Ordinanza n. 93/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34r.d. 12/1941
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 28r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 28legge 847/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847
(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la
procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
e dell'art. 34 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1980 dal
Pretore di Firenze, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno
1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 26 marzo 1980 il Pretore di
Firenze, designato per la trattazione del giudizio di opposizione al
decreto ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, col quale altro
magistato dello stesso ufficio aveva respinto un ricorso proposto ai
sensi di una tale norma, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e dello
stesso art. 28 della legge n. 300/70, in riferimento agli artt. 25,
primo comma e 101, secondo comma Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo la prima delle norme censurate,
disponendo che, nelle preture, i magistrati in sottordine coadiuvano
il titolare nell'adempimento delle sue funzioni e giustificando, di
conseguenza, il potere discrezionale di questo nell'assegnazione dei
processi, vanifica la garanzia di indipendenza posta dall'art. 101
Cost. anche a tutela del singolo giudice, persona fisica poiché
l'opinione da lui espressa in sede scientifica o in altra sede può
precludergli l'assegnazione di un determinato processo;
che, in tale ordine di idee, allo stesso giudice appare
censurabile anche l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 (come
modificato dalla legge 8 novembre 1977 n. 847), in quanto, in
combinato disposto con la precedente norma, consente, in violazione
dell'art. 25, primo comma Cost., al Pretore titolare di assegnare il
giudizio di opposizione ad un giudice dell'ufficio che sia persona
diversa dal giudice che ha pronunziato il decreto opposto, laddove,
secondo il menzionato precetto costituzionale, "giudice naturale
precostituito" è non solo l'ufficio, ma anche la persona del suo
titolare e, secondo le norme che, come nella specie, prevedono il
rimedio dell'opposizione avverso un provvedimento, il rimedio stesso
è individuato come un mezzo di riesame da parte dello stesso giudice
che tale provvedimento ha pronunziato;
che, quanto al primo punto, questa Corte, con la sentenza n.
143/73 ha già affermato la legittimità costituzionale delle
disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario, ivi compreso l'art. 34,
che fondano il potere discrezionale del Pretore titolare in materia
di distribuzione del lavoro fra i vari magistrati dell'ufficio;
che, peraltro, con la medesima sentenza, è stato anche
precisato che qualsiasi applicazione della norma censurata, diretta
al raggiungimento di scopi diversi da quello, correttamente
individuato dal legislatore, del buon andamento dell'ufficio
"costituisce attività viziata per sviamento del fine o per eccesso
di potere o per esercizio arbitrario e illegittimo di funzioni
pubbliche, con le conseguenze giuridiche inerenti";
che nessuna prospettazione nuova emerge nell'ordinanza del
Pretore di Firenze i cui rilievi si sostanziano nella paventata
possibilità che la norma consenta comportamenti non ortodossi e
perciò in argomenti che nella suddetta sentenza trovano puntuale
confutazione;
che la ritenuta legittimità dell'art. 34 del r.d. n. 12 del
1941 toglie fondamento anche alla censura relativa all'art. 28 della
legge n. 300 del 1970, letto, nella prospettazione della questione,
in combinato disposto con l'altra norma, poiché la stessa
assegnazione del giudizio di opposizione ad un giudice diverso da
quello designato per la trattazione in via urgente del ricorso
costituisce un esercizio del potere discrezionale del titolare
dell'ufficio, da esercitarsi ai sensi e secondo le finalità del
citato art. 34 dell'Ordinamento Giudiziario; e poiché la reciproca
autonomia della fase urgente e di quella a cognizione ordinaria dello
speciale procedimento ex art. 28 - testimoniata, a tacer d'altro,
dalla idoneità del decreto non opposto a conseguire l'efficacia del
giudicato formale - appare di per sé coerente con lo svolgimento
rispettivo di dette fasi davanti a giudici diversi del medesimo
ufficio;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e 28
della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata, in riferimento agli
artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di
Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte