Sentenza n. 94/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/05/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 26 novembre 1971, depositato in cancelleria il
7 dicembre successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1971,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 22 marzo
1971, n. 155, del Ministero delle finanze avente ad oggetto
"Istituzione di nuovi capitoli di entrate e modifica alla denominazione
di altri capitoli nel corrente esercizio finanziario 1971".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1972 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la
Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decisione in data 21 aprile 1970 il Consiglio dei ministri
delle Comunità europee ha stabilito di sostituire i contributi
finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità
disponendo in particolare che, a decorrere dal 1 gennaio 1971, le
entrate provenienti dai dazi della tariffa doganale comune
costituiranno progressivamente risorse delle Comunità, fino ad essere
integralmente iscritte nel bilancio comunitario a decorrere dal 1975.
Per dare attuazione alla predetta decisione il Governo italiano
veniva autorizzato con legge 23 dicembre 1970, n. 1185, ad emanare
decreti aventi forza di legge ordinaria ed in virtù di tale delega è
stato emanato il d.P.R. 16 aprile 1971, n. 321.
In esecuzione di questi provvedimenti, con decreto del 29 aprile
1971 del Ministro per il tesoro sono state apportate alcune variazioni
nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio
finanziario 1971 e, tra le altre, è stata modificata la denominazione
del capitolo 1453 (già "Dogane e diritti marittimi", corrispondente al
capitolo 1404 del bilancio regionale) in "Dazi della tariffa doganale
comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle istituzioni della C.E.E.
sugli scambi con i Paesi non membri".
Infine con la circolare 22 marzo 1971, n. 155, il Ministro delle
finanze ha impartito istruzioni agli uffici dipendenti per la
riscossione e l'esatta imputazione al capitolo così modificato delle
entrate derivanti dalle operazioni doganali.
Avverso questa circolare, comunicata alla Presidenza della Regione
siciliana il 27 settembre 1971, è stato proposto il ricorso,
notificato il successivo 26 novembre, oggetto del presente giudizio.
La difesa della Regione precisa anzitutto che non intende sollevare
questione di costituzionalità sulla devoluzione alla C.E.E. di
proventi che statutariamente le erano garantiti e che il ricorso
proposto riguarda soltanto il capitolo 1453.
Il fatto che le entrate di tale capitolo vengono versate
direttamente alle Casse dello Stato comporterebbe la violazione di
prerogative e attribuzioni garantite alla Regione dalle norme
statutarie.
Sotto l'aspetto procedurale si denuncia in particolare:
1. - La violazione dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto
siciliano, poiché i provvedimenti di attuazione della decisione
comunitaria (d.P.R. n. 321 del 1971, emanato in esecuzione dell'art. 3
della legge n. 1185 del 1970) sono stati deliberati dal Consiglio dei
ministri senza l'intervento e la partecipazione con voto deliberativo
del Presidente della Regione;
2. - La violazione dell'art. 39 dello Statuto e dell'art. 5 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello
Statuto in materia finanziaria, i quali, in tema di determinazione
delle tariffe doganali, per quanto interessa la Regione, stabiliscono
che il Governo deve consultare previamente il Presidente della Regione,
consultazione che nella specie è mancata;
3. - La violazione dell'art. 43 dello Statuto, in quanto i
provvedimenti di cui trattasi avrebbero comportato una sostanziale
modifica delle norme di attuazione (d.P.R. n. 1074 del 1965), modifica
avvenuta senza l'intervento della speciale commissione paritetica
prevista dalla citata norma statutaria.
Per superare poi l'eventuale obiezione di tardività del ricorso
sul rilievo che le predette censure avrebbero dovuto rivolgersi non
alla circolare impugnata, bensì al decreto legislativo n. 321 del 1971
ed eventualmente alla stessa legge delegante n. 1185 del 1970, la
difesa della Regione dichiara di impugnare, in via incidentale, le
indicate disposizioni ai fini della risoluzione del conflitto.
Subordinatamente e nel merito la difesa sostiene che, anche a
volere ammettere che lo Stato potesse sottrarre alla Regione proventi
già attribuitile senza il rispetto dell'indicata procedura,
l'adempimento degli obblighi internazionali da parte dello Stato non
richiedeva affatto l'esclusione della Regione dalla fase della
riscossione dei tributi. L'iscrizione delle quote dei tributi di
spettanza della C.E.E. da versarsi allo Stato poteva cioè esser fatta,
sia in entrata che in uscita, in apposito capitolo nel bilancio della
Regione; tanto più che trattandosi, almeno per ora e sino alla data
del 1 gennaio 1975, di quote percentuali gradualmente ascendenti dei
tributi doganali, la Regione ha diritto a trattenere la differenza fino
alla data anzidetta. Questo diritto è stato riconosciuto dallo stesso
ministro delle finanze che, con nota 30 agosto 1971, n. 4202 (anch'essa
oggetto della presente impugnativa quale atto di esecuzione della
circolare) ha disposto che la quota, eccedente rispetto ai versamenti
da effettuarsi alla C.E.E., da devolversi alla Regione venga iscritta
in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa
del bilancio statale.
Detto espediente, però, oltre ad essere in contrasto con le
prerogative regionali sancite dall'art. 36 dello Statuto e dal d.P.R.
n. 1074 del 1965, non soddisfa, anche sotto un profilo pratico, le
esigenze della ricorrente poiché l'esperienza avrebbe dimostrato come
tutte le volte in cui è stato adottato il procedimento della
riscossione diretta da parte dello Stato e successiva devoluzione alla
Regione, grave pregiudizio è a questa derivato per il notevole ritardo
con cui è riuscita a riscuotere quanto di sua spettanza.
Conclude pertanto la difesa per l'accoglimento del ricorso.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel presente
giudizio ed ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o
infondato.
L'inammissibilità è sostenuta sul rilievo della tardività delle
censure mosse al procedimento di approvazione della legge 23 dicembre
1970, n. 1185, nonché del d.P.R. 16 aprile 1971, n. 321, che si
sarebbero dovuti impugnare entro il termine di 60 giorni dalla loro
pubblicazione. Il fatto che il ricorso sia stato proposto contro una
circolare, che è provvedimento esecutivo di dette norme, non è
circostanza idonea a riaprire il termine per la denuncia di una lesione
già avvenuta.
Queste considerazioni valgono anche per dichiarare inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale
avverso le stesse disposizioni di legge.
In ordine ai vizi procedurali denunciati dalla difesa della
Regione, l'Avvocatura osserva comunque che le norme in discussione
riguardano l'attuazione di una importante fase della politica
comunitaria che è di competenza esclusiva dello Stato.
Non ricorreva pertanto l'ipotesi statutaria della necessaria
partecipazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio
dei ministri (art. 21 Statuto).
Questa partecipazione, d'altra parte, è consentita solo
allorquando il Consiglio delibera provvedimenti amministrativi e non
pure, come nel caso di specie, quando eserciti o concorra ad
esercitare, con diritti di iniziativa, funzione legislativa (artt. 71,
76, 87 Cost.).
In particolare poi, per quanto riguarda la legge n. 1185 del 1970,
il presunto vizio procedimentale nella fase di elaborazione del disegno
di legge governativo verrebbe ad essere assorbito dall'iter
parlamentare che esso ha poi subito presso le Camere. Si trattarebbe
peraltro di un vizio irrilevante anche sotto il profilo della
censurabilità degli interna corporis.
Del pari insussistente è la violazione degli artt. 39 e 43 dello
Statuto in quanto i provvedimenti adottati dal Parlamento e dal Governo
non costituiscono, dal punto di vista tecnico e sostanziale, né
"modificazioni della tariffa doganale" né modificazioni delle norme di
attuazione dello Statuto.
Inammissibile ed infondata, ad avviso dell'Avvocatura è da
considerarsi anche la censura di merito rivolta ai provvedimenti
statali impugnati.
L'inammissibilità risulterebbe dal fatto che fin dalla data di
pubblicazione del d.P.R. n. 321 del 1971 (9 giugno 1971) la Regione
ebbe conoscenza che lo Stato avrebbe istituito i nuovi capitoli per
gestire direttamente, sia in entrata che in uscita, le quote
progressivamente crescenti dei proventi doganali destinati alla C.E.E.
L'impugnativa in termini di tale decreto avrebbe dovuto avvenire entro
il 9 agosto 1971 sicché l'attuale ricorso è da ritenersi tardivo.
L'infondatezza della censura discende dal mutamento della natura,
oltre che della denominazione, subito dalle entrate in questione. Non
ci si trova di fronte a "dazi doganali" ma ad "entrate proprie della
C.E.E." ed è ovvio che nei riguardi della C.E.E. il soggetto
internazionalmente rilevante, tenuto ad iscrivere nel proprio bilancio
e ad amministrare e gestire entrate di tal genere, può essere solo lo
Stato.
Questo ragionamento vale anche per le quote di dette entrate che
sino a tutto il 1974 restano ancora attribuite alla Regione dato che il
frazionamento per quota non importa mutamento della natura del tributo.
Né giova addurre che il sistema adottato è di pregiudizio per la
Regione poiché comporta ritardo nella riscossione delle quote. Tale
rilievo infatti rappresenterebbe un inconveniente che non incide
affatto sulla legittimità costituzionale della ripartizione delle
competenze disposta dai provvedimenti impugnati.
La difesa della Regione ha depositato in data 29 marzo 1972 una
memoria nella quale ha ulteriormente svolto i motivi del ricorso,
confermando le conclusioni già enunciate. Considerato in diritto :
Il presente ricorso per la risoluzione di un conflitto di
attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato trae origine dalla
circolare 22 marzo 1971, n. 155, del Ministero delle finanze, direzione
generale delle dogane, avente ad oggetto l'istituzione di nuovi
capitoli di entrata e modifica della denominazione di altri capitoli
dell'esercizio finanziario 1971.
La censura di fondo che il patrocinio della Regione muove alla
citata circolare è che con essa lo Stato avrebbe unilateralmente
modificato il regime concernente la ripartizione delle entrate
tributarie fra Stato e Regione sottraendo a questa ultima dei cespiti
provenienti da dazi doganali, già attribuitile con d.P.R. 26 luglio
1965, n. 1074, senza la collaborazione e partecipazione degli organi
regionali o degli organi misti all'uopo preordinate dalle norme
statutarie (artt. 21, ultimo comma, 39 e 43) a garanzia dell'autonomia
regionale.
A giudizio della Corte il ricorso va dichiarato inammissibile
poiché non è dalla circolare impugnata che deriva l'asserita
violazione di competenze regionali costituzionalmente garantite.
Con la circolare in questione, trasmessa alla Regione il 27
settembre 1971, la direzione generale delle dogane si è limitata ad
impartire ai dipendenti uffici alcune istruzioni in materia di
bilancio, intese ad applicare le norme concernenti il regime delle
risorse proprie delle Comunità europee di cui alla decisione del
Consiglio dei ministri delle Comunità in data 21 aprile 1970. Con tale
decisione, ratificata ed attuata nel territorio nazionale con la legge
23 dicembre 1970, n. 1185, e successivo decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, si era stabilito di sostituire i
contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle
Comunità disponendosi, in particolare, che, a decorrere dal 1 gennaio
1971, le entrate provenienti dai dazi della tariffa doganale comune
dovevano progressivamente costituire le risorse delle Comunità, fino
ad essere integralmente iscritte nel bilancio comunitario a decorrere
dal 1975.
In applicazione della decisione anzidetta, il citato d.P.R. n. 321
del 1971 ha demandato al Ministero delle finanze l'accertamento e la
riscossione delle "risorse proprie" delle Comunità (art. 1) e ha
autorizzato il Ministro per il tesoro a provvedere, con propri decreti,
alle variazioni di bilancio occorrenti per la iscrizione nello stato di
previsione della entrata dei proventi costituenti dette risorse (art.
4).
In puntuale esecuzione di quest'ultima norma il Ministro per il
tesoro, con decreto n. 131895 del 29 aprile 1971, registrato alla Corte
dei Conti l'8 giugno successivo, ha quindi provveduto alle necessarie
variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata per
l'anno finanziario 1971 disponendo, tra l'altro, quella modifica di
denominazione del cap. 1453 in "dazi della tariffa doganale comune ed
altri diritti fissati dalle Istituzioni della Comunità economica
europea", che ha avuto come conseguenza il versamento su tale capitolo
anche dei tributi doganali riscossi in Sicilia, versamento del quale la
Regione si duole perché avrebbe determinato l'invasione della sua
sfera di competenza.
Ora è di tutta evidenza che l'impugnativa avrebbe dovuto avere ad
oggetto il decreto di variazione del Ministro per il tesoro e non la
circolare del direttore generale delle dogane.
Quest'ultima, infatti, rappresenta un atto meramente esplicativo
del decreto che ha disposto le variazioni poiché, come già rilevato,
con essa sono state semplicemente impartite ai dipendenti uffici le
opportune istruzioni in ordine alle operazioni da eseguire per curare
l'esatto versamento dei proventi riscossi e da riscuotere ai nuovi
capitoli di entrata istituiti, nonché ai capitoli ai quali era stata
apportata la modifica di denominazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Presidente della Regione siciliana avverso la circolare 22
marzo 1971, n. 155, del Ministero delle finanze, Direzione generale
dogane e imposte indirette, concernente "Istituzione di nuovi capitoli
di entrate e modifica della denominazione di altri capitoli nel
corrente esercizio finanziario 1971".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte