Sentenza n. 928/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 70/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promosso
con ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Sede di Bari - sul ricorso proposto da
Lisanti Antonio contro I.N.P.S., iscritta al n. 327 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento promosso da Antonio Lisanti, avvocato
dell'I.N.P.S., inquadrato nella prima qualifica del ruolo
professionale, ramo legale, contro l'Istituto stesso ed avverso il
provvedimento del direttore della sede di Bari, n. 110 del 1984, con
il quale veniva disposta una trattenuta mensile di lire 200.000 sul
suo stipendio e gli veniva comunicato che non potevano essergli
riconosciute giornate di riposo compensativo, non avendo egli
effettuato quaranta ore lavorative settimanali, nonché avverso la
nota della sede centrale I.N.P.S. con la quale si invitava il
dirigente suddetto a disporre il recupero delle competenze relative
alle ore di assenza dal servizio del ricorrente, dovute alla sua
partecipazione alle sedute della sezione provinciale di Bari di
controllo sugli atti degli enti locali, il T.A.R. della Puglia ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale in epigrafe.
Il giudice remittente - dopo aver premesso che il ricorrente,
nominato membro della sezione provinciale di Bari di controllo sugli
atti degli enti locali e perciò soggetto ad un impegno di venti
giorni al mese dalle ore 8 alle ore 9,30 - 10, in orario coincidente
con quello di lavoro, non ha ottenuto dall'I.N.P.S. l'autorizzazione
ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'assolvimento
dell'incarico se non previo recupero delle ore di assenza o
proporzionale riduzione dello stipendio - ha giudicato rilevante la
questione in oggetto osservando che una pronuncia di accoglimento
comporterebbe l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di
recupero avente come unico presupposto la legittimità della norma
censurata che regola in modo uniforme l'orario di servizio dei
dipendenti I.N.P.S.
Nel merito, lo stesso giudice ha affermato che tale norma, non
tenendo conto del fatto che l'esercizio della professione forense non
è compatibile con una predeterminazione rigida e formale dell'orario
di ufficio ed accomunando le categorie dei professionisti e degli
impiegati, differenti per attività, posizione, responsabilità,
funzioni nell'obbligo di un orario di servizio settimanale
predeterminato di quaranta ore, pone in essere una disciplina
ingiustificatamente uniforme di situazioni oggettivamente diverse, in
contrasto con l'art. 3 Cost..
Ha, inoltre, rilevato che la previsione per i legali dell'ente
pubblico di un rigido orario di ufficio viola l'art. 97 Cost. in
quanto non permette di ottenere, dall'attività svolta, quei
risultati ottimali che sono essenziali per l'amministrazione ed
idonei ad escludere la responsabilità del professionista, così da
ostacolare la migliore organizzazione dell'ufficio legale.
2. - Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. preliminarmente
negando la rilevanza della questione in base alla considerazione che
l'illegittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non
potrebbe scaturire da una eventuale dichiarazione di
incostituzionalità della norma di previsione dell'orario unico per
tutti i dipendenti, ma solo dalla eliminazione di ogni
regolamentazione temporale della prestazione lavorativa.
La difesa dell'Istituto ha, inoltre, svolto argomentazione dirette
a dimostrare l'infondatezza della questione, evidenziando in
particolare che la più recente disciplina sull'orario di lavoro dei
dipendenti dell'I.N.P.S. già presenta (e più ancora presenterà in
futuro, a seguito della contrattazione decentrata di prossima
attuazione) forme di articolazione che tengano conto della
particolarità delle funzioni esercitate e dello svolgimento dei
servizi esterni.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per
il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che la
questione è da considerare inammissibile (perché la norma impugnata
era già stata sostituita, alla data dell'ordinanza di rimessione,
dall'art. 6 del d.P.R. n. 346/83) e, comunque, manifestamente
infondata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo
1975, n. 70, nella parte in cui stabilisce un orario di servizio
unico per tutti i dipendenti degli enti contemplati nella stessa
legge, compreso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza
prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli
avvocati e i procuratori legali degli enti stessi, iscritti all'albo
speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre
1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto
dall'art. 15 della citata legge n. 70 del 1975.
Risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., per l'irrazionalità
della disciplina che regolerebbe in modo uniforme situazioni
oggettivamente diverse quali sono rispettivamente quelle degli
impiegati e dei professionisti; b) l'art. 97 Cost., in quanto la
rigidità dell'orario inciderebbe negativamente sull'organizzazione
degli uffici legali e sui risultati dell'attività svolta a cura di
questi, essenziale per l'amministrazione, e renderebbe, inoltre,
incerta per i professionisti la possibilità di un impegno adeguato e
necessario ad escludere la loro responsabilità professionale.
2. - Anzitutto, si ritiene non fondata l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in
base al rilievo che la norma impugnata era stata, già alla data
dell'ordinanza di rimessione, sostituita dall'art. 6 del d.P.R. n.
346 del 1983.
Invero, si osserva che, nonostante il succedersi nel tempo di
varie norme, come si dirà in seguito, i principi da esse enunciati
sono rimasti invariati, sicché il merito della questione non ha
subito modifiche sostanziali, il che induce la Corte a procedere al
suo esame.
3. - La questione non è fondata.
Secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici
amministrativi, gli avvocati e i procuratori dell'I.N.P.S., al pari
dei legali degli altri enti pubblici, sono da considerarsi nello
stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello
svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una
posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli
dell'Ordine professionale, mentre, per gli altri profili del rapporto
di impiego, sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti
dal rapporto stesso, ivi compreso il dovere di osservare l'orario di
lavoro prescritto dall'ente.
La disciplina di detto orario, in base e per effetto delle varie
fonti di diverso livello (contratti collettivi succedutisi nel tempo
e trasfusi in buona parte in vari d.P.R.: art. 6, d.P.R. n. 346 del
1983; art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 13 del 1986; art. 7, d.P.R. n.
267 del 1987) non è uniforme e rigida ma articolata e differenziata
a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale. In
particolare, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali,
l'I.N.P.S. tiene conto (v. ordine di servizio della Direzione
Generale dell'Istituto n. 527 del 20 gennaio 1982) della peculiarità
del rapporto e della necessità che questi ultimi hanno di svolgere
la loro attività professionale all'esterno dell'ufficio, per cui,
con dichiarazione da essi stessi sottoscritta, possono attestare la
durata della prestazione svolta all'esterno.
Comunque, nella fattispecie, quella esercitata dal ricorrente e
per la quale si controverte, non era attività a favore e
nell'interesse dell'Istituto datore di lavoro, essendo state svolte
le prestazioni a favore e nell'interesse di un altro e diverso ente
(Sez. provinciale di controllo sugli atti degli enti locali).
Si deve, quindi, ritenere che non sussistono né la uniformità
né la rigidità dell'orario ritenute dal giudice remittente, specie
per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali dell'Istituto
ed, in particolare, il ricorrente e che, conseguentemente, non
risultano violati gli invocati precetti costituzionali, essendo le
norme denunciate non irrazionali ed idonee ad assicurare il buon
andamento dell'amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97
Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:928 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte