Sentenza n. 94/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del
codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio
1976 dal tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra
Barboro Giuseppina e Bianchi Mario, iscritta al n.598 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 294 del 3 novembre 1976.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Genova alla presenza della inquilina Giuseppina
Barboro che non mosse opposizione, convalidò lo sfratto per morosità
intimato dai locatori Scorcia Elisabetta e Bianchi Mario, Giovanna,
Paolo, con ordinanza 27 dicembre 1972, con la quale fissò alla
conduttrice termine sino al 15 gennaio 1973 ai sensi dell'art. 4, comma
sesto, legge 26 novembre 1969 n. 833.
Instauratasi la procedura esecutiva, la Barboro spiegò opposizione
ex art. 615 cod.proc.civ. affermando di aver pagato i canoni di cui era
morosa alla data della prolazione della ordinanza di sfratto, e
sostenendo che tale pagamento, effettuato mediante vaglia postale,
sarebbe stato tempestivo se il Pretore non avesse fissato il termine di
grazia in misura inferiore al minimo, indicato nell'art. 4, comma
sesto, ma la opposizione veniva respinta dall'adito Pretore di Genova,
il quale giudicava che l'errore ivi indicato sarebbesi dovuto censurare
mediante opposizione alla convalida (e non già mediante opposizione
all'esecuzione), che, in ogni caso, il vaglia postale, emesso il 15
gennaio 1973, non poteva essere stato recapitato lo stesso giorno ai
locatori né di tale tempestività era stata offerta la prova.
Gravata di appello detta sentenza dalla Barboro, l'adito Tribunale
di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1976, a norma di legge notificata e
comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 3 novembre
1976 (n. 598 reg. ord. 1976), ha sollevato questione di
costituzionalità, in riferimento all'art, 24 Cost., dell'art. 663
cod.proc.civ., nella parte in cui non consente la facoltà di impugnare
l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto, anche quando
l'ordinanza stessa sia viziata per violazione di legge.
Non essendosi costituita alcuna delle parti né avendo spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incidente è
stato assegnato alla camera di consiglio del 14 giugno 1979, nel corso
della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
Succedendo all'art. 37 legge 23 maggio 1950 n. 253, l'articolo 4,
comma sesto, legge 26 novembre 1969 n. 833 (da ultimo richiamato
dall'art. 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito in legge 31 marzo
1979 n. 93) così statuisce: "Nel provvedimento che dispone il rilascio
per morosità di un immobile destinato ad uso abitazione può essere
concesso al conduttore un termine non inferiore a venti giorni e non
superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni scadute. Il
provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le
somme dovute entro il termine precedentemente fissato".
Orbene, il giudice a quo si è limitato a richiamare questa norma
di diritto, la cui violazione era stata posta a base della opposizione
della Barboro, ma non ha menomamente motivato sul se l'inappellabilità
della ordinanza di convalida di cui all'art. 663, che lo stesso
Tribunale ha postulato in contrasto con il consistente orientamento
interpretativo della giurisprudenza e della maggioranza della dottrina,
coinvolga quel capo (o parte) della ordinanza con cui il Pretore
provvede sulla concessione del termine di grazia.
Si aggiunga che non il solo art. 663, ma i divergenti disposti di
detta norma e dell'art. 339 cod.proc.civ. potrebbero formare oggetto
di incidente di costituzionalità rilevante nella causa di merito se
involgente la sola convalida.
Nei termini in cui è stata postulata, la questione è
inammissibile per irrilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di
costituzionalità dell'art. 663 cod.proc.civ., sollevata, in
riferimento all'art. 24 Costituzione, con ordinanza 7 febbraio 1976 del
Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte