Sentenza n. 94/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1962 dal
Pretore di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Didoli
Stefano, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Didoli Stefano,
agente giurato alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale di
Torino, e quindi agente di polizia giudiziaria, imputato del reato di
lesioni volontarie commesse con arma, il Pretore di Moncalieri, con
ordinanza del 12 luglio 1962, sollevò di ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 28 e 109 della Costituzione.
L'ordinanza, regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Torino e al Presidente del Consiglio
dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 300 del 24 novembre 1962.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituito con atto
di intervento e deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, depositato nella
cancelleria di questa Corte il 14 agosto 1962.
Secondo il Pretore, l'art. 16 del Cod. proc. penale si porrebbe
innanzi tutto in contrasto con l'art. 28 della Costituzione,
concernente la responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici per gli atti commessi in violazione di diritti.
La norma impugnata, conferendo al Ministro della giustizia la
facoltà di sottrarre gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria alle conseguenze di reati da loro commessi in
servizio, introdurrebbe una limitazione al principio della eguale
responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato. E poiché
l'art. 109 della Costituzione stabilisce che l'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria, l'art. 16 del Cod.
proc. penale, realizzando un rapporto di dipendenza gerarchica degli
organi di polizia giudiziaria rispetto al Governo, sarebbe anche in
contrasto con la predetta norma costituzionale.
Secondo il Pretore non possono trarsi argomenti a favore della
legittimità costituzionale della norma impugnata dalle disposizioni
dell'art. 68 della Costituzione e dall'art. 3, terzo comma, della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, relative all'autorizzazione a
procedere rispettivamente per i parlamentari e per i giudici
costituzionali, in quanto non suscettibili di applicazione analogica, e
rappresenterebbero piuttosto un argomento in contrario.
Secondo l'Avvocatura dello Stato l'autorizzazione a procedere
sarebbe un istituto di antica tradizione, la continuità del quale di
per sé dimostrerebbe la importanza delle finalità cui sarebbe
ispirato. Esso andrebbe classificato nella categoria degli istituti,
come la querela o l'istanza, che subordinano la punibilità di dati
reati ad una determinata dichiarazione di volontà. Tanto nella
ipotesi dell'art. 16 del Cod. proc. penale, quanto in quelle relative
alle autorizzazioni contro funzionari amministrativi, verrebbe sempre
in evidenza uno stesso concetto: quello di tutelare l'esercizio di una
pubblica funzione al di fuori di ogni criterio di privilegio personale.
Trattasi in fondo dello stesso fondamento della prerogativa attribuita
ai giudici costituzionali in conformità del principio stabilito
direttamente dalla Costituzione per i membri del Parlamento. La
esistenza nella stessa Costituzione di una norma riguardante
l'autorizzazione a procedere appare all'Avvocatura dello Stato un
argomento a conferma della legittimità dell'istituto in esame nelle
sue varie forme. Tale norma (art. 68) avrebbe, infatti, trovato posto
direttamente nella Costituzione non perché rappresenterebbe una
eccezione al principio generale, ma perché non avrebbe potuto avere
altra collocazione data la particolare esigenza cui era chiamata a
rispondere.
Per quanto riguarda l'art. 109 della Costituzione, secondo il quale
l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria,
esso non può essere inteso nel senso di una dipendenza assoluta ed
esclusiva della polizia giudiziaria dalla Magistratura: e, comunque,
non sarebbe vulnerato dall'istituto dell'autorizzazione a procedere,
date le finalità e gli effetti che a questa andrebbero ricollegati.
In data 10 aprile 1963 l'Avvocatura ha presentata altra memoria,
nella quale, ribadendo le precedenti argomentazioni, osserva, per
quanto riguarda l'art. 28 della Costituzione, che questa è una norma
speciale rispetto a quella dell'art. 3 della Costituzione stessa, con
la quale questa Corte, nella sentenza n. 22 del 1959, non ritenne
incompatibile l'istituto dell'autorizzazione a procedere.
Relativamente all'art. 109 rileva che questa norma non pone la
polizia giudiziaria in un rapporto totale di assoluta dipendenza
dall'autorità giudiziaria, trattandosi di una dipendenza soltanto
funzionale e non anche amministrativa. Considerato in diritto :
La norma impugnata ha nel nostro ordinamento il suo immediato
precedente nell'art. 8 del D. L. 25 aprile 1919, n. 536, il quale
estese agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la disposizione in
materia di uso delle armi preveduta dal R.D.L. 10 dicembre 1917, n.
1952. La introduzione nel Codice di procedura penale di questa
disposizione, dettata in una legge speciale per esigenze eccezionali
dello stato di guerra, non fu generalmente accolta con favore; e negli
stessi lavori preparatori del Codice trovò aperto contrasto nei pareri
della Corte di cassazione e di talune Università. In senso contrario
si è pronunciata, in ispecie più recentemente, anche gran parte
della dottrina.
La questione di legittimità costituzionale della predetta norma,
proposta con l'ordinanza del Pretore di Moncalieri non ha fondamento se
riferita all'art. 109 della Costituzione. La potestà che questo
articolo conferisce all'autorità giudiziaria di disporre direttamente
della polizia giudiziaria, se trova la sua piena giustificazione nelle
superiori esigenze della funzione di giustizia e nella necessità di
garentire alla magistratura la più sicura e autonoma disponibilità
dei mezzi di indagine, non subisce limitazioni per via dell'impugnato
art. 16 del Cod. proc. penale e dei rapporti di dipendenza gerarchica,
che l'ordinanza di rimessione pone in rilievo, fra gli organi della
polizia giudiziaria e il Governo. L'art. 109 pone la polizia
giudiziaria di fronte all'autorità giudiziaria in un rapporto di
subordinazione meramente funzionale, che non determina collisione
alcuna con l'organico rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare
in cui i suoi organi si trovano col potere esecutivo.
Ritiene, invece, questa Corte che il contrasto si manifesti
chiaramente con l'art. 28 della Costituzione. Il potere conferito al
Ministro di grazia e giustizia di concedere o negare l'autorizzazione a
procedere a carico degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio, e relativi all'uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si traduce in una
violazione del principio della diretta responsabilità dei funzionari e
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Il carattere processuale
della condizione posta dall'art. 16, che l'Avvocatura dello Stato tiene
a porre in rilievo, non vale ad escludere, in una integrale valutazione
della posizione dei cittadini di fronte alla legge, che attraverso
quella norma il principio della eguale e diretta responsabilità dei
funzionari subisca una effettiva violazione.
D'altra parte nemmeno può valere, a sostegno della legittimità
costituzionale della norma impugnata, l'altra argomentazione posta
dall'Avvocatura dello Stato, cioè che la norma in questione sia
dettata per stabilire non già un privilegio personale, bensì soltanto
una garanzia per la funzione. Anche ammettendo un siffatto generale
fondamento della norma, la Corte ritiene che esso non valga ad
escludere in definitiva la incidenza di essa sulla eguaglianza dei
soggetti di fronte alla responsabilità per gli atti commessi in
violazione dei diritti. Ciò, inoltre, appare ancora più evidente se
dal principio fissato dall'art. 28 della Costituzione, si risale, in
una più ampia considerazione del sistema, al generale principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione stessa, principio
per il quale una eccezione nel caso in esame non troverebbe, ad avviso
di questa Corte, il razionale fondamento di una effettiva diversità di
situazioni oggettive e soggettive.
È stato osservato che il nostro ordinamento prevede altre forme di
autorizzazioni a procedere (art. 68 della Costituzione; art. 3 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948 Cit.); ma queste devono ritenersi
forme del tutto particolari, disposte dalla Costituzione a tutela della
piena autonomia di organi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 del Codice
di procedura penale, in riferimento all'art. 28 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1963:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte