Ordinanza n. 936/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415, terzo,
quarto e quinto comma, 645, secondo comma, e 649 del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1987 dal
pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra
l'Impresa Edil Popolare Gravinese e Aquila Michele, iscritta al n.
641 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, promosso innanzi al Pretore di Gravina in Puglia
dall'Impresa Edil Popolare Gravinese contro Aquila Michele, il
giudice adito, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità
costituzionale:
a) del combinato disposto degli artt. 415, terzo, quarto e
quinto comma, 645, secondo comma, e 649 cod. proc. civ., nella parte
in cui, prevedendo e disponendo tassativamente ed inderogabilmente
che "fra la data di notificazione al convenuto - opposto - e quella
dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore
di trenta giorni", non consente che gli artt. 645, secondo comma, e
649 cod. proc. civ. possano in qualche modo trovare applicazione
antecedentemente all'udienza di prima comparizione, fissata ex art.
415, terzo, quarto e quinto comma, udienza che si identifica con
quella di discussione della causa, realizzando così, in un ordinario
giudizio di opposizione ad ingiunzione, emessa dal Pretore in
funzione di giudice del lavoro, che non si diversifica da ogni altro
giudizio ordinario di opposizione ad ingiunzione, una tutela
assolutamente diversa, limitativa per l'opponente rispetto a quanto
è possibile ottenere in procedimenti di opposizione a decreti
ingiuntivi non pronunziati dal giudice del lavoro;
b) dello stesso art. 649 cod. proc. civ., autonomamente
considerato, perché, pur essendo norma concernente un giudizio di
impugnazione (del decreto ingiuntivo), realizza, per un identico
istituto giuridico, quale è quello della sospensione dell'esecuzione
provvisoria, una più limitata tutela rispetto a quanto previsto nel
secondo comma dell'art. 351 cod. proc. civ.;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della
questione;
Considerato che la diversità di trattamento tra l'opposizione a
decreto nelle forme del rito ordinario e quella nelle forme del rito
del lavoro trova, alla stregua dei principi ripetutamente espressi da
questa Corte, ragionevole giustificazione e fondamento nelle
peculiarità del rito speciale, finalizzate all'accelerazione del
procedimento (anche e principalmente attraverso l'eliminazione del
sistema della citazione a udienza fissa e la contestuale previsione
di una rete di termini, tale da sottrarre alle parti il potere di
determinazione dei tempi di introduzione della lite) e alla
concentrazione della trattazione nonché alla immediatezza della
pronunzia;
che, quanto al diverso problema della possibilità o meno, in
caso di opposizione a decreto ingiuntivo - sia essa proposta nelle
forme del rito ordinario o in quelle del rito speciale - di
applicare, ai fini della pronunzia di provvedimenti attinenti alla
provvisoria esecuzione del decreto stesso, le disposizioni di cui
all'art. 351, deve anzitutto rilevarsi che tale ultima norma, mentre
prevede che detta pronunzia possa essere resa anche anteriormente
alla prima udienza, implicitamente esclude, contrariamente a quanto
opina il giudice remittente, che possa costituire oggetto di un
decreto emesso inaudita altera parte, in quanto le attribuisce la
forma dell'ordinanza e cioè di un provvedimento che, di norma,
presuppone il previo contraddittorio tra le parti;
che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione, la doglianza
relativa all'asserita inutilizzabilità del rimedio costituito da un
decreto di sospensione o revoca, inaudita altera parte, della
provvisoria esecuzione dell'ingiunzione anteriormente alla prima
udienza appare posta in riferimento ad un tertium comparationis
inesistente;
che, inoltre, non si rinvengono ostacoli di rilievo (specie se
si configura, come sembra adombrare il giudice remittente, l'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo come introduttivo di un procedimento
di impugnazione) all'applicabilità, anche in tale procedimento ed in
via analogica, delle disposizioni del citato art. 351 cod. proc.
civ., ai fini di una delibazione anticipata rispetto all'udienza
delle questioni concernenti la provvisoria esecuzione del decreto,
come è stato ritenuto anche in giurisprudenza, con riferimento sia
al rito ordinario, sia al rito speciale del lavoro;
che, conseguentemente, non si rinvengono la disparità di
trattamento e le violazioni del diritto di difesa ipotizzate dal
giudice a quo, sicché la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 415, terzo, quarto e quinto comma, 645,
secondo comma, e 649 cod. proc civ., sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:936 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte