Sentenza n. 93/1997
Altra decisione · depositata il 11/04/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorso della regione Umbria, notificato
l'11 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 16 ottobre 1995, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995 del 4
agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per le attività
formative cofinanziate dal F.S.E.", e con ricorso della regione
Marche, notificato l'11 ottobre 1995, depositato in cancelleria il 28
ottobre 1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
stessa circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
delle circolari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nn. 99 e 101 del 1995, tutte in data 4 agosto 1995, concernenti
rispettivamente "Interventi per la formazione e l'occupazione" e
"Attuativa interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)", ed iscritti ai
nn. 33 e 34 del registro conflitti 1995;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Maurizio Pedetta per la regione Umbria,
Gualtiero Rueca per la regione Marche e l'Avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La regione Umbria, con ricorso depositato il 16 ottobre 1995,
solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in relazione alla circolare del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995 del 4 agosto 1995,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale
del 12 agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per le
attività formative cofinanziate dal F.S.E.", chiedendo che la Corte
dichiari che non spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale determinare i costi per le attività
formative cofinanziate dal fondo sociale europeo con riferimento alla
formazione professionale di competenza regionale (o,
subordinatamente, che non spetta allo Stato farlo senza effettivo
accordo con le regioni) e che, conseguentemente, la Corte annulli
l'atto.
La regione denuncia la violazione degli artt. 5, 115, 117, 118 e 3
della Costituzione, in relazione agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R.
n. 616 del 1977, agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 24 e 25 della
legge n. 845 del 21 dicembre 1978 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale), nonché in riferimento all'art. 6 dello
stesso d.P.R. n. 616 e al regolamento della Comunità europea n.
2084/1993 del 20 luglio 1993, di modifica del regolamento n.
4255/1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n.
2052/1988 per quanto riguarda il fondo sociale europeo.
La regione Umbria ricorda come essa avesse già provveduto, prima
della circolare ministeriale, ad individuare le spese per le
attività formative, con delibera del Consiglio regionale n. 748 del
2 marzo 1995, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento
regionale n. 3 del 7 ottobre 1982, di attuazione della legge
regionale n. 69 del 21 ottobre 1981 (Norme sul sistema formativo
regionale), approvata a sua volta nel quadro dei principi stabiliti
dalla legge-quadro n. 845 del 1978 e dai regolamenti comunitari in
materia.
La regione lamenta di conseguenza l'invasione della propria
competenza, mentre da nessuna norma si potrebbe evincere una
competenza statale ad individuare le spese ammissibili per le
attività formative rientranti nelle attribuzioni regionali, pur se
cofinanziate col fondo sociale europeo.
Ancor più lesivo apparirebbe poi il comportamento del Governo, con
violazione dell'art. 115 Cost., ove si considerasse la natura
dell'atto utilizzato per dettare la normativa; né l'illegittimità
scemerebbe se si interpretasse l'atto in questione alla stregua di un
regolamento ministeriale poiché questo non avrebbe in ogni caso la
forza di porre limiti alle competenze regionali, tanto meno se non
fossero giustificati dalla presenza di un interesse nazionale
comprovato e se, come nel caso, non lasciassero alcuno spazio, in
violazione dell'art. 5 Cost., alle competenze regionali.
D'altra parte, alle regioni sarebbero riservate, dall'art. 6 del
d.P.R. n. 616 del 1977, le funzioni relative all'applicazione dei
regolamenti comunitari; ciò sarebbe stato confermato dalla
giurisprudenza costituzionale, ma anche dalla legge n. 86 del 1989
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari) che permette l'intervento statale solo in pochi casi e
con atto regolamentare: le più recenti leggi comunitarie non
contemplerebbero il regolamento n. 2084/1993 tra gli atti da recepire
mediante regolamento governativo, né, nella specie, verrebbero in
considerazione interessi di ordine generale da salvaguardare per
esigenze di uniformità della disciplina attuativa, o per ovviare a
comportamenti omissivi da parte delle regioni, ovvero ancora per
provvedere a situazioni di urgenza, così come delineato dalla Corte.
In tali casi, peraltro, si sarebbe dovuto far uso della funzione e
degli atti di indirizzo e coordinamento e questi ultimi, a loro
volta, non avrebbero potuto dettare disposizioni così puntuali da
impedire qualsiasi intervento regionale.
La regione Umbria contesta, infine, l'affermazione contenuta nella
premessa della circolare circa la concertazione che sarebbe
intervenuta anche con le regioni: ove questa vi fosse stata, come
invece non sarebbe, in nessun caso avrebbe potuto riguardare la
rinuncia delle regioni a proprie competenze costituzionalmente
stabilite. La riunione a cui la circolare farebbe riferimento si
sarebbe conclusa senza alcuna decisione circa la potestà del
Ministro del lavoro di adottare l'atto in questione, pur essendosi
posto in quella sede il problema dell'armonizzazione delle
regolamentazioni regionali sui parametri di conto delle attività
formative finanziate col fondo sociale europeo.
2. - La regione Marche, con ricorso depositato il 28 ottobre 1995,
solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei Ministri in relazione alla stessa circolare n. 98/1995,
ma anche in relazione alle circolari nn. 99 e 101 del 1995 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, datate sempre 4
agosto 1995, e pubblicate nel supplemento ordinario n. 99 alla
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1995, queste ultime concernenti
"Interventi per la formazione e l'occupazione" l'una e "Attuativa
interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)" l'altra.
Le circolari richiamate, di cui si chiede l'annullamento,
investirebbero un ambito di attività - quello della formazione e
dell'orientamento professionale - di piena spettanza regionale, ai
sensi degli artt. 117, 118 e 119 Cost., degli artt. 6, 35,40 e 41
del d.P.R. n. 616 del 1977, degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 24 e 27
della legge-quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del
1978, e dell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 (Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione).
Ad avviso della regione, la prima delle tre circolari dovrebbe
interpretarsi come semplice enunciazione di criteri uniformi aventi
valore indicativo, e come tale sarebbe stata discussa in sedi
informali. Non potrebbe invece dirsi, come fa la premessa dell'atto,
che essa sia stata oggetto di intese formali o vincolanti. Non
sarebbe chiaro, poi, che ci si trovi di fronte ad indicazioni
puramente orientative, ed anzi diverse espressioni sembrerebbero
deporre in senso contrario, con palese lesione della competenza
regionale e del principio di legalità sostanziale, non essendo tale
potere del Ministro basato su alcuna norma legislativa.
La seconda circolare impugnata stabilisce obiettivi e modalità di
accesso ad un programma operativo multiregionale per la formazione e
l'occupazione a titolarità del Ministero del lavoro. Tale programma
concerne materie che sarebbero di piena spettanza regionale, ai sensi
degli artt. 35 e 41 del d.P.R. n. 616 del 1977 e degli artt. 18 e 24
della legge-quadro in materia; nessuna delle competenze riservate
allo Stato da tali norme comprenderebbe il potere del Ministro del
lavoro di assumere la titolarità di programmi operativi del tipo
considerato.
La circolare creerebbe, senza alcun fondamento legislativo, una
nuova categoria di progetti operativi, diversa da quelle elencate
nell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, richiamato nella
premessa dell'atto; il Ministro stesso verrebbe trasformato così da
organo di indirizzo in organo di programmazione operativa e di
gestione della spesa in un settore di competenza regionale.
La circolare n. 101/1995, infine, disciplina progetti di azione di
carattere innovativo nel campo della formazione e dell'orientamento
professionale, previsti dall'art. 6 del regolamento comunitario n.
2084/1993. Il Ministro si autoattribuirebbe una competenza riservata
alle regioni dall'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977, ancora una
volta senza alcun fondamento legislativo.
3. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per sostenere che le circolari impugnate dalle
regioni, disciplinando, solo per i profili del finanziamento e delle
relative modalità, interventi formativi cofinanziati dal fondo
sociale europeo, riguarderebbero i rapporti con il fondo, riservati
alla competenza statale dall'art. 18, lettera c), della legge n. 845
del 1978, e sarebbero comunque coerenti con il quadro dei regolamenti
comunitari in materia.
4. - In prossimità dell'udienza la regione Umbria ha depositato
una memoria, alla quale ha allegato la circolare del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale n. 130/1995 del 25 ottobre 1995,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4
novembre 1995, recante "Integrazioni e rettifiche alla circolare n.
98/1995 concernente Natura dei costi ammissibili per le attività
formative cofinanziate dal F.S.E.".
Ad avviso della regione, le modificazioni introdotte dalla nuova
circolare alla premessa di quella impugnata determinerebbero la
cessazione della materia del contendere. Si chiarirebbe, infatti, che
l'atto impugnato disciplina solo le attività formative rientranti
nei programmi operativi di cui è titolare il Ministro del lavoro e
non contiene disposizioni di indirizzo e coordinamento. Considerato in diritto
1. - La regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ordine alla
circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
98/1995 del 4 agosto 1995, recante "Natura dei costi ammissibili per
le attività formative cofinanziate dal F.S.E.", e ne ha chiesto
l'annullamento lamentando la violazione delle proprie competenze in
materia di formazione professionale stabilite dall'art. 117 della
Costituzione, dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dalla apposita
legge-quadro n. 845 del 1978. Sarebbero altresì violati, ad avviso
della regione ricorrente, il principio di leale collaborazione e il
principio di legalità, non potendo la circolare trarre fondamento da
alcuna disposizione di legge che ne giustifichi l'adozione. La
regione ha inoltre denunciato la violazione delle proprie competenze
in materia di attuazione dei regolamenti comunitari, alla quale la
circolare pretenderebbe, invece, di provvedere con efficacia
vincolante per le autonomie regionali.
Con analogo ricorso la regione Marche ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
in relazione alla medesima circolare del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale n. 98/1995 del 4 agosto 1995, assumendo anch'essa
violata la propria competenza in materia di formazione professionale
e disattesi i principi di legalità e leale collaborazione.
Da parte della regione Marche il ricorso per conflitto è stato
esteso anche alle circolari nn. 99 e 101 del 1995, emanate ugualmente
il 4 agosto 1995. La prima (n. 99/1995), recante "Interventi per la
formazione e l'occupazione", con lo stabilire obiettivi e modalità
di accesso ad un programma operativo multiregionale a titolarità del
Ministero del lavoro, riguarderebbe materia di piena competenza
regionale e creerebbe, senza alcun fondamento legislativo, ed anzi in
contrasto con l'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993 a cui
dichiara di dare applicazione, una nuova categoria di progetti
operativi attribuita alla titolarità del Ministro. La seconda (n.
101/1995), avente ad oggetto "Attuativa interventi 1995 (art. 6, reg.
2084/1993)", pretendendo di disciplinare progetti di carattere
innovativo nel campo della formazione professionale, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/1993, invaderebbe ancora una
volta una competenza riservata alle regioni.
Poiché i ricorsi hanno un oggetto in parte coincidente, i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Va innanzitutto dichiarata la cessazione della materia del
contendere in relazione ai due ricorsi per conflitto di attribuzione,
sollevati nei confronti della circolare n. 98/1995.
Con la successiva circolare n. 130/1995 del 25 ottobre 1995,
recante "Integrazioni e rettifiche alla circolare n. 98/1995
concernente
"Natura dei costi ammissibili per le attività formative
cofinanziate dal F.S.E." "., il Ministro del lavoro, modificando la
premessa della circolare impugnata, ha provveduto a rimuovere gli
aspetti contro i quali erano rivolte le Censure delle regioni
ricorrenti ed ha chiarito che la disciplina dei costi delle attività
formative riguarda solo i programmi operativi multiregionali dei
quali è titolare lo stesso Ministero del lavoro e che la circolare
non contiene disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'attività
regionale, le quali, invece - si afferma espressamente - "saranno
successivamente emanate" nel rispetto delle competenze regionali in
materia di formazione professionale e delle procedure previste dalla
normativa nazionale e comunitaria.
In seguito alla nuova circolare e alla eliminazione delle
previsioni che avevano dato origine ai due conflitti di attribuzione,
è venuto meno l'oggetto del giudizio.
3. - Non è fondato il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla regione Marche avverso la circolare n. 99/1995
concernente "Interventi per la formazione e l'occupazione".
Secondo la prospettazione della ricorrente, in tale circolare il
Ministero del lavoro risulta investito di un complesso di iniziative
(dall'orientamento alla preformazione, dalla formazione alla
riqualificazione professionale) che eccederebbero le attribuzioni
dello Stato e rientrerebbero a pieno titolo nelle competenze delle
regioni, così come definite dagli artt. 35 e 41 del d.P.R. n. 616
del 1977 e dalla legge-quadro in materia di formazione professionale
n. 845 del 1978. L'ingerenza del Ministero in un ambito di competenze
che si assume proprio delle regioni non potrebbe essere giustificata
in base al carattere di multiregionalità degli interventi, definiti
in termini troppo vaghi ed onnicomprensivi: la circolare avrebbe in
realtà trasformato il Ministero medesimo, da organo centrale di
raccordo e di indirizzo, in organismo che esercita direttamente
attività di programmazione operativa e di gestione della spesa in un
settore di competenza regionale.
Si deve osservare che l'impugnata circolare non è il prodotto di
una iniziativa unilaterale del Ministro del lavoro, diretta ad
espropriare le regioni della loro competenza in materia di formazione
professionale per assumerne in proprio la titolarità. Essa, invece,
intende porsi come attuativa di atti comunitari, e segnatamente del
programma operativo 940029/I/3 (Interventi per la formazione e
l'occupazione) espressamente richiamato nel suo preambolo e deciso
dalla commissione delle comunità europee il 15 dicembre 1994 (C (94)
3495).
Tale programma operativo costituisce il punto di arrivo di un
complesso iter procedimentale, che si svolge sia in ambito statale
che in ambito comunitario, le cui fasi sono scandite nel regolamento
CEE n. 2052/1988 e successive modificazioni. Questo definisce cinque
obiettivi al cui conseguimento contribuiscono i fondi strutturali;
per l'obiettivo contrassegnato con il numero 3 (lottare contro la
disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento
professionale dei giovani), è previsto che gli Stati membri
interessati sottopongano alla commissione appositi piani per i quali
chiedere il sostegno comunitario. La commissione fissa per ciascuno
di essi, di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno al quale seguono, appunto, quale atti finali,
l'elaborazione statale o regionale di programmi operativi e la loro
approvazione da parte della commissione medesima.
Nel caso del programma operativo a cui si riferisce la circolare
impugnata, il Governo italiano, come risulta dall'epigrafe della
decisione della Commissione C (94) 1417 del 5 agosto 1994, di
approvazione del quadro comunitario di sostegno, ha provveduto a
presentare alla commissione stessa, il 24 dicembre 1993, il piano
relativo all'obiettivo 3, ne ha ricevuto l'approvazione con la
decisione del quadro comunitario di sostegno appena ricordata ed ha
quindi elaborato e sottoposto ad approvazione comunitaria il
programma operativo in questione.
È importante rilevare che già nel quadro comunitario di sostegno
- ed ancor prima nel piano nazionale - si prevedono svariate forme di
intervento, regionali e statali. Per quanto riguarda le regioni del
Centro-Nord (alle quali si riferisce l'obiettivo 3), ciascuna di esse
è titolare di un programma destinato a svilupparsi nel proprio
ambito territoriale, cofinanziato dal fondo sociale europeo per
importi prestabiliti. Lo Stato (l'"autorità centrale", nella
terminologia del documento comunitario), a sua volta, è titolare,
nel quadro comunitario di sostegno, di tre forme di intervento: a) un
programma operativo denominato "azioni innovative", riguardante
interventi di carattere innovativo in relazione alle utenze
interessate, ai contenuti proposti, ai metodi applicati, destinato a
costituire un punto di riferimento per una possibile moltiplicazione
delle esperienze nei diversi contesti regionali; b) un programma
operativo di "interventi per la formazione e l'occupazione",
finalizzato a raccogliere le iniziative a carattere multiregionale
proposte da organismi di formazione, nonché da enti pubblici o
privati attivi su scala nazionale (le azioni proposte devono essere
particolarmente intese ad affrontare i problemi posti dalle aree in
cui più acuta si manifesta la crisi dell'occupazione e, qualora
l'intervento sia diretto all'inserimento lavorativo di specifiche
categorie, deve essere prevista una adeguata partecipazione privata
alla spesa complessiva); c) un programma operativo, denominato
"rafforzamento dei sistemi", concernente infine gli interventi a
carattere orizzontale, volti a consolidare e qualificare l'intervento
formativo globale, nonché i raccordi con l'insieme delle politiche
del lavoro.
La seconda delle forme di intervento sopradescritte (sub b) è
quella che qui viene in rilievo. Di essa si è occupata la decisione
della commissione C (94) 3495 del 15 dicembre 1994, che ha approvato
il programma operativo multiregionale a titolarità del Ministero del
lavoro (Interventi per la formazione e l'occupazione) per il periodo
8 novembre 1994-31 dicembre 1999, concernente (conformemente a quanto
già delineato nel quadro comunitario di sostegno) un insieme di
misure pluriennali lungo assi prioritari fra i quali, per quanto qui
più direttamente rileva, l'inserimento o il reinserimento di
disoccupati di lunga durata o esposti alla disoccupazione di lunga
durata, il rafforzamento della formazione iniziale e l'inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro, l'integrazione o la
reintegrazione delle persone esposte al rischio di esclusione
sociale.
L'esistenza di interventi per la formazione e l'occupazione e la
loro titolarità in capo ad organi statali (accanto, peraltro, ad
analoghe iniziative affidate alle singole regioni) non è dunque una
scelta compiuta dalla circolare in piena autonomia, ma una soluzione
che trova nel diritto comunitario la sua formalizzazione e che
procede da decisioni della commissione della comunità europea. È
infatti già a partire dalla deliberazione che approva il quadro
comunitario di sostegno che anche l'attività di formazione
professionale (che sarebbe in larga misura configurabile, nel diritto
interno, come competenza regionale) si scinde in programmi operativi
a titolarità delle regioni e delle province autonome da un lato e in
programmi operativi a titolarità del Ministro del lavoro dall'altro.
Quanto sin qui osservato depone nel senso della infondatezza del
ricorso per due convergenti ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, l'eventuale difformità della ripartizione
di compiti tra autorità nazionale e regioni, compiuta in sede
comunitaria, rispetto a quella vigente nel diritto interno - ove
risulti con evidenza e sia ragionevolmente riferibile a esigenze
dell'Unione europea (sentenza n. 126 del 1996) - non può essere
censurata da questa Corte a causa del peculiare regime giuridico al
quale sono assoggettati gli atti delle istituzioni comunitarie,
sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con i
principî supremi della Costituzione (che nella specie non vengono in
considerazione); con la conseguenza che per impedire che in sede
comunitaria vengano scalfite le loro attribuzioni, le regioni hanno
l'onere di rendersi attive prima che i programmi dello Stato vengano
trasfusi in atti della comunità assumendo il valore giuridico
proprio di questi. Il che ovviamente postula l'osservanza piena, da
parte dello Stato, del dovere di informazione preventiva quale
immediata puntualizzazione del principio di leale cooperazione, circa
l'esatto contenuto dei piani e dei programmi dei quali esso intende
ottenere l'approvazione e il sostegno comunitario.
Sotto un secondo profilo, una volta accertato che in forza di atti
comunitari il Ministro del lavoro è titolare di programmi di
formazione, la circolare che di tali atti costituisce attuazione
potrebbe essere censurata, in questa sede di conflitto, sul parametro
della legislazione interna, solo in quanto la regione deducesse in
maniera circostanziata - ciò che non è avvenuto nella specie - che
la disciplina contenuta nella stessa circolare sia priva in una
qualche sua parte di copertura comunitaria, e che l'alterazione dei
rapporti tra Stato e regione sia direttamente imputabile
all'attività di attuazione del Ministro. Senza dire che nelle
ipotesi in cui si riscontrasse una effettiva difformità dal
programma operativo della circolare ministeriale e questa venisse
annullata in quanto invasiva della competenza regionale, la
conseguenza non sarebbe l'immissione della regione in luogo del
Ministro nella gestione del programma cofinanziato dalla comunità,
ma la possibile riduzione del contributo comunitario per
irregolarità, secondo quanto previsto dall'art. 24 del regolamento
del Consiglio CEE n. 2082/1993.
4. - Del pari infondato è il ricorso proposto dalla stessa
regione Marche contro la circolare n. 101/1995, intitolata "Attuativa
interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)". Con tale circolare il
Ministro del lavoro, richiamato sommariamente il contenuto dell'art.
6 del citato regolamento comunitario, secondo il quale il fondo
sociale europeo contribuisce al finanziamento di progetti-pilota
riguardanti il mercato del lavoro onde realizzare gli obiettivi di
politica comunitaria in materia di formazione professionale, ha
dichiarato l'intento di finanziare per il 1995 le seguenti attività:
progettazione, sperimentazione e sviluppo di sistemi alternativi di
ricerca di impiego; sperimentazione di incontro domanda-offerta di
lavoro in collegamento tra agenzie di collocamento e sistema di
imprese; studio e sperimentazione sul territorio di prodotti di
orientamento. La stessa circolare, dopo aver sollecitato la
presentazione dei progetti e dopo aver precisato che questi, previa
valutazione dei requisiti di ammissibilità, sarebbero stati
inoltrati alla commissione europea, ha chiarito che l'erogazione dei
finanziamenti sarebbe avvenuta secondo le modalità previste dai
regolamenti dei fondi strutturali e sarebbe stata subordinata agli
accertamenti preliminari e intermedi sulla effettiva realizzazione
delle attività.
Nessuna di queste iniziative può dirsi estranea alle attribuzioni
dello Stato quali risultano fissate dall'art. 18, lettera f) della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo il quale spettano al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale le attività di studio, di
ricerca, di documentazione e di sperimentazione da definirsi mediante
uno specifico programma annuale. Né può indurre ad una diversa
valutazione la circostanza che, nell'atto impugnato, il Ministro
abbia inteso raccordare il programma nazionale di sperimentazione per
il 1995 agli orientamenti comunitari in materia: ciò permette,
infatti, di accedere ai contributi che il fondo sociale europeo può
concedere al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, come
previsto dal richiamato art. 6 del regolamento n. 2084 del 1993.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai
ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla regione Umbria e
rispettivamente dalla regione Marche nei confronti della circolare
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 98/1995 del 4
agosto 1995, avente ad oggetto "Natura dei costi ammissibili per le
attività formative cofinanziate dal F.S.E.";
dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale regolare quanto previsto dalla circolare
n. 99/1995 del 4 agosto 1995, recante "Interventi per la formazione e
l'occupazione", attuativa del programma operativo multiregionale
940029/I/3 approvato dalla commissione europea con decisione C (94)
3495 del 15 dicembre 1994, nell'ambito del quadro comunitario di
sostegno obiettivo 3 per il periodo 1994-1999 approvato con decisione
della commissione europea C (94) 1417 del 5 agosto 1994;
dichiara che spetta allo Stato e per esso al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale assumere le iniziative di cui alla
circolare n. 101/1995 del 4 agosto 1995, concernente "Attuativa
interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/1993)".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte