Corte costituzionale

Ordinanza n. 936/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415, terzo,

quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1987 dal

pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra

l'Impresa Edil Popolare Gravinese e Aquila Michele, iscritta al n.

641 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a decreto

ingiuntivo, promosso innanzi al Pretore di Gravina in Puglia

dall'Impresa Edil Popolare Gravinese contro Aquila Michele, il

giudice adito, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità

costituzionale:

a) del combinato disposto degli artt. 415, terzo, quarto e

quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ., nella parte

in cui, prevedendo e disponendo tassativamente ed inderogabilmente

che "fra la data di notificazione al convenuto - opposto - e quella

dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore

di trenta giorni", non consente che gli artt. 645, secondo comma, e

649 cod. proc. civ. possano in qualche modo trovare applicazione

antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata ex art.

415, terzo, quarto e quinto comma, udienza che si identifica con

quella di discussione della causa, realizzando così, in un ordinario

giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dal Pretore in

funzione di giudice del lavoro, che non si diversifica da ogni altro

giudizio ordinario di opposizione ad ingiunzione, una tutela

assolutamente diversa, limitativa per l'opponente rispetto a quanto

è possibile ottenere in procedimenti di opposizione a decreti

ingiuntivi non pronunziati dal giudice del lavoro;

b) dello stesso art. 649 cod. proc. civ., autonomamente

considerato, perché, pur essendo norma concernente un giudizio di

impugnazione (del decreto ingiuntivo), realizza, per un identico

istituto giuridico, quale è quello della sospensione dell'esecuzione

provvisoria, una più limitata tutela rispetto a quanto previsto nel

secondo comma dell'art. 351 cod. proc. civ.;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della

questione;

Considerato che la diversità di trattamento tra l'opposizione a

decreto nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito

del lavoro trova, alla stregua dei principi ripetutamente espressi da

questa Corte, ragionevole giustificazione e fondamento nelle

peculiarità del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del

procedimento (anche e principalmente attraverso l'eliminazione del

sistema della citazione a udienza fissa e la contestuale previsione

di una rete di termini, tale da sottrarre alle parti il potere di

determinazione dei tempi di introduzione della lite) e alla

concentrazione della trattazione nonché alla immediatezza della

pronunzia;

che, quanto al diverso problema della possibilità o meno, in

caso di opposizione a decreto ingiuntivo - sia essa proposta nelle

forme del rito ordinario o in quelle del rito speciale - di

applicare, ai fini della pronunzia di provvedimenti attinenti alla

provvisoria esecuzione del decreto stesso, le disposizioni di cui

all'art. 351, deve anzitutto rilevarsi che tale ultima norma, mentre

prevede che detta pronunzia possa essere resa anche anteriormente

alla prima udienza, implicitamente esclude, contrariamente a quanto

opina il giudice remittente, che possa costituire oggetto di un

decreto emesso inaudita altera parte, in quanto le attribuisce la

forma dell'ordinanza e cioè di un provvedimento che, di norma,

presuppone il previo contraddittorio tra le parti;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione, la doglianza

relativa all'asserita inutilizzabilità del rimedio costituito da un

decreto di sospensione o revoca, inaudita altera parte, della

provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anteriormente alla prima

udienza appare posta in riferimento ad un tertium comparationis

inesistente;

che, inoltre, non si rinvengono ostacoli di rilievo (specie se

si configura, come sembra adombrare il giudice remittente, l'atto di

opposizione a decreto ingiuntivo come introduttivo di un procedimento

di impugnazione) all'applicabilità, anche in tale procedimento ed in

via analogica, delle disposizioni del citato art. 351 cod. proc.

civ., ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza

delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto,

come è stato ritenuto anche in giurisprudenza, con riferimento sia

al rito ordinario, sia al rito speciale del lavoro;

che, conseguentemente, non si rinvengono la disparità di

trattamento e le violazioni del diritto di difesa ipotizzate dal

giudice a quo, sicché la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645,

secondo comma, e 649 cod. proc civ., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:936 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte