Sentenza n. 94/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e
riapprovata il 6 dicembre 1967, recante "ulteriore autorizzazione di
spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei
vigili del fuoco di Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 22 dicembre 1967, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 35 del Registro ricorsi
1967.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Renato Ballardini, per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 20 dicembre 1967, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ed il
conseguente annullamento, del disegno di legge approvato dal Consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967, e riapprovato,
in seguito a rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore
autorizzazione di spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo
permanente dei vigili del fuoco di Bolzano".
Secondo tale disegno di legge, la ulteriore spesa di 370 milioni di
lire per la costruzione del suindicato edificio, trova copertura in un
mutuo da estinguere in venti semestralità costanti posticipate, a
partire dall'esercizio finanziario 1967. Per il pagamento delle rate si
provvede nell'esercizio 1967 mediante prelevamento dal fondo speciale
iscritto al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per
l'anno 1967; e, negli ulteriori esercizi finanziari mediante una
aliquota della disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione
dell'onere di 43 milioni, per l'ammortamento di un precedente mutuo di
600 milioni, autorizzato dalla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3.
Si sostiene nel ricorso che il disegno di legge impugnato viola
l'art. 81 della Costituzione perché non prevede una idonea copertura
della maggiore spesa, per gli esercizi successivi al 1967. Il precetto
costituzionale non può dirsi soddisfatto destinando a copertura della
spesa le disponibilità di bilancio che dovrebbero risultare per
effetto della cessazione dell'onere relativo all'ammortamento del mutuo
precedente. Innanzi tutto perché la futura diminuzione del passivo non
può essere considerata l'equipollente di una nuova entrata oppure di
una riduzione dell'importo stanziato per altra spesa che venga
effettivamente diminuita. Il riferimento alla previsione della
cessazione di una spesa equivale al generico rinvio alle disponibilità
di bilancio nel quale la diminuzione del passivo potrà risultare
compensata dalla lievitazione di altre spese. Inoltre il precedente
mutuo era stato autorizzato con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3,
la quale, essendo legge di bilancio, non poteva prevedere nuove spese:
di conseguenza la estinzione del precedente mutuo non lascia in vita
maggiori o nuove entrate sostanziali, ma soltanto eventuali
disponibilità di bilancio.
Con l'atto di costituzione del 9 gennaio 1968, il Presidente della
Giunta regionale del Trentino-Alto Adige chiede che il ricorso venga
rigettato.
Premesso che l'art. 81 della Costituzione non prescrive che, ad
ogni nuova spesa, faccia riscontro una nuova entrata, ma dispone che,
per la copertura della nuova spesa siano indicati i mezzi per farvi
fronte, sostiene che rientrano fra tali mezzi anche le nuove economie
di bilancio. Nel caso in esame il rinvio alla disponibilità di
bilancio risultante da una precisa e specifica minore spesa,
rappresenta proprio quella equilibrata operazione di compensazione con
nuove spese, che costituisce l'essenza delle facoltà attribuite
all'amministratore.
Si deve inoltre tener presente che la legge impugnata ottempera
alla necessità di rispettare un preciso obbligo derivante dall'art. 9
della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, secondo il quale le
spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare
complessivo, entro i limiti delle entrate previste, in modo che il
bilancio risulti in pareggio; con la conseguenza che, allorquando
sussista una specifica disponibilità di bilancio, quale sarebbe quella
risultante dalla cessazione di una spesa pluriennale, l'amministratore
regionale è costretto a provvedere ad un nuovo impegno, senza di che
il bilancio non potrebbe risultare in pareggio.
Pur essendo esatto che la legge 31 gennaio 1956, n. 3, approvata
per altro dal Ministero dell'interno, non poteva prevedere, quale legge
di bilancio, la nuova spesa relativa al precedente mutuo, la eventuale
illegittimità di essa non può tuttavia avere nessuna influenza sulla
legge ora impugnata, in quanto l'estinzione di un impegno di spesa,
anche illegittimamente assunto, produce sempre l'effetto di liberare,
di rendere disponibile, una somma, che può avere legittimamente una
nuova destinazione.
A questi argomenti replica l'Avvocatura generale dello Stato, con
la memoria del 30 aprile 1968, rilevando che nella specie si tratta di
accertare se l'economia conseguente alla cessazione di una spesa non
continuativa sia valido mezzo di copertura di una nuova spesa, in
quanto nella sentenza n. 1 del 1966, la Corte costituzionale ha dato
risposta affermativa per il caso in cui l'economia derivi dalla
cessazione di spese continuative. Nel caso che ne occupa, invece,
quella che viene a cessare è peraltro una legge di spesa non
continuativa, e cioè di durata limitata.
insiste quindi per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
La censura mossa al disegno di legge 15 novembre-6 dicembre 1967
della Regione Trentino-Alto Adige, di violazione dell'art. 81 della
Costituzione per mancanza di mezzi di copertura della spesa relativa
alle rate di ammortamento del mutuo di 370 milioni, non è fondata.
Per la ulteriore spesa di costruzione dell'edificio destinato a
sede dei vigili del fuoco di Bolzano, il legislatore regionale ha
autorizzato l'accensione di uno o più mutui reperendo i fondi
occorrenti per pagare le rate di ammortamento: ha provveduto alla
copertura per l'esercizio in corso, ed ha poi utilizzato, per gli
esercizi successivi, una entrata di bilancio di cui poteva disporre in
modo certo e sicuro, essendo di già estinto il precedente mutuo
decennale, di 600 milioni di lire, autorizzato con legge regionale 31
gennaio 1956, n. 3, ed essendo rimasta in tal modo non più impegnata
la somma annua di 43 milioni.
Ritiene la Corte che l'art. 81 della Costituzione sia stato
rispettato, dal momento che sono stati trasferiti al nuovo mutuo i
mezzi di copertura, esistenti di fatto e permanenti dopo la cessazione
della spesa relativa al precedente mutuo. L'economia di bilancio
derivante dalla riduzione o dalla cessazione di una spesa costituisce
mezzo valido di copertura per nuove spese - come ha gia ritenuto questa
Corte con la sentenza n. 1 del 1966 - allorché appaia sufficientemente
sicura secondo le previsioni.
Non può sostenersi che la legge impugnata abbia fatto un generico
rinvio alle disponibilità di bilancio, - siccome afferma l'Avvocatura
generale dello Stato - quando invece fa riferimento ad una somma
precisa, che ha una sua individualità, perché deriva dalla cessazione
di una precedente spesa. La quale spesa ebbe la sua effettiva copertura
fra le entrate di bilancio, anche se la legge regionale n. 3 del 1956
nulla aveva disposto in proposito. Ciò risulta provato - fra l'altro -
anche dallo stato di previsione della entrata e dalla spesa per
l'esercizio finanziario 1958, approvato con decreto del Ministro
dell'interno n. 649 del 17 aprile 1958 (Stato di previsione della
spesa, Titolo secondo, Categoria seconda, Capitolo 163). I relativi
mezzi di copertura, attinti alle entrate ordinarie avevano
caratteristica di continuità; e, una volta estinto il mutuo cui si
riferivano, sono rimasti disponibili. La Corte non può disconoscere,
a questo proposito, l'importanza, che nella fattispecie, assume la
norma dell'art. 9 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, la
quale prescrive che le spese non possono superare le entrate della
Regione, in modo da assicurar il pareggio del bilancio. Pur non essendo
esatta la tesi che, allo scopo di mantenere tale pareggio, il
legislatore regionale abbia l'obbligo di dare una destinazione
immediata a qualsiasi eccedenza di entrata, la norma giova a dare
sufficiente garanzie che i 43 milioni di lire annui, relativi
all'ammortamento del mutuo del 1956, erano compresi fra le entrate
ordinarie ed erano disponibili per nuove spese.
Non vale osservare che soltanto la cessazione di una spesa
continuativa può dare certezza e garanzia di buona copertura: quando
il legislatore fa una previsione dei mezzi occorrenti per le esigenze
degli anni futuri e ritiene una economia di bilancio sicura ed idonea,
il sindacato di costituzionalità non può essere fondato su siffatti
schemi ma deve arrestarsi alla constatazione della sussistenza di una
attendibilità di effettiva economia Attendibilità che nella specie,
per le precedenti considerazioni, certamente sussiste.
Questa considerazione, connessa all'altra sopra esaminata dell'art.
9 della legge regionale n. 17 del 1951, vale a dissipare anche
qualsiasi dubbio in merito ai riflessi che possa esercitare sulla legge
impugnata la precedente legge regionale n. 3 del 31 gennaio 1956, la
quale, essendo legge di bilancio, non poteva autorizzare nuove spese.
La legge del 1956, ha avuto piena esecuzione ed efficacia fino
all'esaurimento, ed ha conseguito tutti i suoi effetti. Dalla
cessazione di questi ultimi dopo un decennio si è poi generata una
economia, alla quale la nuova legge, che è legge sostanziale, è
venuta a dare una destinazione e, quindi, ha finito col regolarizzare
le partite di entrata e di spesa, che dalla prima legge traevano
origine.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale del
Trentino-Alto Adige il 15 novembre 1967 e riapprovato, in seguito a
rinvio, il 6 dicembre 1967, concernente "ulteriore autorizzazione di
spesa per la costruzione dell'edificio sede del corpo permanente dei
vigili del fuoco di Bolzano", proposta in riferimento all'art. 81 della
Costituzione col ricorso indicato in epigrafe del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte