Sentenza n. 93/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1968 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della
legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio
regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi
fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti
connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
notificato l'8 novembre 1967, depositato in cancelleria il 14
successivo ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 1967.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma
della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri,
per la Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta dell'11 luglio 1967 il Consiglio regionale sardo
approvava la legge concernente "Interventi fitosanitari a cura
dell'Amministrazione regionale" disponendo (art. 1) che i programmi di
intervento, finanziati dalla Regione, devono essere predisposti
dall'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna. Nell'art. 2 della
stessa legge si prevede poi l'estensione al personale dell'Osservatorio
delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8,
ossia l'attribuzione di una indennità speciale pari al 60 per cento
del solo stipendio o della retribuzione base al lordo.
Nel successivo art. 4 si stanzia la somma di lire 5.000.000 sul
capitolo 16612 del bilancio 1967 e si muta la denominazione del
capitolo stesso con l'aggiunta "e degli uffici dell'Osservatorio
fitopatologico della Sardegna".
Comunicata al Governo, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto
speciale, la legge veniva restituita per un nuovo esame rilevandosi che
non poteva essere adottato alcun provvedimento riguardante lo status
economico del personale dell'Osservatorio poiché, ai sensi dell'art. 7
delle disposizioni di attuazione, approvate con D. P. R. 19 maggio
1950, n. 327, il trasferimento di detto ufficio e relativo personale
dallo Stato alla Regione era stato espressamente escluso. Ciò
nondimeno, il Consiglio regionale, nella successiva seduta del 19
ottobre 1967, riapprovava la legge in questione.
Con ricorso notificato l'8 novembre 1967 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato gli artt. 2 e 4 della legge in questione
deducendo la violazione dell'art. 3 lett. d dello Statuto speciale in
relazione all'art. 7 delle disposizioni di attuazione approvate con D.
P. R. n. 327 del 1950.
Osserva l'Avvocatura che la potestà legislativa primaria spettante
alla Regione in materia di agricoltura e foreste non può esercitarsi
nei riguardi dell'Osservatorio fitopatologico trattandosi di ufficio
che, pur potendo prestare la sua attività tecnica a favore della
Regione, resta inquadrato, e con esso il relativo personale,
nell'organizzazione dello Stato, sia sotto il profilo dello stato
giuridico, che di quello economico-normativo.
Conseguentemente la legge impugnata non poteva disciplinare il
trattamento economico di detto personale.
Né varrebbe obbiettare che nella specie trattasi semplicemente
della attribuzione di una indennità integrativa in relazione a
speciali servizi espletati nell'interesse della Regione. Lo status
economico del personale, sotto qualsiasi forma trovi estrinsecazione,
è materia riservata allo Stato, a pena di creare inammissibili
discriminazioni in seno al personale statale.
Parimenti non gioverebbe invocare come "precedente", il fatto che
tale indennità sia stata estesa con legge 26 giugno 1958, n. 18, al
personale dipendente dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura
e delle foreste. A parte, invero, la considerazione che quest'ultima
indennità ha carattere temporaneo, essendo corrisposta in relazione
alla istruttoria e approvazione dei progetti di miglioramento
fondiario, è da rilevare che, secondo quanto già affermato dalla
Corte ogni legge ha una propria autonomia, quanto meno sul piano
processuale. Di tal che la mancata impugnativa della legge precedente
non importa presclusione all'impugnazione di un atto a contenuto
analogo o similare.
L'illegittimità dell'art. 2 si estende ovviamente all'art. 4 che
prevede lo stanziamento della somma occorrente per la corresponsione
dell'indennità ed i modi per farvi fronte.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente
della Regione sarda, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gasparri,
con deposito di deduzioni in cancelleria in data 27 novembre 1967.
La difesa regionale rileva che se è vero che l'Osservatorio
fitopatologico è rimasto organo dello Stato, altrettanto vero è che,
in base all'art. 7 delle norme di attuazione di cui al D. P. R. n. 327
del 1950, esso è divenuto anche organo della Regione.
Conseguentemente il personale dell'Osservatorio fa parte, per quanto
concerne lo stato giunco, e cioè assunzione e carriera, dei quadri
impiegatizi statali; ma fa anche parte, sotto il profilo funzionale,
del personale della Regione. L'estensione ad esso dell'indennità
speciale di servizio regionale costituisce appunto il corrispettivo di
questa parziale dipendenza funzionale della Regione e non incide sullo
stato giuridico né su quello economico del personale in questione, in
quanto personale statale.
Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che il ricorso sia
respinto.
In una memoria depositata il 7 maggio 1968 la difesa della Regione
fa presente che tra le attribuzioni degli Osservatori fitopatologici
indicate dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e dal Regolamento 20
ottobre 1933, n. 1700 non è compresa la formulazione di programmi per
la lotta contro le malattie delle piante. Dato ciò, il compito di
predisporre i programmi operativi per l'attuazione della tutela
fitosanitaria, affidato con la legge impugnata all'Osservatorio, deve
considerarsi un compito nuovo ed è quindi giusto che per
l'espletamento di esso sia stata disposta una adeguata retribuzione
aggiuntiva. Il Governo, inoltre, non ha impugnato la precedente legge
regionale n. 18 del 1958, con la quale la stessa speciale retribuzione
venne concessa al personale dell'Ispettorato compartimentale
dell'agricoltura si che, per coerenza, non avrebbe dovuto poi impugnare
la legge ora in esame.
La difesa della Regione insiste per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Nel ricorso indicato in epigrafe la legge regionale sarda 11
luglio 1967 concernente "Interventi fitosanitari a cura
dell'Amministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione
della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8" è stata denunciata come
costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 3, lett. d,
dello Statuto, che riconosce alla Regione una potesta legislativa
esclusiva in materia di agricoltura e foreste, ed in relazione all'art.
7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, contenente norme di attuazione
dello Statuto, che indica quali uffici e servizi del Ministero
dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna sono passati alle
dipendenze della Regione.
L'impugnativa è limitata alle disposizioni contenute negli artt. 2
e 4 della legge che rispettivamente prevedono: a) l'estensione al
personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna
delle norme di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1955, n.
8, ossia l'attribuzione di una indennità speciale pari al 60 per cento
dello stipendio o della retribuzione base al lordo; b) lo stanziamento
in bilancio, in apposito capitolo, della somma occorrente per la
corresponsione di detta indennità. E il motivo di doglianza del
ricorso è che non poteva la Regione adottare alcun provvedimento
riguardante lo status economico del personale dell'Osservatorio, il
quale, per espresso disposto dell'art. 7 delle norme di attuazione del
D.P.R. n. 327 del 1950, non è passato alle dipendenze della Regione,
ma è restato a tutti gli effetti personale statale.
Dai motivi del ricorso si desume chiaramente che la norma
costituzionale nei cui confronti deve intendersi proposta la questione
di legittimità è quella contenuta nella lettera a - e non già nella
lettera d - dell'art. 3 dello Statuto, la quale riguarda appunto la
potestà legislativa primaria della Regione in materia di "ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e dello stato
giuridico ed economico del personale".
2. - Ciò premesso, non è dubbio che le disposizioni impugnate
debbano essere dichiarate costituzionalmente illegittime.
L'indispensabile presupposto della legittimità di una legge regionale
regolatrice del trattamento economico del personale di determinati
uffici è costituito dal fatto che essa si riferisce a dipendenti della
Regione. Nella specie è fuor di contestazione che ci si trovi in
presenza di personale statale essendo l'Osservatorio fitopatologico per
la Sardegna rimasto alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. Del pari non è contestabile che l'attribuzione a tale
personale di una indennità - per giunta di rilevante importo, con
carattere continuo e permanente e calcolata in una percentuale dello
stipendio - incida sullo stato economico interferendo in materia
riservata all'esclusiva competenza del legislatore nazionale.
A giustificazione delle norme impugnate si adduce che l'indennità
rappresenterebbe il compenso per l'esplicazione di un compito
particolare attribuito dalla legge regionale all'Osservatorio
fitopatologico, compito che dovrebbe considerarsi nuovo in quanto non
tassativamente previsto dalla legge statale 18 giugno 1931, n. 987. A
parte che tale rilievo non può ritenersi pertinente alla questione di
legittimità costituzionale, si osserva che l'indicazione dei compiti
degli Osservatori contenuta nell'art. 22 della suddetta legge è
esemplificativa e non tassativa poiché dopo la specificazione di
alcuni particolari compiti si parla anche di quegli altri dei quali
tali uffici potranno essere incaricati dall'Amministrazione
dell'agricoltura. Inoltre la legge non affida agli Osservatori solo
compiti di carattere scientifico, come si assume dalla difesa della
Regione, ma anche attività di vigilanza e di organizzazione delle
operazioni di difesa contro le malattie delle piante. La
predisposizione di programmi operativi per l'attuazione della tutela
fitosanitaria prevista dalla legge regionale rientra quindi tra i
compiti istituzionali degli Osservatori.
A differente soluzione della proposta questione di
costituzionalità non può alfine indurre la considerazione che una
indennità speciale, identica a quella ora in esame, fu disposta con la
precedente legge regionale 26 giugno 1958, n. 18, a favore del
personale degli uffici dell'Ispettorato compartimentale per
l'agricoltura, anch'esso non trasferito alla Regione ma restato alle
dipendenze dello Stato ai sensi del medesimo art. 7 del D.P.R. n. 327
del 1950. Il fatto che non sia stata impugnata una precedente legge
regionale, per la quale si assume che ricorressero gli stessi motivi di
incostituzionalità, non può assurgere a ragione preclusiva, né
configurarsi come eccesso di potere per l'attuale impugnativa dato il
carattere di indipendenza e di novità che deve riconoscersi alle norme
della legge in esame agli effetti dell'ammissibilità della loro
impugnazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della
legge regionale sarda 11 luglio 1967, riapprovata dal Consiglio
regionale nella seduta del 19 ottobre 1967, concernente "Interventi
fitosanitari a cura dell'Amministrazione regionale e provvedimenti
connessi in applicazione della legge regionale 22 aprile 1955, n. 8".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte