Sentenza n. 927/1988
Altra decisione · depositata il 28/07/1988 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano
notificati il 12 giugno e il 26 agosto 1987, depositati in
Cancelleria il 18 giugno e il 27 agosto 1987 ed iscritti ai nn. 14,
15, 16 e 19 del registro ricorsi 1987, per conflitti di attribuzione
sorti a seguito dei decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste
in data 15 gennaio 1987 concernenti concorsi speciali pubblici, per
esami, nella parte in cui sono stati messi a concorso posti riservati
ad uffici ed istituti con competenza regionale e con sede di servizio
in Provincia di Trento e del decreto del Ministro dell'interno in
data 11 novembre 1986 concernente "Concorso pubblico, per esami, a
131 posti nella qualifica di vice- consigliere di ragioneria
dell'Amministrazione civile dell'interno", nella parte in cui non
sono stati riservati dei posti ad uffici con sede di servizio in
Provincia di Bolzano, o con competenza regionale e con sede di
servizio in Provincia di Trento;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso notificato il 12 giugno 1987 (reg. confl. n.
14/87), la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 gennaio 1987
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1987),
concernente "Concorsi speciali pubblici, per esami, ad otto posti nel
profilo professionale di funzionario amministrativo per il servizio
repressione frodi, diciannove posti nel profilo professionale di
collaboratore amministrativo per il servizio repressione frodi e
tredici posti nel profilo professionale di collaboratore
amministrativo contabile per gli istituti sperimentali".
In particolare, uno di tali concorsi - precisamente quello a
diciannove posti nel profilo professionale di collaboratore
amministrativo, settima qualifica funzionale, nel ruolo del servizio
repressione frodi - prevede un posto presso l'ufficio periferico di
San Michele all'Adige, in provincia di Trento, ufficio che ha
competenza per l'intera Regione Trentino- Alto Adige.
Ciò premesso, la ricorrente denuncia la lesione della propria
sfera di attribuzione per violazione degli artt. 99 e 100 dello
statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e degli
artt. 1 e 20 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (come modificato dal
d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), concernente norme di attuazione dello
statuto speciale in materia di proporzionale negli uffici statali
siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego.
Sulla base, infatti, delle invocate norme statutarie (che
garantiscono l'uso della lingua tedesca nella Regione Trentino- Alto
Adige anche nei rapporti con gli uffici della pubblica
amministrazione "situati nella provincia di Bolzano o aventi
competenza regionale") e del terzo comma del citato art. 1 del d.P.R.
n. 752/76 (secondo il quale il requisito del bilinguismo è
richiesto, fra l'altro, per il personale degli organi ed uffici della
pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in
Provincia di Trento "limitatamente ai contingenti determinati, di
intesa con i Presidenti della giunta regionale del Trentino - Alto
Adige e della giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria
per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua
tedesca, con decreto adottato.... dal commissario del Governo per la
Provincia di Trento per il restante personale statale"), il decreto
impugnato, ad avviso della ricorrente, per quanto concerne il posto
di San Michele all'Adige avrebbe dovuto essere preceduto dalla
procedura imposta dalle disposizioni citate, in particolare dalla
intesa con il Presidente della giunta provinciale di Bolzano per la
determinazione del contingente, procedura che non è stata neppure
attivata dallo Stato per stabilire se quel posto andasse o meno
inserito nel contingente stesso: il Ministro dell'agricoltura, in
sostanza, si è di fatto così sostituito alle autorità competenti a
determinare i contingenti.
La ricorrente lamenta, inoltre, da un lato, che il bando di
concorso in questione, oltre che violare le indicate norme sul
bilinguismo, addirittura le ignora e comunque non prevede che la
conoscenza della lingua tedesca e di quella italiana costituisca
requisito per l'ammissione al concorso, come prevede sempre l'art. 1
del d.P.R. n. 752 del 1976; dall'altro, che risulta violato anche
l'art. 20 dello stesso decreto presidenziale del 1976 - secondo cui
gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad
uffici della pubblica amministrazione aventi competenza regionale
hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua
italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi
nella domanda di ammissione - in quanto il bando di concorso non
consente tale facoltà, come si evince dal fatto che nello schema di
domanda di ammissione allegato al bando (all. 2) non è prevista la
dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua.
1.2. - Con ulteriori ricorsi notificati anch'essi il 12 giugno
1987 (reg. confl. nn. 15 e 16/87), la Provincia di Bolzano ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
ordine ad altri due decreti del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste del 15 gennaio 1987 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 87
del 14 aprile 1987), concernenti l'uno "Concorsi speciali pubblici,
per esami, a tre posti nel profilo professionale di funzionario
agrario per il servizio repressione frodi, cinquantuno posti nel
profilo professionale di collaboratore agrario per il servizio
repressione frodi e trentanove posti nel profilo professionale di
collaboratore agrario per gli istituti sperimentali" e l'altro
"Concorsi speciali pubblici, per esami, a venti posti nel profilo
professionale di chimico direttore per il servizio repressione frodi,
sedici posti nel profilo professionale di chimico direttore per gli
istituti sperimentali, ventinove posti nel profilo professionale di
chimico per il servizio repressione frodi e diciassette posti nel
profilo professionale di chimico per gli istituti sperimentali".
I decreti vengono impugnati, per motivi e con argomentazioni
identici a quelli svolti nel ricorso di cui al punto precedente,
nella parte in cui:
a) il primo mette a concorso un posto di funzionario agrario,
ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi
presso l'ufficio periferico di San Michele all'Adige; un posto di
collaboratore agrario, settima qualifica funzionale, del ruolo del
servizio repressione frodi presso lo stesso ufficio di San Michele
all'Adige; un posto di collaboratore agrario, settima qualifica
funzionale, del ruolo degli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria presso la sezione operativa periferica di Trento
dell'istituto sperimentale per la frutticoltura; e un posto analogo
presso l'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per
l'alpicoltura, con sede in Trento;
b) il secondo mette a concorso un posto di chimico direttore,
ottava qualifica funzionale, del ruolo del servizio repressione frodi
presso l'ufficio periferico San Michele all'Adige.
1.3. - Si è costituito in tutti i giudizi con atti identici il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei
ricorsi.
L'Avvocatura premette che i bandi di concorso di cui ai decreti in
questione sono stati emanati in base agli artt. 10, 11 e 12 del d.l.
18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462
("Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle
sofisticazioni alimentari"), i quali, dopo aver istituito
l'Ispettorato Centrale repressione frodi, autorizzavano il Ministro
dell'agricoltura a dotare di personale gli uffici periferici di tale
nuovo organismo. Il Ministro, con decreti 12 agosto 1986 e 23 ottobre
1986, determinava le sedi e le circoscrizioni territoriali degli
uffici periferici e stabiliva l'organico degli addetti
all'Ispettorato centrale e agli uffici periferici, nonché agli
Istituti scientifici appositamente delegati dalla precedente
legislazione all'attività di vigilanza per la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle
sostanze di uso agrario. Nell'immettere quel personale,
l'Amministrazione ha ritenuto di conservare la sede di servizio nello
stesso luogo in cui aveva sede l'istituto scientifico presso il quale
veniva prestato il servizio stesso: pertanto, per quanto concerne il
Trentino - Alto Adige, al personale addetto all'Istituto
sperimentale di San Michele all'Adige fu conservata tale sede di
servizio.
Con i decreti de quibus, infine, l'Amministrazione ha completato
gli organici integrandoli per la sede di San Michele all'Adige di un
chimico direttore, di un collaboratore amministrativo e di un
collaboratore agrario, tutti e tre nel servizio repressione frodi.
Tutto ciò premesso, l'Avvocatura sostiene che le censure della
Provincia di Bolzano, apparentemente fondate sulle norme statutarie e
di attuazione, contrastano col principio del buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto l'integrazione
dei posti riguarda tre dipendenti rivestenti ciascuno una singola
funzione che non si presta, proprio in quanto singola, a suddivisione
per contingenti.
2.1. - Con ricorso notificato il 26 agosto 1987 (reg. confl. n.
19/87), la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del
Ministro dell'interno dell'11 novembre 1986 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1987), concernente "Concorso pubblico,
per esami, a centotrentuno posti nella qualifica di vice consigliere
di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno".
La ricorrente, con argomentazioni in parte identiche a quelle
contenute nei ricorsi di cui ai numeri precedenti, denuncia la
violazione degli artt. 99 e 100 dello statuto speciale della Regione
Trentino - Alto Adige e degli artt. 1, 2 e 20 del d.P.R. 26 luglio
1976, n. 752 (come modificato dal d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327), in
quanto il decreto de quo da un lato non prevede l'aliquota dei posti
da riservarsi a candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
da destinarsi ad uffici aventi sede in provincia di Bolzano (come
invece prescrive il citato art. 2 del d.P.R. n. 752/76), né,
dall'altro, determina il contingente dei posti riservati a candidati
in possesso del predetto requisito e destinati ad uffici con
competenza regionale aventi sede in provincia di Trento (com'è
invece previsto dall'art. 1, comma terzo, dello stesso d.P.R.). Nel
caso di specie, la ricorrente lamenta, quindi, la mancata intesa con
il Presidente della giunta provinciale in ordine alla determinazione
di entrambi i contingenti indicati.
Infine, l'art. 20 del d.P.R. n. 752/76 è anche qui violato,
conclude la ricorrente, in quanto l'art. 3 del decreto de quo, nel
disciplinare la domanda di ammissione al concorso, non prevede la
dichiarazione di opzione per l'una o l'altra lingua, nella quale il
candidato intende sostenere le prove.
2.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio, conclude per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto
del ricorso.
Questo sarebbe, innanzitutto, palesemente inammissibile in quanto
le censure non concernono attribuzioni costituzionali della provincia
ricorrente, ma la legittimità del provvedimento impugnato e
rientrerebbero quindi nell'area della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'Amministrazione
civile dell'interno, per effetto delle leggi costituzionali 26
febbraio 1948, n. 5 (artt. 13, 16, 76, 77 e 94) e 10 novembre 1971,
n. 1 (art. 44), non ha più uffici periferici nelle Province di
Trento e Bolzano, dal momento che gli stessi furono sostituiti da
quelli della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della
istituzione dei Commissariati del Governo nelle dette province. Ne
consegue la inapplicabilità alla predetta Amministrazione delle
disposizioni statutarie e di attuazione invocate.
Inoltre, prosegue l'Avvocatura, a tutt'oggi i Commissari del
Governo nelle Province di Trento e Bolzano continuano di fatto ad
avvalersi, in applicazione dell'art. 35 del d.P.R. 1° febbraio 1973,
n. 49, di personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e
quindi anche al Ministero dell'interno. In quest'ultimo caso, però,
l'assegnazione non può farsi risalire al momento del reclutamento,
ma ha luogo esclusivamente attraverso il collocamento di personale in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio, di modo
che l'assegnazione può venir meno in qualsiasi momento.
Infine, l'Avvocatura rileva che i ruoli organici
dell'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione
dell'ordinamento speciale approvato con d.P.R. 24 aprile 1982, n.
340, si configurano esclusivamente come ruoli nazionali e sono
destinati a far fronte alle esigenze proprie degli uffici centrali e
periferici del Ministero medesimo.
Pertanto, la normativa che si assume violata non può incidere in
alcun modo sulla regolamentazione dei concorsi del Ministero
dell'interno, anche perché ne deriverebbe la abnorme conseguenza che
per i concorsi banditi da detta Amministrazione occorrerebbe
procedere ad una previsione generalizzata del requisito della
conoscenza della lingua tedesca, nonostante che i vincitori dei
concorsi stessi siano destinati istituzionalmente ad uffici e
strutture dislocati sull'intero territorio nazionale.
3. - Nell'imminenza dell'udienza la ricorrente Provincia di
Bolzano ha depositato memorie aggiuntive per tutti i giudizi.
In ordine ai conflitti relativi ai concorsi banditi dal Ministero
dell'agricoltura, la ricorrente prende atto, innanzitutto, dei
decreti ministeriali 4 settembre 1987, con i quali sono stati
annullati i bandi impugnati nelle parti relative ai quattro posti
riservati all'ufficio periferico di S. Michele all'Adige e, di
conseguenza, ritiene che la materia del contendere sia venuta meno in
modo totale per i conflitti concernenti i bandi che contengono, per
quanto qui interessa, esclusivamente posti riservati al detto ufficio
(confl. nn. 14 e 16/87), e in modo parziale per quello relativo al
bando che prevede anche un posto presso la sezione periferica di
Trento dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura e un altro
presso la sede di Trento dell'Istituto sperimentale per
l'assestamento forestale e l'alpicoltura (confl. n. 15/87).
Limitatamente, pertanto, a quello che deve ritenersi l'attuale
residuo ambito della controversia, la ricorrente contesta
l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato (sia pur riferita soltanto
ai posti di S. Michele all'Adige), secondo la quale i posti in
questione non si prestavano a suddivisione per contingenti, in quanto
ciascuno relativo ad una singola funzione. Ad avviso della Provincia,
invece, innanzitutto la lesione delle proprie attribuzioni si è
avuta già per il fatto stesso di non essere stata neppure consultata
per stabilire se quei posti andassero o meno inseriti nei contingenti
di cui all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 752 del 1976, e,
inoltre, i contingenti stessi devono essere stabiliti considerando la
dotazione complessiva di personale di ciascun ufficio con competenza
regionale, e non soltanto i nuovi posti che volta per volta vengono
messi a concorso. Inoltre, se anche in ipotesi si trattasse di un
ufficio al quale sia preposto un solo dipendente di ruolo, non per
questo esso si sottrarrebbe alla disciplina del bilinguismo, in
quanto il citato art. 1 d.P.R. n. 752/76 non stabilisce che la
determinazione del contingente si debba fare solo se vi siano più
posti da "suddividere".
Quanto, infine, al conflitto relativo al concorso bandito dal
Ministero dell'interno, la ricorrente prende atto dell'affermazione
dell'Avvocatura dello Stato secondo cui l'Amministrazione civile
dell'interno non ha più uffici periferici nelle province autonome e
i ruoli organici della stessa si configurano esclusivamente come
ruoli nazionali, ma ritiene, però, che tale affermazione sembra
contraddetta sia dalle invocate norme statutarie (art. 89, secondo
comma) e di attuazione (artt. 1, secondo comma, e 2 d.P.R. n.
752/76), che evidentemente presuppongono l'esistenza di personale
dell'Amministrazione civile in Provincia di Bolzano, sia dall'art. 21
del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, il quale, nel disciplinare il
contingente del personale assegnato al Commissariato del Governo per
la Provincia di Bolzano, non stabilisce la eliminazione dei ruoli
periferici di detta Amministrazione, ma ne dispone soltanto la
"corrispondente riduzione"; inoltre, conclude la ricorrente, il fatto
che i ruoli dell'Amministrazione civile siano esclusivamente
nazionali non tocca il problema da essa sollevato, che non è quello
della "proporzionale", ma quello della conoscenza delle due lingue,
per risolvere il quale l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 752/76
prevede appunto il sistema dell'"aliquota" di posti da riservare a
candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo. Considerato in diritto
1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia
autonoma di Bolzano con i ricorsi enunciati in epigrafe in ordine a
tre decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15
gennaio 1987 e ad un decreto del Ministro dell'interno dell'11
novembre 1986 hanno tutti per oggetto l'indizione di pubblici
concorsi, e lamentano la violazione delle medesime disposizioni dello
Statuto speciale del Trentino- Alto Adige e delle relative norme di
attuazione. I giudizi possono pertanto essere riuniti, e decisi con
unica sentenza.
2. - Vanno esaminati in primo luogo i ricorsi relativi ai decreti
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2.1. - Per quanto riguarda quattro dei cinque bandi di concorso
complessivamente impugnati, occorre rilevare che essi sono stati
annullati proprio nelle parti che erano oggetto dei conflitti
sollevati dalla Provincia autonoma di Bolzano. Trattasi dei concorsi
a posti di diversa natura nel ruolo dell'Ispettorato centrale per la
prevenzione e la repressione delle sofisticazioni agro- alimentari, i
quali prevedevano in totale quattro posti destinati all'ufficio
periferico di San Michele all'Adige, "avente competenza territoriale
nelle province di Trento e Bolzano" (d.m. 12 agosto 1986).
Con tre decreti del 4 settembre 1987, infatti, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ha parzialmente annullato i propri
precedenti decreti del 15 gennaio 1987 nelle parti relative alla
copertura dei posti presso l'ufficio periferico di San Michele
all'Adige. L'annullamento è così testualmente motivato:
"Considerato che alla copertura di detto posto deve procedersi
secondo le modalità ed i termini previsti dalle norme statutarie
sopracitate"; nelle premesse sono richiamati lo statuto speciale
della Regione Trentino- Alto Adige e le relative norme di attuazione.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione totale della materia
del contendere in ordine ai conflitti nn. 14 e 16 del 1987 e in parte
qua in ordine al conflitto n. 15/87, così come del resto ha
domandato la difesa della Provincia ricorrente.
2.2. - Resta perciò in vita soltanto il ricorso n. 15/87
limitatamente al bando di concorso a trentanove posti di
collaboratore agrario del ruolo degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria, impugnato nelle parti relative ad un posto
nella sezione operativa periferica di Trento dell'istituto
sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma, e ad un posto
nell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per
l'alpicoltura con sede in Trento.
Il ricorso non è fondato.
A differenza dei casi precedenti, nei quali il Ministero stesso,
esercitando il potere di autotutela, ha riconosciuto il
buon diritto della Provincia autonoma di Bolzano, ai due posti in
discussione non può applicarsi la normativa di cui agli artt. 1 e 2
del d.P.R. n. 752 del 1976 di attuazione degli artt. 99 e 100 dello
Statuto speciale del Trentino- Alto Adige. Come risulta chiaramente
dal d.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318, che regola gli Istituti di
ricerca e di sperimentazione agraria, l'Istituto per l'assestamento
forestale e l'alpicoltura (art. 20) ha in Trento la sua unica sede
centrale, competente su tutto il territorio nazionale; ma nemmeno
alla sezione operativa periferica di Trento dell'Istituto per la
frutticoltura (art. 17), con sede in Roma, articolato in quattro
sezioni operative centrali ed in sezioni operative periferiche in
Trento, Forlì e Caserta, può essere riconosciuto il requisito della
"competenza regionale" richiesto dal terzo comma dell'art. 1 del
d.P.R. n. 752 perché si dia luogo alla determinazione dei
contingenti: trattasi, in tutta evidenza, di una sezione - seppure
"periferica" - operante su un'area assai più ampia della Regione
Trentino- Alto Adige.
Le suesposte considerazioni assorbono anche la censura che,
richiamandosi all'art. 20 dello stesso d.P.R. n. 752, lamenta la
mancata previsione nel bando di concorso della facoltà di sostenere
le prove di esame in lingua tedesca, censura che sarebbe comunque da
disattendere, poiché, come ha già ritenuto questa Corte (sent. n.
571 del 1988), tale regola, quando sia applicabile, opera senza che
sia necessaria una esplicita previsione.
3. - Va ora esaminato il ricorso della Provincia autonoma di
Bolzano col quale viene sollevato conflitto di attribuzione in ordine
al decreto 11 novembre 1986 del Ministro dell'interno, concernente un
concorso pubblico a centotrentuno posti nella qualifica di vice
consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.
3.1. - È da respingere l'eccezione di inammissibilità avanzata,
peraltro in modo del tutto sommario e generico, dall'Avvocatura dello
Stato.
Questa Corte ha costantemente riconosciuto l'ammissibilità dei
conflitti fondati sulla mancata osservanza di norme dello statuto di
autonomia, in particolare di quelle poste a tutela delle minoranze
etnico- linguistiche, e ciò anche con riferimento, come nel caso di
specie, a decreti statali di indizione di pubblici concorsi.
3.2. - Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Come rileva l'Avvocatura dello Stato, e secondo quanto è
riconosciuto nella stessa corrispondenza intercorsa fra il Ministro
dell'interno e la Giunta provinciale di Bolzano, non può essere
contestato il fatto che l'Amministrazione civile dell'interno non ha
più uffici periferici nelle due Province autonome di Trento e di
Bolzano. Ne segue che al concorso concernente, come si è detto, la
carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile
dell'interno, non poteva essere applicata la normativa statutaria,
della cui inosservanza si duole la Provincia ricorrente.
Vero è che, mancando ancora la legge istitutiva dei ruoli dei
Commissariati del Governo, ed essendo la carriera direttiva fuori
dalla previsione dei ruoli del Commissariato del Governo per la
Provincia di Bolzano di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 aprile 1982, n.
327, la Presidenza del Consiglio continua ad avvalersi di personale
collocato fuori ruolo, prelevato in prevalenza proprio dal Ministero
dell'interno. Ma ciò può comportare soltanto l'obbligo di
rispettare le regole del bilinguismo nel momento della effettiva
assegnazione del personale al Commissariato del Governo della
Provincia di Bolzano. Questa Corte intende sottolineare tale obbligo,
insieme con l'esigenza che non si ritardi ulteriormente la
definizione normativa dei ruoli, così da assicurare un puntuale
rispetto delle garanzie statutarie in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi
della Provincia autonoma di Bolzano di cui in epigrafe, per quanto
concerne i concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, successivamente annullati in parte qua;
dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per personale degli
Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con il decreto
indicato in epigrafe;
dichiara che spettava allo Stato bandire il concorso indetto dal
Ministero dell'interno per personale dell'Amministrazione civile, con
il decreto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:927 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte