Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44- bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3 della legge 31

maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge 30

dicembre 1979, n. 660, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1988

dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso

proposto da Malatesta Mauro, iscritta al n. 412 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Genova,

con ordinanza emessa l'8 marzo 1988, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dell'art. 44- bis (introdotto dall'art. 3 della legge

31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto-legge

30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.

31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede

che il contribuente, il quale abbia versato un ammontare dell'imposta

superiore a quello dovuto, ha diritto al rimborso di quanto

indebitamente versato con gli interessi semestrali del 6%, con

esclusione del primo e dell'ultimo semestre del maggior periodo

compreso tra la data del versamento e quella dell'ordinativo emesso

dalla Intendenza di Finanza o dell'elenco di rimborso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602 (e successive modificazioni) nella parte in cui

esclude, per i rimborsi di imposte pagate, la corresponsione degli

interessi per il primo semestre compreso fra la data del versamento

del tributo e la data dell'ordinativo, osservando che "la disciplina

degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale

natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei

soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e

lavoristica sicché la disciplina rientra nella sfera di

discrezionalità del legislatore" (ordinanza n. 288 del 1988);

che la particolarità della presente questione, coinvolgente

l'art. 44- bis che concerne gli interessi per rimborsi eseguiti

mediante procedura automatizzata con l'ulteriore limitazione del

diritto agli interessi relativi al semestre in cui tale ordinativo è

emesso, non risulta tale da indurre questa Corte a modificare il

precedente orientamento;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44-bis (introdotto dall'art. 3 della legge

31 maggio 1977, n. 247, e modificato dall'art. 11 del decreto legge

30 dicembre 1979, n. 660, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.

31) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte