Sentenza n. 93/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 528
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1970 dal giudice istruttore del
tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Fucci Ciro,
iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Carpani Sergio ed altri, iscritta al n.
237 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
3) ordinanza emessa il 17 novembre 1971 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di D'Andrea Sergio ed altri, iscritta
al n. 478 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Fucci Ciro,
imputato, tra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 528 del
codice penale per aver messo in vendita il settimanale "Men" contenente
scritti e fotografie di carattere osceno, il giudice istruttore presso
il tribunale di Taranto sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale del citato art. 528, primo e secondo comma, in
riferimento all'articolo 21, primo e secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, rendendo
penalmente responsabile l'edicolante della diffusione di scritti,
immagini ed altri oggetti osceni, l'induce necessariamente ad
esercitare un controllo sul contenuto della stampa pervenutagli per la
vendita, che si concreta in una sorta di censura rimessa ad individui
non qualificati, la quale contrasta con il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero e con l'esplicito divieto
costituzionale di censure (primo e secondo comma dell'art. 21 della
Costituzione).
2. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tali Carpani,
Capone, Corbellini e Barioli, imputati, in concorso tra loro, del
delitto continuato di pubblicazioni oscene nelle loro rispettive
qualità di editore, direttore responsabile, stampatore e distributore
della rivista "Jet", il tribunale di Milano sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 528, primo e
secondo comma, del codice penale, limitatamente alle ipotesi di chi
"fabbrica" o "mette in circolazione" o "distribuisce" stampati osceni,
nell'esercizio di una normale attività professionale e non
d'interessata compartecipazione all'impresa pornografica, in
riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la norma costituzionale invocata vuole
garantire all'autore, a colui cioè che assume la paternità del
contenuto dell'opera, la libertà di manifestazione del proprio
pensiero. La norma penale impugnata, sancendo una responsabilità
personale degli stampatori e dei distributori che prestano la loro
attività professionale per l'autore dell'opera, viene invece di fatto
a limitare la libertà di quest'ultimo, assoggettando il contenuto
dell'opera dell'ingegno al controllo di privati la cui attività è
necessaria per l'estrinsecazione della libertà garantita. In tal modo
verrebbe in pratica attribuita a persone non qualificate quella
funzione censoria che la Costituzione vuole preclusa al potere
esecutivo.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di D'Andrea
Sergio ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 528 del codice
penale per aver esposto in vendita la pubblicazione oscena denominata
"Posizioni perverse", il tribunale di Venezia sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice
penale, in riferimento agli articoli 3 e 21, primo e secondo comma,
della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la previsione di una responsabilità
penale degli edicolanti per la diffusione di scritti, immagini ed altri
oggetti osceni, realizza in concreto una forma di censura privata in
contrasto con la norma costituzionale invocata. Rileva inoltre il
tribunale di Venezia che la parità di trattamento penale tra chi
partecipa attivamente al traffico pornografico e chi esercita
professionalmente la distribuzione e la vendita di libri o di altri
stampati periodici, eventualmente osceni, contrasta con il principio
costituzionale d'uguaglianza, secondo cui a situazioni diverse
dovrebbero corrispondere discipline giuridiche differenziate.
Si è costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
La difesa dello Stato, dopo aver ricordato l'insegnamento già
affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 9 del 1965), secondo
cui anche la libertà di manifestazione del pensiero può subire limiti
se traggono fonte da principi costituzionali, rileva che lo stesso art.
21 della Costituzione autorizza il legislatore a intervenire per
prevenire o reprimere le violazioni al buon costume recate a mezzo
della stampa. Pertanto è proprio l'art. 528 del codice penale che
svolge il limite costituzionalmente previsto. È perfettamente coerente
con il sistema ed in linea con il dettato costituzionale la previsione
della responsabilità penale dell'edicolante ai sensi della norma
incriminatrice impugnata, sempreché ricorrano gli elementi oggettivi e
soggettivi del reato.
Osserva infine l'Avvocatura dello Stato che l'oscenità delle
pubblicazioni, ch'è presupposto per l'applicazione della norma,
dimostra di per sé che si è al di fuori della sfera d'applicazione
della libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Carta.
Da ciò consegue inoltre che le proposte di legge di modifica della
normativa del settore, sono frutto di discrezionalità politica del
legislatore ma non paiono dettate da esigenze costituzionali. Considerato in diritto :
I giudizi debbono essere riuniti e decisi con unica sentenza, per
identità della materia.
Le questioni sollevate sono due e possono così individuarsi:
a) se non contrasti con il diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero e con il divieto di censura (art. 21, primo e secondo
comma, Cost.) l'art. 528 del codice penale, nella parte in cui,
rendendo penalmente responsabile chi diffonde fabbrica mette in
circolazione distribuisce stampati osceni nella sua normale attività
professionale di stampatore o distributore, realizzerebbe una sorta di
censura preventiva;
b) se la norma dell'art. 528 del codice penale non contrasti con il
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto prevede la stessa
pena per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e
chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e la vendita di
giornali e riviste, diffonde occasionalmente stampati osceni.
La denunciata illegittimità dell'art. 528 del codice penale non
sussiste affatto.
1 ) Senza dubbio la garanzia costituzionale copre sia il diritto
alla libera manifestazione del pensiero, sia il diritto al libero e
pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione. Ma l'esercizio di questo
fondamentale diritto di libertà trova, come ogni altro diritto, il
proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione. È
proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte
le manifestazioni contrarie al buon costume, imponendo al legislatore
l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative
violazioni, fra le quali la diffusione dell'oscenità prevista
nell'articolo 528 del codice penale si presenta come particolarmente
grave. In relazione al dettato dell'art. 21 della Costituzione l'Italia
ha assunto anche internazionalmente (d.P.R. 20 ottobre 1949, n. 1071)
l'impegno di perseguire e punire chiunque si renda responsabile della
diffusione di stampati osceni.
In realtà il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della
Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto
pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi,
esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa,
adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione
del pensiero rimesso alla pubblica Amministrazione (sentenze della
Corte nn. 31 e 115 del 1957; nn. 44 del 1960 e 159 del 1970).
Nell'ipotesi particolare del cosidetto edicolante è sofistico dire
che l'obbligo da parte sua di non contravvenire alle norme dell'art.
528 del codice penale verrebbe a trasformarlo in un censore privato
capace di impedire la diffusione del pensiero.
L'edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviatigli per
l'esposizione e la vendita, si astiene dall'esibirli, ben lungi
dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria personale
dignità umana della quale egli è giudice. La sua volontà di non
violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati
osceni non ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte
migliaia di altri distributori, ciascuno dei quali resta libero nel suo
giudizio sulla oscenità o meno della pubblicazione. E se, per
avventura si troverà un edicolante che, per una concezione
soverchiamente rigida del pudore, ritenga osceni stampati che osceni
non sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per
garantire all'autore il diritto alla più ampia diffusione del pensiero
che egli ha voluto esprimere.
2) Quanto alla seconda questione, questa Corte ha ritenuto (da
ultimo con sentenza n. 9 del 1972) che l'equiparazione quoad poenam di
ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi,
rientri nella discrezionalità del legislatore. Né vi sono motivi per
modificare tale opinione rispetto all'art. 528 del codice penale che
ammette un'ampia latitudine nelle sanzioni.
Occorre appena ricordare, quanto all'ipotesi più volte
affacciatasi dell'edicolante sorpreso nella buona fede, o colpevole di
sola negligenza per il mancato esame del materiale rimessogli, che
l'art. 528 del codice penale prevede un delitto doloso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 528 del codice penale sollevata, con le ordinanze in epigrafe
indicate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo e
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte