Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17

febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Torino, iscritta al n. 396 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, nel corso di un dibattimento davanti alla Corte

d'assise di Torino a carico di numerosi imputati in stato di custodia

cautelare per reati rientranti nella previsione dell'art. 407, comma

2, lettera a), del codice di procedura penale, il Pubblico ministero,

all'udienza del 17 gennaio 1997, nel richiedere una nuova sospensione

dei termini di custodia cautelare, formulava apposita riserva nei

confronti di un imputato, per "l'insussistenza - secondo la propria

valutazione - delle esigenze cautelari", avendo tale imputato offerto

una collaborazione in grado di escludere le esigenze di cui all'art.

274, lettera c), del codice di procedura penale;

che all'udienza del 22 gennaio 1997 la difesa chiedeva la revoca

della misura cautelare, provvedimento che veniva denegato sul

presupposto della permanente esistenza della pericolosità sociale

dell'imputato escluso dalla richiesta di sospensione;

che, con ordinanza del 27 febbraio 1997, la Corte d'assise di

Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 304,

comma 3, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude

poteri di ufficio del giudice in tema di sospensione dei termini

massimi di custodia cautelare, nella fase dibattimentale";

che il giudice a quo, premesso che la richiesta del Pubblico

ministero è "eccentrica rispetto ai presupposti di legge

dell'istituto della sospensione" - sia perché uno dei presupposti è

costituito dall'attualità dello stato custodiale in conseguenza del

provvedimento di un giudice sia perché, in caso di difformi

valutazioni del pubblico ministero e del giudice in ordine alla

pericolosità, dà per scontato che è il giudizio di una parte

quello che deve prevalere, sia perché la sospensione ha per unico

obiettivo la permanenza in vinculis di imputati di gravi reati,

giudicati pericolosi, in pendenza di dibattimenti particolarmente -

complessi ne trae la conseguenza che davvero incomprensibile si

rivela la necessità che il procedimento diretto alla sospensione

debba essere attivato dal pubblico ministero, non potendo il giudice,

di ufficio, accertare i presupposti richiesti dall'art. 304 del

codice di procedura penale, presupposti tutti, peraltro, di agevole

verifica;

che tale potere, attribuito ad una parte, dà luogo a trattamenti

processuali differenziati, nonostante l'identità delle situazioni

poste a confronto, inserendosi erroneamente fra i presupposti

condizionanti la sospensione "il comportamento processuale

collaborativo" dell'imputato che può incidere soltanto sulle

condizioni per la revoca della misura, condizioni che solo il giudice

è tenuto a valutare;

che, inoltre, l'inoperatività della sospensione per uno degli

imputati, in forza della richiesta del Pubblico ministero,

comportando l'imminente decorrenza dei termini di custodia, verrebbe

ad incidere, compromettendone l'osservanza, anche sul precetto di cui

all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per

irrilevanza, data l'erroneità del presupposto interpretativo da cui

muove il giudice a quo: quello cioè che il provvedimento di

sospensione dei termini di custodia cautelare possa dar luogo a

posizioni individuali differenziate; un assunto smentito dalla

costante interpretazione giurisprudenziale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 238 del 15 luglio

1997 - successiva, dunque, all'ordinanza di rimessione - ha già

dichiarato non fondata un'identica questione, perché basata

sull'erroneo presupposto interpretativo che il pubblico ministero

possa limitare la richiesta "a singole posizioni cautelari", con la

conseguenza che la richiesta di sospensione che contenga limitazioni

all'operatività della sospensione stessa, deviando dal quadro

normativo predisposto dall'art. 304, commi 2 e 3, del codice di

procedure penale, è da ritenere del tutto estranea alla disciplina

legislativa;

che tale illegittimità, "mentre non è in grado di viziare (in

base al principio utile per inutile non vitiatur) la domanda nel suo

complesso, consente al giudice di provvedere secondo il modello

legislativo, in tal modo pervenendo nei sensi previsti dall'art.

304, comma 2, del codice di procedura penale, alla sospensione dei

termini di custodia cautelare senza l'apposizione di condizioni "di

limitazioni di sorta" (così, ancora, la sentenza n. 238 del 1997);

che la questione deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 304, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 della

Costituzione, dalla Corte di assise di Torino, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte