Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1970 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18

giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1969

dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Massarini

Pietro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Genova solleva la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.

773), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per il reato di

cui all'art. 85 dello stesso testo unico, in riferimento agli artt. 13,

secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 39 dell'11 marzo 1970. questa

Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 220 ridetto, perché

prevede l'obbligo dell'arresto ad opera della polizia giudiziaria per

il reato di cui all'art. 85, che è punibile solo con l'ammenda,

sicché la parte dell'art. 220 che si richiama all'art. 85 ha cessato

di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della

sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 marzo 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18

giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85 dello

stesso testo unico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte