Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1983 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma

tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)

promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1982 dal Pretore di

Caltagirone nel procedimento penale a carico di Failla Giacomo,

iscritta al n. 702 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Caltagirone dubita della legittimità costituzionale dell'art. 80,

comma tredicesimo, del Codice della Strada, approvato con d.P.R. 15

giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14

febbraio 1974, n. 62, assumendo che tale disposizione - in quanto

assoggetta a sanzione penale chi, pur munito di patente militare ed

avendone chiesto o potendone ottenere la conversione senza dover

sostenere l'esame di idoneità, guida senza patente (civile) un veicolo

non militare - sia in contrasto con l'art. 3 Cost.; e ciò per

l'ingiustificata disparità di trattamento che tale previsione

sanzionatoria comporta rispetto all'ipotesi disciplinata dal

quindicesimo comma del medesimo art. 80, il quale - a seguito delle

modifiche apportate col cit. art. 2 della legge n. 62 del 1974 -

commina una semplice sanzione amministrativa nei confronti di chi,

avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami (di cui al

successivo art. 85), guidi autoveicoli o motoveicoli civili senza

essere ancora munito di patente.

Considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta

considerata rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80,

tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;

che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del 1982, ha

ritenuto - conformemente del resto, all'avviso di numerosi giudici di

merito e della stessa Corte di cassazione - che, a seguito delle

innovazioni introdotte con la citata legge n. 62 del 1974, l'unica

norma applicabile alla fattispecie in questione sia quella di cui al

quindicesimo comma del medesimo art. 80, con la cui previsione essa

coincide perfettamente;

che, in particolare, a tale conclusione la Corte è pervenuta

considerando da un lato che con la più recente legislazione (art. 2,

quindicesimo e sedicesimo comma, legge n. 62/1974; art. 33, primo

comma, lett. d), legge n. 689/1981) si è ritenuta adeguata la mera

sanzione amministrativa nelle varie ipotesi (guida dopo l'esito

favorevole degli esami, o con patente scaduta ovvero con patente

estera) in cui, essendo il conducente in possesso dei necessari

requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, risulta tutelato il

preminente interesse all'incolumità dei partecipanti alla circolazione

stradale e la violazione concerne solo l'inosservanza della disciplina

autorizzatoria; e dall'altro, che è lo stesso legislatore (art. 94,

quinto comma, C.d.S.) a considerare l'esame di idoneità sostenuto ai

fini del conseguimento della patente militare del tutto equipollente a

quello sostenuto avanti all'autorità civile, cui fa riferimento il

citato art. 80, quindicesimo comma;

che la suddetta conclusione - per cui il fatto considerato non

costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento alla

prospettata questione di legittimità costituzionale, che va perciò

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del Codice della

Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo

sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata,

in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal Pretore di

Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

- LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte