Corte costituzionale

Ordinanza n. 941/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 92d.P.R. 602/1973
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo

comma, del d.P.R. 29 ottobre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa

il 15 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Trento

sul ricorso proposto dalla Cassa Rurale di Strigno contro l'Ufficio

II.DD. di Borgo Valsugana, iscritta al n. 45 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa

Rurale di Strigno ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art.

92 d.P.R. 29 luglio 1973, n. 602, irrogata per ritardo di 78 giorni

nel versamento all'Esattoria delle ritenute IRPEF su interessi di

depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di I grado di

Trento, con ordinanza del 15 maggio 1987 (R. O. n. 45/88), sollevava,

in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., questione di legittimità

costituzionale del citato art. 92;

che, ad avviso della Commissione, detta norma, parificando

l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrasterebbe

con il principio di uguaglianza, e violerebbe la direttiva impartita

dall'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (il

quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni

alla effettiva entità delle violazioni), ponendosi in contrasto con

gli artt. 76 e 77 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nel

giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile con sentenza n. 132 del 1988, alla

stregua del rilievo che, poiché l'impugnato art. 92 differenzia

l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il

versamento della ritenuta sia stato effettuato entro i tre giorni

dalla scadenza ovvero sia stato ritardato ulteriormente, la pretesa

di "introdurre un'ulteriore differenziazione fra il ritardo oltre i

tre giorni e l'omissione del versamento trova ostacolo

nell'impossibilità per questa Corte di dettare una disciplina

positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte

discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre

un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si

equivalgono";

che, in ogni caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo

non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare

degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92,

ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);

che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o

motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la

decisione menzionata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla

Commissione Tributaria di I grado di Trento con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:941 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte