Sentenza n. 94/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 468/1978
- art. 36legge 468/1978
- art. 31legge 468/1978
- art. 36legge 468/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 36
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), promosso
con ricorso della Regione Veneto, notificato il 21 settembre 1978,
depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 26 del
registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Uditi l'avv. Guido Viola, per la Regione Veneto e l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso, notificato il 21 settembre 1978 e depositato il
successivo 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4
ottobre 1978 e iscritto al n. 26 registro ricorsi 1978, la Regione del
Veneto, in persona del Presidente della Giunta, rappresentato e
difeso, in virtù di procura in margine, dagli avv. Giorgio Berti e
Guido Viola e autorizzato con deliberazione 13 settembre 1978, n.
4360 della Giunta, ha sollevato la questione di costituzionalità
degli artt. 31 (giacenze di tesoreria delle regioni) e 36
(disponibilità presso aziende di credito) della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato
in materia di bilancio) per violazione degli artt. 115, 119 e 123
Cost. anche in relazione agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a
statuto ordinario), modificata dalla legge 30 maggio 1976, n. 356
(nuove disposizioni per la finanza regionale), e alla legge 19 maggio
1976, n. 335 (principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilità delle Regioni). Conclusioni
ribadite, nella memoria depositata il 4 febbraio 1981, di contro alle
deduzioni, svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto
d'intervento 6 ottobre 1978 del Presidente del Consiglio dei ministri,
depositato il successivo 9, comune ai ricorsi 22 a 25/1978, a sostegno
della richiesta d'infondatezza della proposta questione.
2. - L'art. 31, che è la prima disposizione del titolo V della
legge 5 agosto 1978, n. 468, dedicato alla tesoreria degli enti
pubblici, dispone al primo comma che "le regioni a statuto ordinario e
speciale, allo scadere delle convenzioni di tesoreria in vigore al 31
gennaio 1978, hanno obbligo di tenere le disponibilità liquide,
limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente
dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il
Tesoro", al secondo comma che "il Ministro del tesoro, sulla base di
un preventivo semestrale di cassa adottato dalla giunta regionale, in
armonia con le valutazioni di cassa comunicate dalla regione stessa,
dispone, nei quindici giorni precedenti il trimestre interessato,
l'accreditamento dei fondi presso la competente tesoreria regionale",
e al terzo comma che "le regioni sono tenute a produrre al Ministero
del tesoro, ogni trimestre, una dichiarazione sottoscritta dal
presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle
disponibilità depositate presso la tesoreria regionale".
L'art. 36, che fa parte del titolo VI della legge 468/1978,
dedicato alle disposizioni finali e transitorie, prescrive che "per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono
mantenere disponibilità presso aziende di credito per una consistenza
pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno 1978".
Osserva la Regione che le disposizioni impugnate, "istituendo un
nuovo circuito di accentramento sull'asse contabilità - cassa -
tesoreria", tolgono "disponibilità e capacità di determinazione alla
Regione strozzandone le potenzialità allo sbocco terminale di ogni
iniziativa o attività valutabile in termini di spesa", e ciò "in
nome non della tradizionale unità amministrativa dello Stato, ma di
una nuova unità finanziaria, contabile e monetaria, assai più
minacciosa e incontrollabile, in quanto imposta via via in nome di
ripetute emergenze e attraverso procedimenti inconsueti, di fronte ai
quali le regioni e chiunque trovansi impreparati e indifesi".
Formulate tali considerazioni di carattere generale, la Regione,
nel primo motivo del ricorso, assume a parametri gli artt. 5, 115,
117, 118, 119 e 123 Cost., in relazione agli artt. 57, commi primo e
terzo, dello Statuto regionale, nonché agli artt. 8, 9, 18 e 19 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, modificata dalla legge 10 maggio 1976,
n. 356, ai relativi d.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 1 a 6 e 15 gennaio
1972, nn. 7 a 11, di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle
regioni, alla legge 22 luglio 1975, n. 382, agli artt. 1, 126,128, 129
e 130 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 19 maggio 1976, n.
335, e, infine, alla legge 2 marzo 1972, n. 8 della Regione Veneto. A
sostegno della complessa censura osserva la ricorrente che l'art. 31,
da collegarsi al successivo art. 32, con derivare dalla legge
629/1966, ha sottratto il servizio cassa alle regioni e l'ha
assoggettato alla gestione dello Stato in violazione all'art. 119
della Costituzione, il cui concetto di "coordinamento" presuppone "la
separazione delle gestioni finanziarie, di contabilità e di cassa, e
non la loro confusione".
Nello sviluppare il secondo motivo del ricorso incentrato sulla
violazione, prospettata, sotto altri profili, delle norme, che han
formato oggetto di denuncia nel primo motivo, assume che il sistema
della legge finanziaria, ricollegato all'art. 119 e ribadito, tra
l'altro, nell'art. 63 dello Statuto regionale del Veneto, era
congegnato in guisa che il versamento dei fondi alla Regione avvenisse
in modo immediato e diretto mediante prelievo dai fondi comuni e
speciali, senza che alla gestione della cassa prendesse parte in
qualche guisa lo Stato, laddove alla legge impugnata seguirebbe
l'effetto, mediante la sottrazione del servizio regionale di
tesoreria, di "ricondurre tutta la finanza locale, mediante la
strozzatura finale, alla finanza statale".
L'art. 36, poi, completerebbe, sempre ad avviso della Regione, lo
stravolgimento, privando della possibilità di tenere disponibilità
liquide presso aziende di credito le regioni, le quali non potrebbero
liberamente amministrare il denaro proveniente da flussi finanziari
estranei al bilancio dello Stato, quali i tributi direttamente gestiti.
Il quale rilievo induce la Regione a lamentare la violazione anche
dell'art. 97 della Costituzione.
Infine, la Regione sull'art. 31 sottolinea l'attentato che alla
titolarità delle somme riviene dalla mancata previsione della
fruttuosità del conto.
3. - Dal suo canto, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo
aver identificato nelle tesorerie regionali un fenomeno, che è
dannoso alla finanza pubblica unitariamente considerata, come quello
che provocherebbe massicce giacenze di cassa, cui non corrisponderebbe
incremento della spesa pubblica, pone in rilievo che l'art. 31 mira a
garantire la corrispondenza dell'indebitamento del Tesoro dello Stato
con l'effettiva spesa pubblica, senza violare l'autonomia finanziaria
delle regioni, in quanto, pur imponendo a queste di tenere in conti
correnti presso la tesoreria dello Stato le disponibilità derivanti da
assegnazioni e contribuzioni a carico dello Stato, assicurerebbe alle
regioni medesime il potere di attingere a tali conti correnti in
relazione alle rispettive necessità di cassa.
Non manca, infine, l'Avvocatura dello Stato di precisare che il
servizio di tesoreria deve intendersi "nel senso proprio e ristretto
di servizio di cassa volto alla esecuzione delle operazioni di entrata
e di spese previste ed autorizzate dal bilancio regionale", che
restano a tale nozione estranee altre funzioni, "che attengono al
governo della liquidità, alla trasformazione e creazione dei mezzi di
pagamento, alla politica economica monetaria", che devono restare
riservate al Tesoro dello Stato per l'espressa disposizione dell'art.
119, secondo la quale l'autonomia finanziaria della Regione deve
essere coordinata da leggi statali alla finanza degli altri enti
pubblici. Situazione che, sempre ad avviso dell'Avvocatura, troverebbe
conferma nel fatto che normalmente le regioni, così come i comuni e
le province, sono solite conferire la gestione dei servizi di
tesoreria ad istituti di credito distinti dagli enti pubblici
medesimi.
Per quel che attiene all'art. 36, che l'Avvocatura dello Stato
assume a torto impugnato soltanto dalle regioni Friuli-Venezia Giulia
e Sicilia, lo interpreta il Presidente del Consiglio dei ministri nel
senso che si limiti a consentire alle regioni, in attuazione dei
procedimenti previsti dall'art. 31, l'acquisizione di mezzi finanziari
in misura tale da mantenere le disponibilità esistenti alla data del
30 giugno 1978, al fine di evitare rallentamenti nell'andamento di
erogazioni della spesa conseguenti alla applicazione del nuovo sistema
e, sottolinea, quindi, il carattere transitorio della disposizione che
porrebbe in forse l'interesse della Regione alla impugnazione.
4. - Nella memoria 4 febbraio 1981 la Regione contesta la
validità della nozione di servizio di tesoreria prospettata
dall'Avvocatura dello Stato, richiama la sent. 155/1977 della Corte e
conclude che la legge, di cui sono impugnati, in una con l'art. 31,
altri articoli, immuterebbe l'immagine costituzionale della Regione.
5. - Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Viola per la Regione Veneto e
l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri hanno illustrato argomentazioni svolte e conclusioni
formulate negli scritti. Considerato in diritto :
1. - L'obbligo di tenere la disponibilità liquida in conti
correnti vincolati con il tesoro è limitato ad assegnazioni,
contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, e non
tocca in alcun modo fondi di altra provenienza: tale è il disposto del
primo comma dell'art. 31, il quale non soffre interpretazione
estensiva prospettata in qualche passo delle difese scritte della
Regione.
2. - Il meccanismo di cui all'art. 31, secondo comma, non comporta
violazione dell'art. 119 Cost. (né, meno ancora, degli altri parametri
richiamati nel ricorso): da un lato, infatti, i tributi propri e le
quote di tributi erariali, attribuiti alle Regioni dall'art. 119,
secondo comma, e che transitano nella maggior parte per il bilancio
dello Stato, sono espressamente correlati "ai bisogni delle Regioni
per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali";
d'altro lato, le ulteriori entrate regionali, provenienti dal bilancio
dello Stato, sono finalizzate - in modo più o meno specifico, secondo
le diverse ipotesi - al finanziamento di programmi regionali di
sviluppo od all'effettuazione di particolari interventi, previsti da
apposite disposizioni legislative statali. In entrambi i casi, dunque,
l'art. 119 Cost., pur affermando l'autonomia finanziaria regionale, non
impone affatto che le somme spettanti alle Regioni e defluenti dal
bilancio dello Stato debbano essere integralmente ed immediatamente
accreditate alle competenti tesorerie regionali, pur quando le Regioni
stesse non dimostrino di doversene servire per l'esercizio delle loro
attribuzioni. Essenziale è soltanto - come la Corte ha già chiarito
nella sentenza n. 155 del 1977 - che i conti correnti istituiti presso
la tesoreria centrale non si trasformino "in un anomalo strumento di
controllo sulla gestione finanziaria regionale". Ma tale non è il
caso dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978, che non riguarda le
entrate acquisite direttamente dalle Regioni, e non ha di mira le
singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di
accreditamento dei fondi innanzi detti dalla tesoreria dello Stato
alle tesorerie delle Regioni: per di più precisando che ciò deve
svolgersi sulla base ed in conformità alle previste esigenze ed alle
accertate disponibilità di cassa delle Regioni, quali desunte appunto
dai periodici documenti, indicati nel secondo e terzo comma,
provenienti dagli organi responsabili delle Regioni medesime.
Pertanto, deve concludersi per l'infondatezza della predetta
questione.
3. - In maggior misura infondata è l'impugnazione dell'art. 36,
il cui carattere transitorio non può sfuggire a chiunque consideri
che il legislatore statale, al fine di evitare scoperti in pregiudizio
di coloro che avevano rapporti con le aziende di credito, facenti
servizio di cassa per le Regioni alla data di entrata in vigore della
legge, ha consentito alle Regioni (e agli enti pubblici, di cui
all'art. 32) di mantenere presso dette aziende disponibilità
provenienti dal bilancio dello Stato per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data di pubblicazione della legge e per una consistenza
pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno 1978. Talché è
da dubitare della consistenza dell'interesse della Regione a coltivare
l'impugnazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 31 e 36 della legge 3 agosto 1978, n. 468 (riforma di
alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio), sollevate dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 21
settembre 1978 (n. 26 registro ricorsi 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte