanto, ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge
regionale n. 46 del 1984, introducendo una disciplina più
sfavorevole, avrebbe realizzato una ingiustificata discriminazione,
in violazione dell'art. 3 Cost., tra il caso in cui al momento della
sua entrata in vigore l'indennità una tantum non fosse stata ancora
corrisposta al lavoratore, che pur avesse già presentato domanda di
prepensionamento ai sensi della legge n. 27 del 1984 ed avesse
altresì lasciato il proprio posto di lavoro, per effetto
dell'accoglimento della domanda stessa, rispetto al caso del
lavoratore prepensionato che avesse già ricevuto l'indennità in
questione calcolata secondo il più favorevole criterio indicato
nella legge regionale n. 27 del 1984, e ciò in quanto nel primo caso
il lavoratore si troverebbe, ai sensi del secondo comma del citato
art. 9 della legge regionale n. 46 del 1984, nella sola alternativa
di rinunziare alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di
accettare la riduzione dell'indennità una tantum riconosciutagli.
2. - Deve essere preliminarmente disattesa la eccezione di
inammissibilità della questione, dedotta dall'Avvocatura generale
dello Stato, intervenuta nel presente giudizio per il Presidente
della Regione siciliana, in quanto l'ordinanza di rimessione appare
sufficientemente motivata sul punto della rilevanza, essendo
possibile dal suo contenuto stabilire l'incidenza in concreto della
dedotta questione di legittimità costituzionale.
3. - Quanto al merito della questione, va rilevato che il tenore
del primo comma dell'art. 9 della legge n. 46 del 1984, oggetto di
impugnativa - secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma
secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è
corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare...", cioè
in una misura più sfavorevole di quella prevista nella legge n. 27
citata - è tale da escludere la sussistenza della asserita
disparità, dovendo la norma essere interpretata nel senso che la
disciplina sopravvenuta non possa essere applicata a tutti coloro cui
siano riferibili rapporti già esauriti. Fra essi devono ritenersi
ovviamente compresi - come sembra del resto sostenere l'Avvocatura
dello Stato - non solo coloro nei cui confronti, al momento
dell'entrata in vigore della nuova legge, fosse già stata
materialmente pagata l'indennità, bensì anche coloro la cui domanda
di collocamento a riposo fosse stata già accolta, (come, nel caso
oggetto del giudizio a quo, risulta dalla nota dell'Ente minerario
siciliano n. 3568 del 28 giugno 1984), essendosi in tal modo già
risolto il rapporto di lavoro, e nei cui confronti fossero già stati
definiti i rapporti economici connessi, mediante la determinazione
dell'indennità nella misura prevista dalla precedente legge n. 27
del 1984.
Non può difatti considerarsi rilevante, per ritenere invece
applicabile la nuova legge, la circostanza che, al momento della sua
entrata in vigore, non fosse ancora intervenuto il materiale
pagamento della indennità, trattandosi di un evento meramente
attuativo di attività di volizione completamente esauritesi sotto il
vigore della legge precedente, dato che quella successiva, oggetto di
impugnativa, fa espressamente decorrere i propri effetti "dalla data
di entrata in vigore".
In tal senso va dunque interpretata anche la disposizione
contenuta nel secondo comma dell'art. 9, oggetto di censura, il quale
prevede che "le domande presentate in applicazione dell'art. 6 della
legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, possono essere confermate o
ritirate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo".
Anche questa previsione, dovendo essere inquadrata nell'intero
contesto normativo, va dunque interpretata alla luce del primo comma,
e quindi considerarsi applicabile solo alle ipotesi in cui non si
fosse in presenza di rapporti già esauriti sotto il regime della
legge precedente, cioè di ipotesi in cui le domande di
prepensionamento non fossero state ancora accolte, perché, invece,
nel caso in cui già lo fossero state, si sarebbe prodotta
irreversibilmente la risoluzione del rapporto di lavoro, nel qual
caso delle domande già presentate non sarebbe più stato possibile
il ritiro.
4. - Non sussiste, perciò, come invece sostenuto nell'ordinanza
di rinvio, l'asserita disparità "tra il lavoratore prepensionato nei
cui confronti... sia stata completata in tempi anteriori all'entrata
in vigore della legge regionale n. 46 del 1984 la fattispecie in
questione, con la corresponsione dell'indennità una tantum, ed il
lavoratore che ha presentato analoga richiesta di prepensionamento,
nei cui confronti non sia avvenuto altrettanto". Difatti sulla base
della corretta interpretazione della norma denunciata, anche al
lavoratore che, come nel caso di specie, si sia vista accolta la
domanda di prepensionamento prima della entrata in vigore della legge
n. 47, non possono applicarsi le disposizioni più sfavorevoli in
essa contenute.
5. - La soluzione della questione di legittimità costituzionale
in via interpretativa nei sensi anzidetti assorbe ogni altro profilo,
pur enunciato nell'ordinanza di rinvio, circa il carattere innovativo
o di interpretazione autentica della norma denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione
siciliana 10 agosto 1984, n. 46, ("Norme riguardanti gli enti
economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della
legge regionale 9 maggio 1984 n. 27 e modifiche alle leggi regionali
6 giugno 1975 n. 42 e 9 maggio 1984 n. 27"), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanisetta con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:923 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte