Sentenza n. 94/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8 e 13 del disegno di legge n. 462/A del 29 aprile 1976 della
Regione siciliana recante "Provvedimenti intesi a favorire la più
ampia informazione democratica sull'attività della Regione", promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
notificato il 7 maggio 1976, depositato in cancelleria il 15 successivo
ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il ricorrente, e l'avv. Antonino Sansone per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 7 maggio 1976 e depositato il 15
maggio 1976 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 e 13 del disegno di legge n. 462/A recante
"Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica
sull'attività della Regione", deducendo l'incompetenza della Regione
ad emanare norme in materia di informazione.
Secondo il ricorrente, infatti, tale oggetto non puo farsi
rientrare in nessuna delle sfere attribuite alla potestà legislativa
regionale dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale alla cui
elencazione deve essere riconosciuto carattere tassativo. In
particolare la materia dell'informazione esula anche dalla previsione
dell'art. 17, lett. i, che riguarda i servizi di prevalente interesse
regionale, poiché, sebbene la legge regionale intenda agevolare le
aziende editrici di giornali o periodici che abbiano sede nella
Regione, incide in un settore, l'informazione, attinente ad interessi
generali che soltanto lo Stato può tutelare e disciplinare con
uniformità di criteri in tutto il territorio nazionale.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana con
deduzioni depositate il 1 giugno 1976 con le quali si chiede il rigetto
del ricorso.
Emergerebbe chiaramente dal titolo e dalle varie disposizioni che
il disegno di legge tende ad incrementare l'attività editoriale
limitatamente alle fonti di informazione che riguardino la Regione e
gli aspetti di interesse territoriale circoscritto, senza investire la
divulgazione di notizie su fatti di interesse nazionale. L'iniziativa
regionale, inoltre, non sarebbe censurabile neppure sotto il diverso
limite del rispetto dei principi contenuti nelle leggi statali
disciplinanti la materia, poiché non sono in essa ravvisabili motivi
di contrasto con i criteri accolti nella legislazione statale.
La difesa regionale fa presente, inoltre, che alcuni statuti delle
regioni ordinarie menzionano espressamente (art. 3 Statuto Lombardia,
art. 4 Statuto Liguria, art. 4 Statuto Toscana) tra le finalità
dell'ente la cura e la promozione dell'informazione.
Alla pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito nelle
rispettive argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Della legge approvata il 29 aprile 1974 dalla Assemblea
regionale siciliana ed intitolantesi "Provvedimenti intesi a favorire
la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione",
sono impugnate: A) le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, che prevedono
l'istituzione di un fondo di 3.000 milioni da destinare alle "aziende
editrici di quotidiani siciliani"(come tali dovendosi considerare, a
norma del secondo comma dell'art. 1, quelle aventi nell'isola la sede
legale, la direzione ed amministrazione, lo stabilimento tipografico),
conferendo al Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, il
potere di erogarlo sulla base di un piano di distribuzione compilato
secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i quali, al n. 1, è quello
(riferito all'anno precedente) dei "servizi su fatti e problemi di
interesse dell'Autonomia e della Sicilia"; B) la disposizione dell'art.
4, che prevede l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da erogare
con analoghe modalità a periodici editi in Sicilia e "a diffusione
regionale", secondo un piano redatto alla stregua di determinati
criteri, il primo dei quali, anche qui, ha riguardo ai "servizi di
interesse dell'Autonomia e della Sicilia"; C) gli artt. 5 e 6, che
enunciano criteri e condizioni aggiuntive per la concessione dei
benefici, applicabili ad entrambi i piani di distribuzione per
quotidiani e periodici.
Sono impugnate altresì le disposizioni (strettamente connesse con
quelle testé indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad
approvare i piani predetti, attribuita al Consiglio regionale
dell'informazione, istituito dal precedente art. 7 (non impugnato) e
dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa relativa
all'attuazione dei richiamati artt. 1 e 3.
2. - L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di
disposizioni avrebbe ad oggetto la pubblica informazione, e cioè
materia non rientrante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17
dello Statuto speciale, è fondato.
Si deve preliminarmente escludere, infatti, che la Regione abbia
inteso valersi della potestà legislativa primaria ad essa spettante in
materia di "industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti
privati" (art. 14, lett. d, dello Statuto).
Certamente, le imprese editrici di quotidiani e periodici, dal
punto di vista della loro struttura economico-giuridica, sono anche
imprese industriali e commerciali; ma la legge de qua, considerata nel
suo contesto unitario (anche a voler prescindere dal titolo, al quale,
tuttavia, non potrebbe negarsi rilevanza ai fini interpretativi) non è
una qualsiasi legge di incentivazione, rivolta a promuovere lo sviluppo
di particolari attività industriali o commerciali localizzate in
Sicilia per il conseguimento di finalità di ordine economico e
sociale, ma appare univocamente determinata dall'intento di favorire la
diffusione di servizi giornalistici attinenti alla autonomia regionale,
in genere, ed alla Regione siciliana, in particolare.
3. - Ben si comprende, perciò, come la difesa della Regione non
abbia neppure tentato di invocare a fondamento giustificativo della
legge l'art. 14, lett. d, dello Statuto, sostenendo invece che quel
fondamento sarebbe da individuare nell'art. 17, lett. i, che alla
Regione siciliana attribuisce competenza legislativa (concorrente) in
"tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse
regionale". Ed effettivamente, così l'intitolazione e le sopra
richiamate finalità generali della legge nel suo insieme, come lo
specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui è questione
nel presente giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato
di legittimità costituzionale che la Corte è chiamata ad esplicare la
norma statutaria testé ricordata.
Da un lato, infatti, non è dubitabile che sussista, e sia
implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della
collettività all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225
del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella
più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto
suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in
genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente
pubblici o comunque di pubblico interesse; d'altro lato, dal raffronto
testuale della lett. i dell'art. 17 dello Statuto siciliano con la
lett. h, che immediatamente la precede, risulta che i "servizi" di cui
in quella si parla sono cosa diversa dai "servizi pubblici", nel senso,
tradizionalmente accolto, di servizi prestati direttamente o
indirettamente da soggetti pubblici, che sono precisamente quelli
previsti, invece, nella lett. h, con specifico riferimento, infatti,
alla loro "assunzione".
4. - Ciò premesso, deve peraltro rilevarsi che tutte le potestà
legislative di cui all'art. 17 sono finalizzate allo scopo "di
soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della
Regione", e che tale clausola generale risulta poi riaffermata e
specificata dalla lett. i, che subordina la competenza della Regione al
"prevalente interesse regionale" dei servizi relativi alle materie ivi
genericamente indicate. Ed è appena il caso di avvertire che
l'interesse che viene qui in considerazione è da riferire alla
collettività regionale, e non all'ente Regione, come soggetto
giuridico.
Ora, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa
variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione
a certi tipi di notizie e commenti, è comunque da escludere in materia
una prevalenza dell'interesse regionale, inteso nel senso cui si è
testé accennato, che possa giustificare interventi legislativi della
Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla
legislazione statale.
Né quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale"
delle pubblicazioni cui la legge si riferisce, perché sono connaturate
alla stampa, quotidiana e periodica, la diffusione e circolazione,
attuali o potenziali, nell'intero territorio nazionale, ed anche oltre
i confini di questo, senza che a ciò faccia ostacolo, per i
quotidiani, la localizzazione della loro sede legale e
tecnico-organizzativa nella Regione (così come previsto nell'art. 1
della legge impugnata) ovvero, per i periodici, la circostanza che, per
la tiratura limitata o per la specifica impostazione programmatica o
per qualsiasi altro motivo, essi si configurino, secondo la dizione
dell'art. 4, come "a diffusione regionale": che rimane pur sempre un
dato relativo e di incerta determinazione, oltre che contingente e
suscettibile di mutare nel tempo.
Ulteriore argomento, che induce a ritenere riservata allo Stato la
legislazione in materia, si trae considerando la particolare
delicatezza della stessa, nella quale confluiscono esigenze diverse,
(che, al limite, potrebbero anche essere tra loro contrastanti) che
sempre devono essere rapportate al fondamentale principio di libertà
di manifestazione del pensiero, il quale, come fu precisato nella
citata sentenza n. 105 del 1972, "implica pluralità di fonti di
informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati
ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle idee"; ed
implica altresì, come conviene ora soggiungere, esclusione di
interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche
indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per
indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di
altri.
5. - Non vale in contrario senso il richiamo della difesa della
Regione a disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni
statuti di Regioni ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili
interventi regionali nel settore dell'informazione.
Giacché, anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere
quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, è
certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale e la loro
approvazione (comunque la si voglia ricostruire concettualmente)
avviene ed è avvenuta con leggi ordinarie. Ma da norme a livello di
legislazione ordinaria non è lecito trarre argomenti in favore o
contro la conformità a Costituzione di altre disposizioni, che siano,
come nel caso, denunciate a questa Corte.
Quanto all'interesse della Regione-ente a divulgare notizie sulla
propria attività, su cui molto insiste la difesa regionale, è da
osservare che un tale interesse sicuramente sussiste, ma ben può
ricevere soddisfazione in altri modi e in diverse forme, come ad
esempio attraverso l'istituzione di un ufficio stampa (alla quale, del
resto, provvede la legge de qua nella sua parte non impugnata), curando
la pubblicazione di notiziari e comunicati, e via dicendo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
5, 6 della legge regionale 29 aprile 1974, recante "Provvidenze intese
a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della
Regione";
dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 8,
limitatamente alle competenze connesse con le disposizioni degli artt.
2 e 4, e dell'art. 13, limitatamente alle autorizzazioni di spesa
derivanti dall'attuazione degli artt. 1 e 4 della predetta legge
regionale 29 aprile 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte