Sentenza n. 94/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma
sesto, e 17, comma secondo, del disegno di legge approvato il 19
luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto:
"Riordinamento degli istituti regionali di istruzione artistica,
professionale e tecnica" promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990,
depositato in cancelleria il 3 agosto 1990 ed iscritto al n. 55 del
registro ricorsi 1990;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente, e
l'avv. Francesco Tinaglia per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 26 luglio 1990, il Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 10, sesto
comma, e 17, secondo comma, del disegno di legge n. 641 (Riordino
degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e
tecnica), approvato il 19 luglio 1990 dall'Assemblea Regionale
Siciliana, deducendo violazione degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 31
ottobre 1975, n. 970, e dell'art. 27 del d.P.R. 31 maggio 1974, n.
417, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. d), dello
Statuto Speciale per la Regione Siciliana, nonché dell'art. 97,
comma primo, della Costituzione.
Premette il ricorrente che con il disegno di legge n. 641 il
legislatore regionale ha provveduto all'organica ristrutturazione
degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e
tecnica, alla disciplina dello stato giuridico del relativo personale
ed all'immissione in ruolo del personale già in servizio, operando
nell'ambito di una materia che, ai sensi dell'art. 17, lett. d),
dello Statuto Speciale, rientra nella competenza legislativa della
Regione Siciliana, a condizione che vengano osservati i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato.
Ciò posto, viene censurato l'art. 10, comma sesto, del disegno di
legge, il quale prevede l'immissione in ruolo e l'assegnazione, non
definitiva, presso gli istituti professionali per ciechi, degli
insegnanti non di ruolo in servizio presso detti istituti, in
possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione,
ancorché privi della specializzazione per l'insegnamento negli
istituti professionali per ciechi. Osserva infatti il ricorrente che,
secondo i principi della legislazione statale, per l'insegnamento
negli istituti che perseguono particolari finalità di educazione e
rieducazione di minori in stato di difficoltà (ciechi e sordomuti)
è necessario il possesso del titolo di specializzazione conseguito a
seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di durata
biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica
istruzione (artt. 8, 9 e 10 d.P.R. n. 970 del 1975).
Non richiedendo tale specializzazione, il legislatore regionale ha
quindi violato i limiti fissati dall'art. 17 dello Statuto Speciale.
Oggetto di censura è anche l'art. 17, secondo comma, del disegno
di legge, secondo il quale per l'inquadramento in ruolo del personale
incaricato della presidenza degli istituti regionali "si prescinde
dai titoli di studio e di abilitazione previsti dall'art. 27, comma
terzo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417". Rileva invero il
ricorrente che tale disposizione, dettata da esigenze di sanatoria di
situazioni in atto, si pone in contrasto con l'ordinamento statale di
riferimento, nel quale è sempre previsto, anche al di fuori delle
normali procedure concorsuali, l'imprescindibile possesso del titolo
di studio specifico per l'accesso ad una determinata qualifica,
nonché dell'abilitazione, considerata quale occasione di verifica
dell'idoneità a svolgere le mansioni connesse con la qualifica
stessa. Alla violazione dell'art. 17 dello Statuto Speciale si
accompagna, in questo caso, quella dell'art. 97, comma primo, della
Costituzione, apparendo leso il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione da una disposizione che consente di affidare
la gestione didattica, amministrativa e contabile di una struttura
scolastica ad un soggetto del quale non sono valutabili né la
preparazione professionale, per la carenza del titolo di studio, né
l'idoneità a svolgere le relative mansioni, per l'assenza
dell'abilitazione.
2. - Avanti a questa Corte si è costituito il Presidente della
Regione Siciliana, contestando la fondatezza del ricorso.
Deduce il resistente che l'art. 10, comma sesto, della legge
approvata il 19 luglio 1970 non esclude la necessità del possesso
della specializzazione per l'insegnamento presso gli istituti
professionali per i ciechi, prevista dalla legislazione statale.
Ed infatti, nell'art. 18 della legge impugnata non risulta
compreso tra le disposizioni abrogate l'art. 2 della legge regionale
26 luglio 1982, n. 68, il quale stabilisce che l'ordinamento degli
istituti professionali per i ciechi regionali si conforma a quello
dei corrispondenti istituti statali, e l'identità di ordinamento
comprende, evidentemente, anche l'uniformità dei titoli richiesti
per l'insegnamento.
La persistente necessità della specializzazione, ai fini
dell'insegnamento, risulta del resto dal combinato disposto degli
artt. 10 e 13 della legge approvata il 19 luglio 1970. Il Commissario
dello Stato ha infatti omesso di considerare che la norma impugnata,
pur attribuendo agli insegnanti in possesso di tutti gli altri
titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento negli
istituti professionali per ciechi, il diritto all'ammissione in ruolo
sulla base della graduatoria regionale per la rispettiva classe di
concorso, di cui al precedente comma quinto, li esclude
dall'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti
professionali per ciechi medesimi e che l'art. 13, comma terzo, della
stessa legge dispone che qualora tutto il personale docente di ruolo
e non di ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attività
didattiche per le ore per le quali tale utilizzazione non possa
avvenire, venga addetto ad attività amministrative.
Per quanto concerne l'impugnazione dell'art. 17, secondo comma,
del disegno di legge, il quale consente di prescindere, per
l'immissione in ruolo del personale direttivo incaricato, dal
possesso del titolo di studio (laurea richiesta per l'ammissione ai
concorsi a cattedra di materie tecniche degli istituti professionali
e tecnici: art. 27 d.P.R. n. 417 del 1974) e dell'abilitazione, il
resistente osserva che la disposizione risponde all'esigenza di
sanare la specifica posizione del preside incaricato di uno dei due
istituti professionali per ciechi esistenti nella regione. Essa, del
resto, non si pone in contrasto con i princìpi della legislazione
nazionale, poiché in questa non mancano norme che, pur non
apportando espressamente deroga al requisito del possesso dei titoli
di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 417 del 1974 per l'immissione in
ruolo del personale direttivo, sostanzialmente consentono che questa
avvenga anche in assenza dei titoli suindicati (art.16, primo comma,
del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e art. 11, terzo
comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417).
3. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria per
il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con la quale ha
informato che il 24 ottobre 1990 è stato presentato all'Assemblea
regionale un disegno di legge volto a modificare in senso conforme
alla Costituzione l'art. 17, secondo comma, del disegno di legge n.
641, oggetto di impugnativa.
Il Presidente della Regione Siciliana ha depositato memoria nella
quale ha ribadito le precedenti deduzioni. Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato avanti a questa Corte gli artt. 10, sesto comma, e 17,
secondo comma, del disegno di legge approvato il 19 luglio 1990
dall'Assemblea regionale Siciliana (e successivamente promulgato e
pubblicato come legge 5 settembre 1990 n. 34) concernente il Riordino
degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e
tecnica, deducendo la violazione dei principi ed interessi generali
cui si informa la legislazione dello Stato, ai quali la Regione deve
attenersi nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ad
essa attribuita nelle materie previste dall'art. 17 dello Statuto
speciale (nella specie in quella dell'istruzione media, di cui alla
lettera d).
2. - L'art. 10, sesto comma, prevede l'immissione in ruolo e
l'assegnazione, presso gli istituti professionali per ciechi, degli
insegnanti non di ruolo in servizio presso i detti istituti, i quali
siano in possesso del prescritto titolo di studio e della
abilitazione, anche se privi della specializzazione per
l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi. Quest'ultima
esenzione contrasterebbe, secondo il ricorrente, con la legislazione
statale, che eleva a requisito necessario per l'insegnamento nelle
scuole per non vedenti il possesso del titolo di specializzazione
ottenuto a seguito della frequenza di un corso teorico-pratico, di
durata biennale, presso istituti riconosciuti dal Ministero della
pubblica istruzione (art. 10 d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970).
3. - Osserva la Corte che esattamente il Commissario dello Stato
postula l'inderogabilità del principio, sancito dalla legislazione
statale, secondo il quale l'insegnamento ai minori in stato di
difficoltà, quali sono i non vedenti (o i sordomuti) non può essere
impartito se non da docenti che abbiano conseguito una specifica
specializzazione, che li qualifica, sul piano professionale, come i
più idonei a porsi adeguatamente in rapporto con allievi aventi
esigenze assolutamente peculiari.
Tale principio peraltro - come altrettanto esattamente la Regione
ha sostenuto nella sua difesa - non è violato dalla norma impugnata
se questa sia interpretata nel quadro della normativa in cui si
colloca, come desumibile anche da altre disposizioni dello stesso
disegno di legge regionale.
Ai fini della sistemazione in ruolo del personale docente, in
servizio presso le istituzioni scolastiche individuate nell'art. 1
del disegno di legge (istituti regionali d'arte, scuole medie annesse
ai predetti istituti, istituti tecnici femminili ed istituti
professionali per ciechi), l'art. 10, quinto comma, prevede la
formazione, sulla base dei titoli di servizio e di studio, di una
graduatoria regionale "per classi di concorso" - e cioè con
riferimento alle materie di insegnamento, e non alla tipologia degli
istituti - in base alla quale procedere all'assegnazione degli
insegnanti e delle sedi. A sua volta, il sesto comma, qui impugnato,
considera la posizione dei docenti in servizio presso gli istituti
professionali per ciechi, che siano in possesso del titolo di studio
e dell'abilitazione, ma non siano muniti della specializzazione
necessaria per insegnare presso tali istituti, e ne consente
l'immissione nel ruolo, per classe di concorso, ma senza
l'assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali
per ciechi.
Ne deriva che i detti docenti non potranno essere utilizzati per
l'insegnamento ai non vedenti, ma dovranno essere assegnati ad altro
tipo di scuola (istituti d'arte, scuole medie annesse, istituti
tecnici femminili), con pieno rispetto, quindi, del principio della
legislazione statale invocato dal ricorrente.
Qualora poi il personale suindicato non possa essere assegnato ad
altro tipo di scuola - per carenza di posti o perché immesso in
ruolo per classi di concorso ivi non esistenti - alla sua
utilizzazione provvede l'art. 13, ultimo comma, prevedendone
l'impiego in attività amministrative.
5. - L'art. 17, secondo comma, del disegno di legge prevede che
per l'inquadramento in ruolo del personale incaricato della
presidenza degli istituti regionali di istruzione artistica,
professionale e tecnica si prescinde dai titoli di studio e di
abilitazione previsti dalla legislazione statale (art. 27 d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417). Questa esenzione, secondo il ricorrente,
violerebbe i limiti imposti alla legislazione regionale dall'art. 17
dello Statuto speciale, nonché l'art. 97 della Costituzione.
Senonché, con legge regionale 5 gennaio 1991, n. 2, recante
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n.
34, la norma impugnata è stata sostituita con altra disposizione di
diverso tenore.
Ciò determina la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 17
dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, dell'art. 10, sesto
comma, della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 luglio
1990, recante "Riordinamento degli istituti regionali di istruzione
artistica, professionale e tecnica" (successivamente promulgata e
pubblicata come legge regionale 5 settembre 1990, n. 34), sollevata
dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso
indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione
all'impugnazione dell'art. 17, secondo comma, della legge della
Regione Siciliana sopra indicata, proposta dal Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte