Sentenza n. 93/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge
21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal
T.A.R. per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso
proposto da Pignatti Carla ed altri contro il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica, iscritta al n. 668 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Pignatti Carla ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini e l'Avvocato dello Stato
Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 (R.O. n. 668) il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina,
sul ricorso proposto da Carla Pignatti ed altri contro il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio
1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica) "nella parte in cui non contemplano i tecnici laureati fra
i soggetti da ammettersi alla terza tornata dei giudizi di idoneità
a professore associato, in tal modo introducendo una irrazionale
disparità di trattamento con gli assistenti del ruolo ad esaurimento
in possesso di requisiti didattici e scientifici da ritenere
identici".
I ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale 4 luglio
1989, recante l'indizione della terza tornata di giudizi idoneativi,
nella parte in cui non include, appunto, i tecnici laureati tra i
soggetti che possono partecipare alle predette prove.
Il Giudice remittente, considerato che restano esclusi dalla
tornata i "tecnici laureati" ai quali l'art. 50 d.P.R. n. 382 del
1980 consente la partecipazione soltanto alle prime due, rileva che,
come già evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89
del 1986, nelle "fasi anteriori e di avvio della riforma
universitaria" si è verificata una situazione di sostanziale
identità fra le figure dei "tecnici laureati" e degli "assistenti" e
osserva che la descritta parità di trattamento è stata disattesa
dal legislatore in relazione alla terza tornata, per la quale è
prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i
requisiti dopo l'indizione della prima tornata, non anche dei tecnici
laureati in pari situazione, risultati vincitori di concorsi
espletati dopo tale data.
Ad avviso del Collegio, la descritta diversità di trattamento
limitata alla sola terza tornata non troverebbe logica
giustificazione e sicuramente vanifica la conclamata identità
sostanziale fra le due categorie prese in considerazione.
Peraltro la ricordata sentenza (n. 89 del 1986) della Corte
costituzionale ha avuto modo di porre in evidenza come "il precetto
che consentì l'ammissione dei tecnici laureati non può cessare di
esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia
operatrice"; all'incontro, secondo il Giudice a quo tale effetto non
si è effettivamente verificato perché i tecnici laureati continuano
a rimanere esclusi dalla terza tornata idoneativa: sicché gli
articoli 5 della legge di delega 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 del
decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382 appaiono, in tali limiti,
elusivi dei precetti contenuti negli artt. 3 e 97 Cost.
Con atto depositato il 14 novembre 1990 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che trattasi di una
categoria che non può vantare posizioni di comparabilità rispetto
alle altre previste dal bando di indizione della terza tornata, in
quanto non chiamata a svolgere istituzionalmente attività
didattico-scientifica.
Pertanto l'ammissione ai precedenti giudizi idoneativi in prima e
in seconda tornata è avvenuta solo in via transitoria, in base a una
mera identità di fatto.
In conseguenza, la questione non appare fondata.
Le parti private hanno insistito per l'accoglimento, in adesione
ai contenuti dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto 1.1 - Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per
il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) art. 5
ed il conseguente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica) art. 50 furono dettate
norme per l'inquadramento, in prima applicazione e a domanda, nella
fascia dei professori associati di specifiche categorie di soggetti
esplicanti determinate attività universitarie. Tra i beneficiari,
per quel che qui interessa, furono inseriti i tecnici laureati a
condizione che - entro l'anno accademico 1979/80 - avessero svolto,
debitamente documentato, un triennio di attività didattica e
scientifica.
Furono così previste per le categorie ammesse - e anche per i
tecnici laureati perciò - due tornate di giudizi idoneativi, da
indirsi la prima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma
delegata (cioè, in astratto, entro il 30 ottobre 1980), entro il 31
dicembre 1982 la seconda: art. 52, terzo e quarto comma d.P.R. n. 382
del 1980.
Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio maturava
successivamente alla prima tornata venne disposto, peraltro, lo
svolgimento di una terza, "ad essi riservata" ai sensi dell'art. 52,
quinto comma d.P.R. citato.
1.2 - Sul piano operativo, la categoria dei tecnici venne ammessa,
pertanto, alla prima e alla seconda tornata di giudizi
(rispettivamente indette con bandi pubblicati il 12 gennaio 1981 e il
10 agosto 1983) non però alla terza di cui al provvedimento
pubblicato il 1° agosto 1989: si ritenne, infatti,
dall'Amministrazione interessata che avendo ad essa titolo per il
complesso delle disposizioni qui descritte (supra 1.1) solo coloro
che maturavano il diritto successivamente alla prima tornata, la
categoria dei tecnici ne restasse normativamente esclusa. In altre
parole, l'esercizio del diritto - nonostante il titolo per la
partecipazione fosse stato riconosciuto - sarebbe rimasto peraltro
consunto in precedenza, per lo sbarramento alle valutazioni disposto
col termine dell'anno 1979/80: coloro che fossero stati in possesso
del detto requisito temporale avrebbero potuto già in partenza
partecipare alla prima tornata, così precludendosi la terza.
1.3 - Il remittente dubita della esclusione sul piano della
legittimità delle norme (art. 5 legge n. 28 e art. 50 d.P.R. n. 382)
assumendo una irrazionale disparità di trattamento ex art. 3 della
Costituzione con la conseguente violazione, nella distorta sequenza
attuativa, anche dei principi del buon andamento organizzativo
tutelato dal successivo art. 97.
2.1 - La questione non è fondata secondo quanto in appresso.
Va precisato, intanto, che il tertium comparationis nell'avanzata
ipotesi di disparità non è tanto da ricercarsi nella comparazione
con la categoria degli assistenti, l'equiparazione essendo già
occorsa a monte, attraverso quelle ricordate previsioni normative che
ebbero a consentire l'ammissione dei tecnici ai giudizi di prima e di
seconda tornata.
L'indagine va meglio rivolta, così come la difesa delle parti
private ha accennato oralmente, all'ambito interno della categoria,
tra gli stessi tecnici ammessi cioè alle prime due tornate
idoneative ma non alla terza: ciò per le preclusioni ostative sul
piano temporale di cui si è discusso e le conseguenze relative
(supra 1.2).
2.2 - Così circoscritta la vicenda per i fini di causa, rileva la
Corte che l'anzidetto diritto all'usufruibilità del triennio
(1979/80) riveste e poteva rivestire concreto significato sol quando
riferibile alla prima tornata: tenuto conto della indizione di
questa, secondo legge, per il finire del 1980, il triennio utile, in
sostanza il più favorevole agli interessati abilitati a quella
partecipazione, non poteva che concludersi con lo spirare dell'anno
accademico immediatamente anteriore, il 1979/80 appunto: data questa
la cui razionalità, così evidenziata, proiettava necessariamente i
suoi effetti, nella meccanica del susseguirsi delle tornate, anche
sulla seconda, correlata pressoché del tutto alla prima. Sicché tal
data a fugar dubbi venne, in via d'interpretazione autentica,
ripetuta e puntualizzata (legge 9 dicembre 1985, n. 705: art. 9).
2.3 - Diverso si presenta il meccanismo della terza tornata
(riservata nei sensi più sopra indicati): mentre per la seconda,
infatti, l'eventualità di maturazione del diritto in tempi
successivi alla prima fu prevista come eccezione rispetto alla
indizione per la generalità dei casi (e ad evitarsi difformità
d'ordine temporale intervenne perciò, per uniforme trattamento,
l'interpretazione fornita con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985),
la terza tornata fu prospettata in apice come riservata generalmente
a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla
prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi chiarito,
lo sbarramento al 1979/80 venne a perdere significati concreti e
attuali.
Conclusivamente, dalle norme impugnate, in certo senso complesse
ma pur tuttavia organiche nella loro sequenza, non risulta
l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che hanno
maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto, per cui
l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul
piano della legittimità costituzionale, con i parametri invocati.
Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di
attività scientifica e didattica, il compimento di esso può
intendersi così compreso fra la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando
relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo
bando per la terza.
Tutto ciò vale e può valere, ovviamente, solo nei confronti dei
"tecnici laureati", per quei soggetti, cioè, ab origine così
assunti nei ruoli secondo le disposizioni dettate per la categoria,
con certa esclusione di soggetti che abbiano fruito di diversa
diretta immissione in ruolo, a seguito del nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale dello Stato (legge 11 luglio
1980, n. 312 e provvedimenti successivi di attuazione nell'area
universitaria).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio - Sezione
staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte