Sentenza n. 93/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel
procedimento penale a carico di Anello Rocco, iscritta al n. 538 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia nel procedimento
penale a carico di Vallelunga Damiano, iscritta al n. 592 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito del decreto di citazione per concorso in
ricettazione continuata emesso dal Procuratore della Repubblica
presso la Pretura di Vibo Valentia nei confronti di tre imputati, due
di costoro chiedevano procedersi con rito abbreviato; aderendo a tale
richiesta, il predetto Procuratore emetteva due distinti decreti di
citazione per il giudizio abbreviato.
Il Giudice per le indagini preliminari presso la suddetta Pretura,
investito di tali giudizi, con due distinte ordinanze, di identico
tenore, emesse il 10 giugno 1991 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 560 cod. proc. pen. "nella
parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di
procedere alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni
di essi con il rito abbreviato".
Premesso che il coimputato che non ha scelto il rito alternativo
può avere interesse alla trattazione unitaria del processo, ma che
detto interesse non può valere a determinare la successiva
trasformazione del rito abbreviato in ordinario, il giudice a quo assume che la mancata previsione di un meccanismo che consenta, nei
procedimenti pretorili, di sentire i coimputati circa l'eventuale
separazione "elude il disposto dell'art. 18 u.c. C.P.P. e si risolve
in una violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato,
a tutte le fasi processuali". Sarebbe quindi violato il principio di
uguaglianza (art. 3 Cost.), dato che nei procedimenti di competenza
del tribunale e della corte d'assise il giudice per le indagini
preliminari ha, invece, la possibilità di sentire le parti
all'udienza preliminare per decidere in ordine alla separazione dei
processi e alla definizione di alcuni di essi con i riti alternativi.
Se poi si dovesse ritenere che la separazione è conseguenza
automatica del consenso sul rito del pubblico ministero e
dell'imputato richiedente e che perciò al giudice non spetti in
proposito alcun potere di controllo, sarebbe violato l'art. 101
Cost., dato che il giudice sarebbe soggetto all'accordo delle parti e
non alla sola legge.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per
l'infondatezza della questione, osservando che la mancanza, nel
procedimento pretorile, dell'udienza preliminare impedisce di sentire
il coimputato che non abbia scelto il rito alternativo. Ma ciò non
comporta alcuna violazione del diritto alla difesa, atteso che tale
coimputato, anche se non può partecipare al rito abbreviato relativo
ad altro imputato, può esercitare autonomamente i suoi diritti in
tutte le fasi del procedimento che lo riguardano. Considerato in diritto
1. - Poiché le due ordinanze sono di tenore identico, si deve
disporre la riunione dei relativi giudizi.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Vibo Valentia dubita che l'art. 560 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non consente al giudice per le indagini
preliminari, nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati, in
caso di reato concorrente, prima di procedere alla separazione dei
relativi procedimenti finalizzata alla definizione con rito
alternativo di alcuni soltanto di essi, violi:
l'art. 3 Cost. per la diversità di disciplina rispetto ai
procedimenti di competenza del tribunale, ove il giudice per le
indagini preliminari può sentire sul punto le parti nell'udienza
preliminare;
l'art. 101 Cost., perché il giudice sarebbe soggetto (non alla
legge ma) all'accordo delle parti ove si ritenga che non possa
esercitare alcun controllo sulla separazione dei procedimenti
finalizzata alla definizione di alcuni con rito alternativo.
3. - La questione è stata sollevata in limine a due giudizi
abbreviati instaurati, su accordo delle parti, da due dei tre
coimputati di concorso nel medesimo reato. Presupposto delle censure
è, secondo il giudice a quo, "l'interesse del coimputato, che non
abbia scelto il rito alternativo, alla trattazione unitaria del
processo" onde la mancata preventiva audizione delle parti "in ordine
a un'eventuale separazione di posizioni" "si risolve in una
violazione del diritto all'assistenza, da parte dell'imputato, a
tutte le fasi processuali".
Ora, a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la
disciplina generale in materia di separazione dei processi - e salva
la specificità correlata alle modalità di introduzione dei riti
alternativi - non è l'interesse del coimputato, ma l'assoluta
necessità della riunione per l'accertamento dei fatti che può
impedire la separazione, va rilevato che, nella specie, l'interesse
del coimputato che il giudice rimettente fa valere è del tutto
ipotetico e, per di più, insuscettibile di considerazione nei due
giudizi abbreviati concernenti le posizioni degli altri imputati, che
sono le sole devolute alla sua cognizione. Di conseguenza, la
questione deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire le
parti prima di procedere alla separazione dei processi ed alla
definizione di alcuni di essi con il rito abbreviato, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia con due ordinanze del
10 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte