Corte costituzionale

Ordinanza n. 946/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2

ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come

aggiunto dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove

norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 17

marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel procedimento penale a

carico di Guarini Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie spceciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sant'Arcangelo ha denunciato, con

riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del combinato disposto

degli artt. 699 c.p. in relazione all'art. 7, terzo comma, della

legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto "contempla ed assoggetta a

sanzione penale, equiparandolo a porto abusivo d'arma, il

comportamento di chi porta con sé un fucile per uso caccia munito di

regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento della tassa

di concessione governativa per gli anni successivi a quello del

rilascio", per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che per

analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni

penali;

Considerato che in relazione all'analoga fattispecie

dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della tassa

annuale di concessione governativa questa Corte ha reiteratamente

(sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata

la relativa questione:

che nell'ordinanza di remissione non sono contenuti motivi o

argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare

la propria surricordata giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 c.p. e 7, terzo

comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il

controllo delle armi), così come aggiunto dall'art. 15 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Sant'Arcangelo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:946 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte