Corte costituzionale

Ordinanza n. 935/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo,

secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1987 dal

Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mariotti

Vittorio e l'Ente Fiera Vicenza, iscritta al n. 568 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi

al Pretore di Vicenza da Mariotti Vittorio nei confronti dell'Ente

Fiera di Vicenza, avente ad oggetto la impugnazione del licenziamento

intimato al ricorrente, nella sua qualità di dirigente-segretario

dell'Ente convenuto, ex art. 2119 cod. civ., il giudice adito ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

primo, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, ove

interpretato nel senso della sua applicabilità ad ogni licenziamento

individuale - a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno

convenzionalmente e formalmente strutturato quale sanzione

disciplinare - ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo

oggettivo;

Considerato che, ad avviso del giudice a quo, siffatta

interpretazione, suggerita dalla decisione della Corte Suprema di

cassazione, SS.UU., n. 4823 del 1° giugno 1987, renderebbe le norme

in questione illegittime in riferimento agli artt. 70, 75 e 136

Cost., risolvendosi nella creazione surrettizia di una norma positiva

con efficacia di legge abrogativa delle disposizioni sulla estinzione

del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., 2 e

10 della legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 7, quarto comma,

della legge n. 300 del 1970;

che, inoltre, nell'ordinanza di rimessione si rileva che la

forza espansiva della riferita interpretazione dell'art. 7 nell'area

del recesso ad nutum determinerebbe, in contrasto con il principio di

uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., un trattamento deteriore per i

datori di lavoro economicamente più deboli;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel

merito, per la infondatezza della questione;

che il procedimento a quo riguarda il licenziamento di un

dipendente con qualifica dirigenziale, e, pertanto, andava risolto

dal Pretore di Vicenza in modo autonomo rispetto alla citata sentenza

della Corte Suprema di cassazione, SS.UU., n. 4823/87, essendo il

licenziamento dei dirigenti disciplinato (come affermato anche dalla

giurisprudenza della stessa Cassazione: Sez. Lavoro n. 7169 del 1°

settembre 1987) esclusivamente dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ.,

oltre che dai contratti collettivi applicabili;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata

proposta, appare priva di rilevanza nel giudizio a quo, e,

conseguentemente, va dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo, secondo e terzo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della

libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 70, 75 e 136

Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:935 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte