Sentenza n. 93/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 703/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 2
luglio 1952, n. 703, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1962
dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra la S. p.
a. Canturina di Cantù, il Comune di Valdisotto e l'Istituto nazionale
gestione imposte di consumo, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del
6 ottobre 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio della S. p. a. Canturina
di Cantù;
udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la S.p.a. Canturina, e il vice
avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 14 giugno 1962 nella causa civile tra la S.
p. a. Canturina di Cantù, il Comune di Valdisotto e l'I.N.G.I.C., il
Tribunale di Sondrio ritenne rilevante e non manifestamente infondata
l'eccezione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 23
della Costituzione, adombrata dalla difesa della Società Canturina,
nei confronti dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, istitutivo
di uno "speciale diritto" sulle acque minerali a favore dei Comuni nei
quali essa viene "asportata" dalla sorgente. Ciò a causa della carenza
di una norma "che preveda i modi e gli strumenti per l'accertamento dei
valori e per l'esazione".
Il Tribunale argomenta dal fatto che lo "speciale diritto" in
questione, data la sua natura di imposta sulla produzione, non sarebbe
da assimilare alle imposte di consumo, e, data la "specialità" di
queste, non potrebbe essere assoggettato, neanche per analogia, alla
disciplina di esse. Né ad alcun altro titolo potrebbe ricadere sotto
la disciplina dell'art. 11 della legge del 1952, modificativo
dell'art. 22 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,
dato che questo riflette anch'esso le sole imposte di consumo.
In conseguenza, siccome l'art. 6 della legge del 1952 si limita a
stabilire la misura massima dell'aliquota del tributo (fissata nel 3
per cento del valore dell'acqua al momento dell'"asportazione"),
mancherebbe nella legislazione, in relazione al "diritto speciale" di
cui trattasi, ogni specificazione circa "gli strumenti ed i criteri
relativi all'accertamento del valore dell'acqua, alla determinazione
concreta dell'imponibile e dell'aliquota, ai modi di riscossione, e, da
ultimo, ai necessari mezzi di controllo e di garanzia del
contribuente". Onde la non manifesta infondatezza della questione
relativa all'incompatibilità del citato art. 6 con l'art. 23 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata alle parti in causa il 18 luglio
1962, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 luglio 1962,
mentre ne è stata data comunicazione ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 19 dello stesso mese. Essa è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1962, n. 252.
Innanzi a questa Corte si è costituito, a mezzo dell'Avvocato
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto d'intervento depositato il 13 agosto 1962. Si è inoltre
costituita la Società Canturina, a mezzo degli avvocati Enrico Allorio
e Italo Bolognini, depositando mandato e deduzioni il 26 ottobre 1962.
La Società Canturina fa proprie e illustra le argomentazioni
dell'ordinanza del Tribunale di Sondrio, soffermandosi in particolare a
confutare le tesi contenute in due decisioni del Consiglio di Stato le
quali hanno ritenuto estensibile, per analogia, al "diritto speciale"
de quo, la disciplina delle imposte di consumo.
L'Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento osserva invece che
lo "speciale diritto" previsto dal secondo comma dell'art. 6 impugnato
in questa sede altro non sarebbe che un "residuo" dei "diritti" sui
generi di larga produzione locale, che, in base all'art. 10 del decreto
legislativo 29 marzo 1947, n. 177, i Comuni potevano essere
autorizzati a imporre, e che furono soppressi appunto dal primo comma
del ricordato art. 6: si tratterebbe cioè di un'imposta comunale ad
valorem, da comprendere "nel novero delle imposte di consumo": al
riguardo l'Avvocatura fa richiamo anche ai "diritti accessori" previsti
dall'art. 100 e agli speciali "diritti" previsti dall'art. 25 del T.U.
per la finanza locale, pur essi assimilabili alle imposte di consumo.
Osserva inoltre che non contrasta con la natura di imposta di
consumo il fatto che nel caso in esame l'imposizione non faccia
immediato riferimento alla vera e propria fase del consumo, dovendosi
anche l'"asportazione" considerare come "un momento in cui comincia ad
apparire la possibilità del consumo".
Del resto finora la prassi e la giurisprudenza hanno sempre
applicato al tributo di cui trattasi la disciplina di imposizione,
accertamento, riscossione e contenzioso, propria delle imposte di
consumo.
Con particolare riferimento al valore imponibile, l'Avvocatura
osserva che esso va "collegato alla funzione commerciale del bene", e
va determinato al momento in cui si verifica l'asportazione dell'acqua,
"in proporzione della funzione di destinazione al consumo, che il bene
ha in quella fase", partendo sempre dal "prezzo del mercato",
attraverso "una serie di operazioni di depurazione dei costi attinenti
alle varie operazioni cui le acque sono sottoposte".
Ove dovesse negarsi al tributo in esame la natura di imposta di
consumo, nondimeno, trattandosi di un tributo comunale ad valorem, esso
sarebbe pur sempre soggetto alla disciplina generale dei tributi
comunali dello stesso genere, e quindi a quella delle imposte di
consumo, nulla impedendo in proposito - come ha ritenuto il Consiglio
di Stato - l'analogia, universalmente ammessa anche in materia
tributaria: del resto, qui, più che di analogia, si tratterebbe di
una mera interpretazione estensiva dei precetti della materia, giacché
l'art. 11 della legge del 1952, modificativo dell'art. 22 del T.U. per
la finanza locale, dovrebbe considerarsi operante non per le sole
imposte di consumo (come ha ritenuto l'ordinanza di rimessione), ma per
tutti i tributi comunali ad valorem (come ha ritenuto il Consiglio di
Stato).
Aggiunge poi l'Avvocatura che, persino se si dovesse escludere
l'applicabilità della disciplina delle imposte di consumo, non
potrebbe negarsi la sussistenza per il tributo de quo, in base al
l'ordinamento, di una disciplina compiuta e dettagliata. Infatti:
dall'art. 6 della legge del 1952 risulta quale sia il soggetto attivo e
quale quello passivo dell'imposizione; l'istituzione e la
regolamentazione del tributo sarebbero, in base alla legislazione
comunale e provinciale, di competenza del Consiglio comunale, e
soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e al
controllo del Ministero delle finanze; l'accertamento dell'imponibile
potrebbe esser disciplinato dai regolamenti comunali; la riscossione e
il contenzioso del tributo ricadrebbero sotto la disciplina prevista
per la generalità dei tributi comunali dal T.U. per la finanza
locale. Né la discrezionalità del potere comunale nella
determinazione delle aliquote entro il margine del 3 per cento del
valore imponibile contrasterebbe in alcun modo col precetto dell'art.
23 della Costituzione.
L'Avvocatura conclude, quindi, perché la questione sollevata dal
Tribunale di Sondrio sia dichiarata infondata.
La difesa della Società Canturina, in una memoria depositata l'11
aprile 1963, replica, con riferimento all'ultimo profilo della
prospettazione dell'Avvocatura dello Stato: a) che se l'art. 6 della
legge del 1952 indica nel Comune dove trovasi la sorgente l'ente
beneficiario dell'imposta, non precisa tuttavia quale sia l'ente
impositore del tributo; b) che sarebbe fuori luogo un'assimilazione
del "diritto speciale" istituito dall'art. 6 citato ai "diritti" sui
generi di larga produzione locale soppressi con la medesima
disposizione, dato che per questi ultimi i Comuni dovevano essere
autorizzati di volta in volta mediante un apposito provvedimento
ministeriale, nel quale si stabilivano anche "le norme per
l'applicazione del diritto"; c) che dall'art. 6 non risulterebbe chiaro
se il momento al quale l'imposizione dovrebbe riferirsi sia quello
dell'asportazione dell'acqua dalla sorgente o quello dell'asportazione
di essa dal Comune dove si trova la sorgente, e, in quest'ultimo caso,
quale sia il soggetto passivo del tributo (chi attinge l'acqua, chi la
trasforma, chi la esporta, ecc.); d) che le norme sulle deliberazioni
comunali non sarebbero applicabili al procedimento impositivo in
questione; e) che mancherebbe ogni criterio di delimitazione del potere
discrezionale del Comune in ordine alla fissazione dell'aliquota di
imposizione; f) che mancherebbe ogni indicazione dei criteri cui il
Comune dovrebbe attenersi per la determinazione del valore dell'acqua
alla sorgente, nonché degli organi abilitati a fissarlo; g) che le
norme del T.U. per la finanza locale sulla riscossione e sul
contenzioso richiamate dall'Avvocatura dello Stato riguarderebbero le
sole imposte di consumo, e non potrebbero essere estese al tributo de
quo.
Sottolinea inoltre la difesa della Canturina, con riferimento ai
rimanenti profili della difesa statale: h) che l'assimilazione del
"diritto speciale" de quo ai diritti sui generi di larga produzione
locale previsti dal decreto legislativo n. 177 del 1947 importerebbe
essa stessa l'esclusione dell'applicabilità al "diritto speciale"
della disciplina relativa alle imposte di consumo, giacché per i
diritti di cui all'art. 10 del decreto del 1947 era prevista una
disciplina particolare, da dettare di volta in volta mediante
provvedimento ministeriale; i) che l'esclusione della natura di imposta
di consumo del "diritto speciale "sulle acque minerali risulta altresì
dal fatto che queste ultime sono colpite anche dall'imposta di consumo,
la quale, per sua regola, è un'imposta che colpisce una volta sola; l)
che nessun punto di contatto esiste tra il "diritto speciale" stesso e
i "diritti speciali" previsti dall'art. 25 del T.U. per la finanza
locale "in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi
dall'Amministrazione" a richiesta dei contribuenti tenuti all'imposta
di consumo; m) che non esiste una categoria giuridica di "imposte ad
valorem", come pretenderebbe l'Avvocatura dello Stato: l'art. 11 della
legge n. 703 del 1952, che ha sostituito l'art. 22 del T.U. per la
finanza locale, riguarda le imposte di consumo ed esse soltanto; n) che
appunto perciò non può parlarsi di una interpretazione estensiva di
tale articolo quando si pretenda di applicarne la disciplina al
"diritto speciale" de quo; o) che la riserva di legge formulata
nell'art. 23 della Costituzione esclude che per la disciplina di un
tributo non formulata espressamente in alcuna legge possa farsi ricorso
all'applicazione, per analogia, di norme dettate per altri tributi:
l'integrazione analogica di norme tributarie è possibile "per la
disciplina dei particolari aspetti del tributo", solo se e in quanto
"la legge che disciplina espressamente il tributo contenga tutti gli
elementi idonei a soddisfare le condizioni imposte dall'art. 23, e
cioè indichi quanto meno i criteri sufficienti a delimitare il potere
di imposizione", p) che, in ogni caso, nella specie mancano i
presupposti dell'analogia, non sussistendo" identità di ratio,
somiglianza di struttura e funzione, tra le imposte di consumo da un
lato e il "diritto" de quo dall'altro": diversa è infatti la
manifestazione di capacità contributiva colpita nell'un caso e
nell'altro; diversi sono gli elementi di commisurazione del tributo (a
proposito di ciò si fa anzi notare che il criterio di valutazione
indicato dall'art. 22 del T.U. per la finanza locale - media dei
prezzi di mercato negli ultimi dodici mesi - sarebbe del tutto
inapplicabile al "diritto speciale" de quo, la cui entità è
rapportata a un valore non corrispondente a un prezzo di mercato, e pel
cui accertamento la Commissione provinciale prevista dal citato
articolo non appare, per giunta, attrezzata).
Infine, la difesa della Canturina prospetta l'inesistenza, nella
specie, nei soggetti colpiti dal tributo, di una "capacità
contributiva", ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, atta a
legittimare il tributo stesso, non potendosi quel "particolare rapporto
tra il contribuente e l'ente pubblico impositore" ("per cui tutti
coloro che si trovano in una determinata posizione nei confronti
dell'ente impositore sono titolari di una medesima capacità
contributiva") "identificare nel fatto, materiale ed occasionale, che
nel territorio comunale si trova la sorgente (di proprietà non
comunale, ma statale) oggetto di sfruttamento", né potendosi
identificare" nella circostanza che nel Comune opera l'impresa che
attua lo sfruttamento della sorgente".
La Società conclude chiedendo che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato. Considerato in diritto :
Lo "speciale diritto" istituito dal secondo comma dell'art. 6 della
legge 2 luglio 1952, n. 703, in favore dei Comuni nei quali ha luogo
l'"asportazione" dalla sorgente delle acque minerali o naturali
destinate a essere utilizzate come acqua da tavola, è un'imposta che
colpisce il fatto della produzione, e - diversamente da quanto assume
l'Avvocatura dello Stato - non ha che vedere né coi "diritti
accessori" (di statistica, di assistenza ad operazioni eseguite a
domicilio, di magazzinaggio) previsti dall'art. 100 del T.U. sulla
finanza locale, né con i "diritti speciali" previsti dall'art. 25 del
medesimo T.U., "in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi
resi dall'Amministrazione a richiesta dei contribuenti".
Dalla legge risulta con sufficiente chiarezza che l'ente impositore
è il Comune "dove trovasi la sorgente" (lo si ricava sia dalla sede
della disposizione, sia dall'individuazione nel Comune dell'ente
beneficiario del tributo), e che il soggetto passivo dell'imposta è
quello che "asporta" l'acqua, o per conto del quale l'"asportazione" ha
luogo. A ogni modo, siccome al riguardo la legge non conferisce alcun
potere discrezionale all'autorità amministrativa, i dubbi (adombrati
dalla difesa della parte privata), che possano eventualmente sorgere in
ordine al soggetto attivo e a quello passivo dell'imposizione,
attengono all'interpretazione della legge e non involgono un problema
di legittimità costituzionale in relazione all'art. 23 della
Costituzione.
Del resto, i profili della disposizione impugnata, che hanno
alimentato i dubbi di legittimità costituzionale per i quali il
Tribunale di Sondrio ha rimesso a questa Corte la questione deferitale,
sono altri, e sono stati così individuati nell'ordinanza di
rimessione: "1) non è indicato in base a quali criteri e da quali
organi sia da stabilire in concreto l'aliquota del tributo entro il
limite massimo fissato dalla legge; 2) non è dettato alcun criterio
né indicati gli organi competenti per l'accertamento in concreto del
valore dell'acqua all'atto dell'asportazione; 3) non sono indicati i
rimedi e gli organi competenti a decidere sulle contestazioni relative
all'aliquota del tributo, alla determinazione del valore dell'acqua ed
ai quantitativi di acqua estratta".
La Corte ritiene peraltro che tali profili non abbiano fondamento.
È vero che la legge impugnata non contiene disposizioni in ordine ad
essi. Ciò non significa però che, per i profili stessi, il tributo in
esame non trovi altrove, nell'ordinamento, la propria disciplina.
Tra le parti in causa si è molto discusso se il tributo previsto
dalla disposizione impugnata possa farsi rientrare tra le imposte di
consumo, e se, anche a prescindere da ciò, possa esser considerato
comunque soggetto alla disciplina propria delle imposte di consumo,
finora applicatagli, col consenso della giurisprudenza.
La Corte non ritiene però che la soluzione di tali delicati quesiti
sia decisiva ai fini della presente controversia.
La tesi che risolve in senso positivo il dubbio circa
l'assimilazione della disciplina del tributo in esame a quella delle
imposte di consumo (capo III del titolo III del T.U. per la finanza
locale) potrebbe esser giustificata col rilievo che nell'ordinamento
dei tributi locali sogliono esser sottoposti a quest'ultima disciplina
quelli destinati a colpire (per lo più ad valorem) fatti che si
verificano una tantum, e l'imposizione dei quali non potrebbe aver
luogo mediante tributi destinati a esser riscossi mediante ruoli. A sua
volta il rilievo (condiviso da autorevole giurisprudenza) che la
disciplina del capo XIX del titolo III del T.U. per la finanza locale,
intitolato "accertamento e contenzioso dei tributi locali", dovrebbe
esser considerata di portata generale - e perciò destinata a operare
in relazione a tutti i tributi locali per i quali manchi una normazione
particolare -, potrebbe essere invocato in favore della tesi, secondo
la quale il tributo in esame ricadrebbe sotto la disciplina di tale
capo. Infine, qualora, esclusa l'applicabilità della normazione sulle
imposte di consumo, si ritenesse che, a sua volta, la disciplina del
ricordato capo XIX del titolo III del T.U. per la finanza locale
riguardi le sole imposte che si riscuotono mediante ruoli, potrebbe
esser condivisa la tesi (prospettata in via subordinata dall'Avvocaura
dello Stato), secondo la quale, mancando ogni altra disciplina, per le
competenze e i provvedimenti relativi al tributo de quo dovrebbero
applicarsi le disposizioni generali della legislazione comunale
relative alla ripartizione delle competenze tra gli organi del Comune e
ai relativi provvedimenti. Qualsiasi delle tre anzidette soluzioni
voglia accettarsi, non può ritenersi però, e anzi deve escludersi,
che nel vigente ordinamento manchi per il tributo de quo una compiuta
disciplina legislativa.
Al quale riguardo è da aggiungere al già detto, con specifico
riferimento - per ciò che attiene al contenzioso - all'ultima delle
tesi prospettate, che la mancanza di disposizioni particolari, e la
inapplicabilità della disciplina relativa ad altri tributi, non
farebbe venir meno comunque, in ordine al tributo de quo, la garanzia
della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 113 della
Costituzione.
È pure il caso di sottolineare - dato che questo punto ha formato
oggetto di particolare dibattito tra le parti - l'infondatezza
dell'assunto della mancanza di criteri in ordine all'accertamento in
concreto del valore dell'acqua all'atto della esportazione. È chiaro
che la determinazione della entità del valore deve essere il risultato
di una analisi tecnica. Onde di nessuna discrezionalità dispone al
riguardo l'autorità amministrativa.
L'unico aspetto sotto il quale il potere di imposizione previsto
dalla disposizione impugnata si presenta come discrezionale rimane
dunque quello riguardante la determinazione dell'aliquota del tributo,
della quale la disposizione stessa si limita a fissare nel 3 per cento,
rispetto al valore dell'acqua al momento dell'asportazione, il limite
massimo, senza indicare alcun criterio in ordine alla scelta di
un'aliquota piuttosto che di un'altra. Ritiene però la Corte che,
quando l'aliquota di un tributo sia contenuta in sì tenui limiti,
l'attribuzione di un potere di scelta all'ente impositore, da
esercitare evidentemente nel quadro di una equilibrata visione unitaria
delle proprie esigenze amministrative e delle proprie possibilità
finanziarie, non rechi ferita al precetto dell'art. 23 della
Costituzione, dovendo, in casi siffatti, il principio, che esige una
sufficiente specificazione legislativa dei poteri d'imposizione
tributaria conferiti all'autorità amministrativa, considerarsi
soddisfatto appunto attraverso la fissazione, nella legge, di un limite
massimo di tenore non elevato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione, sollevata dall'ordinanza indicata
in epigrafe , riguardante la legittimità dell'art. 6 della legge 2
luglio 1952, n. 703, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1963:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte